Direttiva 2001/23
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la disciplina comunitaria sul trasferimento d’impresa, finalizzata a garantire la continuità dei diritti dei lavoratori quando cambia il datore di lavoro. Essa impone il trasferimento automatico di diritti e obblighi dal cedente al cessionario, vieta che il trasferimento sia di per sé causa di licenziamento e prevede obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Gli Stati membri conservano margini di adattamento, specie in materia di procedure concorsuali, tutela previdenziale complementare e livelli di protezione più favorevoli.
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di essi, con disciplina di subentro del cessionario, tutela contro i licenziamenti e obblighi di informazione e consultazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti a un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o fusione, quando l’entità economica trasferita conserva la propria identità. Riguarda imprese pubbliche e private che esercitano un’attività economica, con o senza scopo di lucro, purché l’entità si trovi nell’ambito territoriale di applicazione del trattato. Sono esclusi i casi di riorganizzazione amministrativa di enti pubblici o di trasferimento di funzioni amministrative tra enti pubblici, nonché le navi marittime.
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa, stabilimento o parte di essi
La direttiva 2001/23/CE codifica la precedente direttiva 77/187/CEE e chiarisce, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la disciplina del trasferimento d’impresa. L’obiettivo è garantire che il cambio di imprenditore non comporti perdita di diritti per i lavoratori e che il mercato interno non indebolisca il livello di tutela sociale.
Obiettivi e logica della disciplina
La direttiva nasce dall’esigenza di attenuare le differenze tra gli ordinamenti nazionali in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento. I considerando evidenziano che le ristrutturazioni, le fusioni e le cessioni d’impresa incidono sui rapporti di lavoro e impongono una protezione effettiva, comprensiva di informazione e consultazione tempestive dei rappresentanti dei lavoratori.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di essi a un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o fusione, quando è trasferita un’entità economica che conserva la propria identità. Rientrano nel campo di applicazione le imprese pubbliche e private che svolgono un’attività economica, a prescindere dallo scopo di lucro.
Non rientrano nel perimetro della direttiva:
- la mera riorganizzazione amministrativa di enti pubblici;
- il trasferimento di funzioni amministrative tra enti pubblici;
- le navi marittime.
L’applicazione opera solo se l’unità da trasferire si trova nell’ambito territoriale di applicazione del trattato.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce le figure centrali:
- cedente: chi, a seguito del trasferimento, perde la veste di imprenditore;
- cessionario: chi la acquisisce;
- rappresentanti dei lavoratori: quelli previsti dal diritto o dalla prassi nazionale;
- lavoratore: persona tutelata come tale dal diritto nazionale del lavoro.
La direttiva non incide sulla definizione nazionale di contratto o rapporto di lavoro, ma impedisce agli Stati membri di escludere rapporti di lavoro solo perché a tempo determinato, interinali o per il numero di ore lavorate.
Trasferimento automatico dei diritti e obblighi
Il principio cardine è contenuto nell’articolo 3: i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti o rapporti di lavoro in essere alla data del trasferimento passano automaticamente al cessionario. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che il cedente resti responsabile, anche insieme al cessionario, per gli obblighi sorti prima del trasferimento.
La direttiva consente inoltre agli Stati membri di imporre al cedente di notificare al cessionario tutti i diritti e gli obblighi trasferibili, ma l’omissione della notifica non incide sul trasferimento dei diritti né sui rimedi dei lavoratori.
Condizioni di lavoro collettive e previdenza complementare
Dopo il trasferimento, il cessionario deve mantenere le condizioni di lavoro pattuite mediante contratto collettivo nei limiti temporali previsti da quest’ultimo, fino alla sua scadenza o fino all’entrata in vigore di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono limitare questo periodo di mantenimento, ma non per un tempo inferiore a un anno.
Per i diritti relativi a prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti in regimi complementari di previdenza professionale o interprofessionale, la direttiva consente agli Stati membri di non applicare le regole sul trasferimento e sul mantenimento delle condizioni, purché adottino comunque misure idonee a tutelare i diritti maturati o in corso di maturazione dei lavoratori e di chi abbia già lasciato l’impresa al momento del trasferimento.
Tutela contro i licenziamenti
L’articolo 4 sancisce che il trasferimento non può costituire, di per sé, motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Restano possibili i licenziamenti per motivi economici, tecnici o organizzativi che comportino variazioni dell’occupazione. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione di questa regola talune categorie di lavoratori non coperte dalla tutela nazionale contro il licenziamento.
Se il rapporto viene risolto perché il trasferimento determina, a danno del lavoratore, una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro, la risoluzione è considerata imputabile al datore di lavoro.
Insolvenza e fallimento
L’articolo 5 introduce una disciplina speciale per le procedure concorsuali. In linea generale, gli Stati membri possono escludere l’applicazione degli articoli 3 e 4 nei trasferimenti che avvengono nell’ambito di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente e sotto controllo di un’autorità pubblica competente.
Quando invece la procedura di insolvenza non è aperta in vista della liquidazione, gli Stati membri possono:
- escludere il trasferimento al cessionario degli obblighi del cedente sorti prima del trasferimento o prima dell’apertura della procedura, a condizione che la tutela nazionale sia almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE;
- consentire che cessionario, cedente e rappresentanti dei lavoratori concordino modifiche delle condizioni di lavoro finalizzate a salvaguardare le possibilità di occupazione e la sopravvivenza dell’impresa.
È prevista anche la facoltà di estendere tali deroghe ai casi di grave crisi economica già disciplinati dal diritto nazionale al 17 luglio 1998, purché la situazione sia dichiarata da un’autorità pubblica competente e sia soggetta a controllo giudiziario. Per questa ipotesi la Commissione doveva presentare una relazione entro il 17 luglio 2003.
Gli Stati membri devono inoltre adottare misure per evitare che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti conferiti dalla direttiva.
Rappresentanza dei lavoratori dopo il trasferimento
L’articolo 6 tutela la continuità della rappresentanza dei lavoratori. Se l’impresa o lo stabilimento conserva autonomia, restano immutati status e funzione dei rappresentanti dei lavoratori alle medesime condizioni precedenti, purché permangano i requisiti per la costituzione della rappresentanza.
Se è possibile la nuova designazione dei rappresentanti secondo il diritto o la prassi nazionale, tale continuità può non operare. In caso di trasferimento in procedura fallimentare o di insolvenza liquidatoria, gli Stati membri possono garantire una rappresentanza adeguata fino alla nuova elezione o designazione. Se l’entità trasferita non conserva autonomia, gli Stati membri devono comunque adottare misure per assicurare una rappresentanza adeguata per il tempo necessario a ricostituirla.
Se il mandato dei rappresentanti scade per effetto del trasferimento, essi continuano a beneficiare delle misure di protezione previste dal diritto nazionale.
Informazione e consultazione
L’articolo 7 impone obblighi specifici al cedente e al cessionario nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento. Devono essere informati, in tempo utile, su:
- data o data proposta del trasferimento;
- motivi del trasferimento;
- conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- misure previste nei loro confronti.
Se sono previste misure sui lavoratori, deve essere avviata consultazione in tempo utile per ricercare un accordo. In presenza di certe condizioni di diritto interno, gli Stati membri possono limitare tali obblighi ai trasferimenti che comportino modifiche di stabilimento con svantaggi sostanziali per una parte consistente dei lavoratori; in tal caso, l’informazione e la consultazione devono almeno riguardare le misure previste e avvenire prima dell’attuazione della modifica.
Gli obblighi operano indipendentemente dal fatto che la decisione sia assunta dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlla. La mancata trasmissione delle informazioni da parte della controllante non può essere opposta come difesa.
Gli Stati membri possono inoltre limitare tali obblighi alle imprese o stabilimenti che soddisfano determinate soglie per l’elezione o designazione di un organo collegiale rappresentativo. Se non esistono rappresentanti dei lavoratori per ragioni non dipendenti dalla loro volontà, i lavoratori devono essere informati direttamente.
Clausola di favore e tutela giurisdizionale
La direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare o introdurre norme più favorevoli ai lavoratori, né di promuovere accordi collettivi o intese tra le parti sociali più protettivi. È inoltre richiesto che gli ordinamenti nazionali consentano a lavoratori e rappresentanti che si ritengano lesi dalla violazione degli obblighi della direttiva di agire in giudizio, dopo eventuali ricorsi ad altri organi competenti.
Recezione, abrogazione e decorrenza
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate per attuare la direttiva. La direttiva 77/187/CEE, come modificata, è abrogata, con salvezza dei termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono riferiti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il testo indica inoltre, nei considerando, che restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione riportati nell’allegato I, parte B, ma il documento fornito non riporta tali date perché la tabella è omessa.
Disposizioni principali
Oggetto e nozione di trasferimento
L’articolo 1 definisce il perimetro della direttiva: trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di essi ad altro imprenditore per cessione contrattuale o fusione. È considerato trasferimento anche quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme organizzato di mezzi per svolgere un’attività economica essenziale o accessoria. La direttiva si applica alle imprese pubbliche e private che esercitano un’attività economica, ma non alle riorganizzazioni amministrative di enti pubblici né al trasferimento di funzioni amministrative tra enti pubblici; sono escluse le navi marittime.
Definizioni di cedente, cessionario e lavoratore
L’articolo 2 precisa che il cedente è il soggetto che, a seguito del trasferimento, perde la veste di imprenditore; il cessionario è chi la acquisisce. I rappresentanti dei lavoratori sono quelli previsti dalla legislazione o prassi nazionale e la nozione di lavoratore è rimessa al diritto nazionale del lavoro. La direttiva non pregiudica la definizione nazionale di contratto o rapporto di lavoro, ma vieta agli Stati membri di escludere dall’ambito di applicazione rapporti di lavoro solo perché a tempo determinato, interinali o a causa del numero di ore lavorate.
Trasferimento dei diritti e degli obblighi contrattuali
L’articolo 3 dispone che tutti i diritti e gli obblighi del cedente derivanti da contratti o rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento passano al cessionario. Gli Stati membri possono prevedere una responsabilità solidale o aggiuntiva del cedente per obblighi maturati prima del trasferimento. Possono inoltre imporre al cedente di notificare al cessionario diritti e obblighi trasferibili, ma l’omessa notifica non pregiudica il trasferimento né i diritti dei lavoratori.
Mantenimento delle condizioni collettive e tutele pensionistiche
Il cessionario deve mantenere le condizioni di lavoro pattuite mediante contratto collettivo alle stesse condizioni previste per il cedente fino alla scadenza o cessazione del contratto collettivo, o fino all’entrata in vigore/applicazione di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono limitare questo mantenimento, purché non per meno di un anno. Per i diritti a prestazioni di vecchiaia, invalidità o superstiti in regimi complementari di previdenza professionale o interprofessionale, gli Stati membri possono escludere l’applicazione dei paragrafi 1 e 3, ma devono comunque adottare misure per tutelare gli interessi dei lavoratori e di chi ha già lasciato l’azienda in relazione ai diritti maturati o in maturazione.
Tutela contro i licenziamenti e risoluzioni per modifica sostanziale
L’articolo 4 stabilisce che il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento né da parte del cedente né del cessionario; restano però possibili i licenziamenti per ragioni economiche, tecniche o organizzative. Gli Stati membri possono prevedere eccezioni per categorie delimitate di lavoratori non coperte dalle tutele nazionali contro il licenziamento. Se il lavoratore risolve il rapporto a causa di una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro determinata dal trasferimento, la risoluzione è considerata imputabile al datore di lavoro.
Deroghe in caso di insolvenza o fallimento
L’articolo 5 consente agli Stati membri, salvo diversa scelta, di non applicare gli articoli 3 e 4 ai trasferimenti in caso di procedura fallimentare o insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente e sotto controllo di un’autorità pubblica competente. Quando la procedura di insolvenza è aperta senza finalità liquidatoria, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, escludere il trasferimento di debiti anteriori al trasferimento se la tutela nazionale è almeno equivalente a quella della direttiva 80/987/CEE, e/o consentire accordi tra cessionario, cedente e rappresentanti dei lavoratori per modificare le condizioni di lavoro al fine di salvaguardare l’occupazione e la sopravvivenza dell’impresa. È inoltre prevista la possibilità di applicare tali deroghe ai casi di grave crisi economica già disciplinati dal diritto nazionale al 17 luglio 1998, con relazione della Commissione entro il 17 luglio 2003. Gli Stati membri devono anche prevenire abusi delle procedure di insolvenza a danno dei lavoratori.
Rappresentanza dei lavoratori dopo il trasferimento
L’articolo 6 garantisce, se l’impresa o lo stabilimento conserva autonomia, la continuità dello status e della funzione dei rappresentanti dei lavoratori alle stesse condizioni precedenti, purché restino soddisfatte le condizioni per la rappresentanza. Se il rinnovo della rappresentanza è possibile secondo diritto o prassi nazionale, tale continuità può non operare. In caso di insolvenza liquidatoria, gli Stati membri possono assicurare una rappresentanza adeguata fino a nuova elezione o designazione. Se l’entità non conserva autonomia, occorre comunque garantire una rappresentanza adeguata per il periodo necessario alla nuova costituzione o designazione. Se il mandato dei rappresentanti scade per effetto del trasferimento, essi restano protetti secondo le norme nazionali.
Informazione e consultazione
L’articolo 7 impone a cedente e cessionario di informare i rappresentanti dei lavoratori, in tempo utile, su data o data proposta del trasferimento, motivi, conseguenze giuridiche, economiche e sociali e misure previste. Se sono previste misure nei confronti dei lavoratori, occorre avviare consultazioni in tempo utile per ricercare un accordo. Gli Stati membri possono limitare tali obblighi a trasferimenti che comportano modifiche a livello dello stabilimento con possibili svantaggi sostanziali per una parte consistente dei lavoratori, ove l’ordinamento preveda un ricorso ad arbitrato; possono inoltre limitare gli obblighi alle imprese o stabilimenti che raggiungono determinate soglie per l’elezione di un organo collegiale rappresentativo. In assenza di rappresentanti per ragioni non imputabili ai lavoratori, questi devono essere informati direttamente. Gli obblighi valgono anche se la decisione è presa da un’impresa controllante, e la mancata trasmissione interna delle informazioni non è difesa opponibile.
Clausola di favore, tutela giurisdizionale e recepimento
L’articolo 8 consente agli Stati membri di applicare o introdurre regole più favorevoli ai lavoratori e di favorire accordi collettivi più protettivi. L’articolo 9 impone di garantire azioni in giudizio per lavoratori e rappresentanti che si ritengano lesi dalla violazione della direttiva, dopo eventuali ricorsi ad altri organi competenti. L’articolo 11 richiede la comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali di attuazione. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e abroga la direttiva 77/187/CEE, come modificata, con salvezza dei termini di recepimento indicati nell’allegato I, parte B; il testo rinvia inoltre alle tabelle di concordanza dell’allegato II.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 12 mar 2001Direttiva 2001/18
- direttiva · 8 mar 2001Direttiva 2001/22
- direttiva · 5 mar 2001Direttiva 2001/21
- direttiva · 19 mar 2001Direttiva 2001/17
- direttiva · 19 mar 2001Direttiva 2001/16
- direttiva · 26 feb 2001Direttiva 2001/12
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →