Direttiva 2001/21
Direttiva 2001/21/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/21/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE per inserire nell'allegato I le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo. L'iscrizione si fonda sulle valutazioni scientifiche effettuate nel quadro del programma di lavoro previsto dalla direttiva 91/414/CEE e consente, in linea di principio, il rilascio o l'adeguamento delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari che le contengono. La direttiva fissa inoltre termini per il recepimento, per la revisione delle autorizzazioni esistenti e per la presentazione di eventuali informazioni complementari, in particolare con riferimento all'amitrolo.
Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per iscrivere le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo tra quelle ammesse nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda l'iscrizione, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di quattro sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari: amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo. Incide sulle autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze, sia come unica sostanza attiva sia in miscela con altre sostanze già incluse nell'allegato I. Restano rilevanti le esclusioni e limitazioni derivanti dalle condizioni specifiche di iscrizione, dai principi uniformi dell'allegato VI e dalle informazioni riservate tutelate dall'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.
Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo
La direttiva 2001/21/CE della Commissione interviene sulla disciplina dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi quattro sostanze attive. L'atto si colloca nel quadro del programma di valutazione delle sostanze attive previsto dalla direttiva 91/414/CEE e tiene conto delle relazioni di valutazione degli Stati membri relatori, dei riesami in sede di Comitato fitosanitario permanente e dei pareri del comitato scientifico per le piante.
Finalità e base normativa
La direttiva ha lo scopo di iscrivere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo, sulla base dell'esito positivo delle valutazioni di rischio effettuate per gli impieghi esaminati. Il presupposto normativo richiamato è l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, secondo cui una sostanza attiva può essere iscritta per un periodo non superiore a dieci anni se si può presumere che l'utilizzazione e i residui dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza non abbiano effetti nocivi sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o sull'ambiente.
Valutazioni scientifiche e considerazioni di sicurezza
Le sostanze sono state valutate nell'ambito della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3600/92 e dai successivi atti di attuazione. Le relazioni di valutazione sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione e i riesami si sono conclusi il 12 dicembre 2000. La Commissione ha inoltre richiamato i pareri del comitato scientifico per le piante, che hanno fornito indicazioni specifiche su alcuni profili di rischio e di interpretazione scientifica, in particolare:
- per l'amitrolo, conferma del livello accettabile di esposizione degli operatori e considerazioni sugli studi a lungo termine sui roditori;
- per il diquat, osservazioni sugli effetti su uccelli, residui nel terreno, uso come diserbante acquatico, esposizione degli operatori e dei consumatori;
- per il piridato, conferma del livello accettabile di esposizione dell'operatore;
- per il tiabendazolo, conferma dell'assenza di rischio inaccettabile per gli organismi acquatici per gli impieghi post-raccolto, a condizione di misure di attenuazione del rischio.
Effetto giuridico dell'iscrizione
L'iscrizione nell'allegato I consente, in linea generale, che in tutti gli Stati membri possano essere rilasciate autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate, purché siano rispettate le condizioni di iscrizione e i principi uniformi di valutazione previsti dalla direttiva 91/414/CEE. La direttiva precisa che l'autorizzazione non può essere concessa se non si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva e dei principi uniformi, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di dati prescritti.
Obblighi degli Stati membri e recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1o luglio 2002 e informare immediatamente la Commissione. Entro lo stesso termine devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo come sostanze attive.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulla forma del recepimento: le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli stessi Stati membri.
Termini per la revisione delle autorizzazioni
Per i prodotti fitosanitari contenenti una sola delle quattro sostanze attive, l'articolo 2, paragrafo 2, fissa al 1o gennaio 2006 il termine per la modificazione o la revoca delle autorizzazioni nell'ambito della valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III.
Per i prodotti contenenti una delle quattro sostanze insieme con un'altra sostanza attiva già inclusa nell'allegato I, l'articolo 2, paragrafo 3, prevede un termine mobile: la modificazione o la revoca deve intervenire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della direttiva di modifica dell'allegato I che includa l'ultima delle sostanze attive rilevanti.
Documentazione e trasparenza
Gli Stati membri devono tenere a disposizione dei terzi interessati, per consultazione, i rapporti di riesame dell'amitrolo, del diquat, del piridato e del tiabendazolo, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, oppure renderli disponibili su richiesta specifica. La direttiva sottolinea l'utilità di tali rapporti per la corretta applicazione dei principi uniformi da parte delle autorità nazionali.
Clausola specifica sull'amitrolo
La direttiva introduce una clausola di salvaguardia/riesame per l'amitrolo: se entro il 1o gennaio 2002 non saranno presentate le informazioni complementari richieste al punto 7 del rapporto di riesame, gli Stati membri dovranno informarne la Commissione, che riesaminerà l'iscrizione della sostanza nell'allegato I. Ciò evidenzia che l'iscrizione, pur favorevole, resta subordinata al mantenimento dei presupposti scientifici posti a base della valutazione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2002 ed è rivolta agli Stati membri. In concreto, il provvedimento produce effetti sull'assetto autorizzatorio nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive interessate e richiede agli operatori e alle autorità competenti di adeguare procedure e autorizzazioni entro i termini previsti.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con l'aggiunta in fine tabella delle sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo (dal n. 14 al n. 17 nell'allegato della direttiva).
Termine di recepimento e adeguamento delle autorizzazioni
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1o luglio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne immediatamente la Commissione. Entro lo stesso termine essi devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo come sostanze attive.
Riferimento alla direttiva negli atti nazionali
Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Termini per la revisione delle autorizzazioni secondo i principi uniformi
L'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che, per i prodotti fitosanitari contenenti amitrolo, diquat, piridato o tiabendazolo come unica sostanza attiva, il termine per la modificazione o la revoca delle autorizzazioni, nel quadro dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, è fissato al 1o gennaio 2006.
Prodotti con più sostanze attive
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, per i prodotti fitosanitari che contengono amitrolo, diquat, piridato o tiabendazolo insieme con un'altra sostanza attiva già inclusa nell'allegato I, il termine per la modificazione o la revoca delle autorizzazioni scade quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modifica dell'allegato I che includa l'ultima di tali sostanze.
Messa a disposizione dei rapporti di riesame
L'articolo 2, paragrafo 4, impone agli Stati membri di tenere a disposizione, per la consultazione di eventuali terzi interessati, i rapporti di riesame relativi alle quattro sostanze, esclusi i dati riservati ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, oppure di renderli disponibili su richiesta specifica.
Riesame dell'amitrolo in caso di informazioni complementari mancanti
L'articolo 2, paragrafo 5, prevede che gli Stati membri informino la Commissione se entro il 1o gennaio 2002 non vengono presentate le informazioni complementari richieste al punto 7 del rapporto di riesame dell'amitrolo; in tal caso la Commissione riesaminerà l'iscrizione dell'amitrolo nell'allegato I.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2002. L'articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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