Direttiva 2001/12
Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/12/CE interviene sulla direttiva 91/440/CEE per proseguire la liberalizzazione e l’armonizzazione del settore ferroviario comunitario. L’obiettivo è garantire accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura, rafforzare l’indipendenza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura, separare contabilità e funzioni essenziali, e ampliare progressivamente i diritti di accesso per il trasporto internazionale di merci. La direttiva introduce anche obblighi di monitoraggio per la Commissione, un meccanismo di comitologia e alcune deroghe territoriali e temporali per Stati membri con caratteristiche geografiche particolari.
Modifica della direttiva 91/440/CEE per rafforzare l’indipendenza gestionale, separare contabilità e funzioni essenziali, e ampliare gradualmente l’accesso alla rete ferroviaria per il trasporto internazionale di merci.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese ferroviarie, ai gestori dell’infrastruttura, alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, agli Stati membri e agli organismi di regolamentazione del settore ferroviario. Riguarda in particolare il sistema ferroviario comunitario, l’accesso all’infrastruttura, la gestione dell’infrastruttura, la sicurezza, la contabilità separata e il trasporto internazionale di merci, con una disciplina specifica per la Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci e, dal 15 marzo 2008, per l’intera rete ferroviaria europea. Sono previste esclusioni o deroghe per le imprese limitate ai servizi navetta per veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica, nonché deroghe temporanee per Irlanda, Regno Unito (solo Irlanda del Nord), Grecia e, fino al 31 agosto 2004, Lussemburgo.
Direttiva 2001/12/CE: modifica della disciplina ferroviaria comunitaria
La direttiva interviene sulla direttiva 91/440/CEE per rafforzare l’apertura del mercato ferroviario, soprattutto nel trasporto internazionale di merci, e per garantire condizioni di accesso all’infrastruttura eque e non discriminatorie. Il testo si colloca nel più ampio processo di sviluppo delle ferrovie comunitarie, alla luce dell’esperienza applicativa maturata e dell’esigenza di accompagnare la liberalizzazione con regole di separazione gestionale, contabile e funzionale.
Obiettivi della riforma
La direttiva mira a:
- migliorare il funzionamento del mercato interno ferroviario;
- separare, almeno funzionalmente e contabilmente, attività di trasporto e gestione dell’infrastruttura;
- garantire imparzialità nell’accesso alla rete;
- estendere progressivamente i diritti di accesso alle imprese ferroviarie abilitate;
- predisporre un sistema di monitoraggio e controllo da parte della Commissione.
Il quadro è ispirato ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, con l’affermazione che gli obiettivi non possono essere conseguiti in modo sufficiente dai soli Stati membri, data la dimensione transfrontaliera del settore.
Ambito di applicazione e definizioni
La direttiva modifica la direttiva 91/440/CEE inserendo una nuova impostazione della sezione I su ambito di applicazione e definizioni. Rilevano in particolare:
- la definizione di "impresa ferroviaria", intesa come impresa pubblica o privata titolare di licenza che svolge principalmente trasporto di merci e/o persone e che garantisce la trazione, comprese le imprese che forniscono solo trazione;
- la definizione di "gestore dell’infrastruttura", quale organismo o impresa incaricati della creazione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e, se del caso, dei sistemi di controllo e sicurezza;
- la definizione di "servizio di trasporto internazionale di merci", basata sul superamento di almeno una frontiera di uno Stato membro.
Sono escluse dall’ambito della direttiva, salvo alcune disposizioni specifiche, le imprese limitate ai soli servizi di navetta per veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica.
Indipendenza gestionale e separazione contabile
Uno dei nuclei della direttiva è l’indipendenza gestionale delle imprese ferroviarie. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire che tali imprese dispongano di patrimonio, bilancio e contabilità distinti da quelli dello Stato.
Per il gestore dell’infrastruttura, la direttiva afferma una responsabilità autonoma per gestione, amministrazione e controllo interno, nel rispetto delle regole quadro e delle regole specifiche di assegnazione stabilite dagli Stati membri.
Sul piano contabile, gli Stati membri devono assicurare:
- la separazione e pubblicazione di conti profitti e perdite e bilanci per le attività di trasporto e per quelle di gestione dell’infrastruttura;
- il divieto di trasferimento dei finanziamenti pubblici da un settore all’altro;
- la tenuta dei conti in modo da riflettere tale divieto.
La direttiva consente agli Stati membri di prevedere anche una separazione organizzativa interna o la gestione dell’infrastruttura da parte di un ente distinto.
Funzioni essenziali, sicurezza e accesso non discriminatorio
L’articolo 6, paragrafo 3, impone che le funzioni essenziali che determinano l’accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura, elencate nell’allegato II, siano attribuite a soggetti che non prestano servizi di trasporto ferroviario. Le funzioni elencate nell’allegato II riguardano in particolare:
- licenze delle imprese ferroviarie;
- assegnazione delle linee ferroviarie;
- imposizione dei diritti per l’uso dell’infrastruttura;
- controllo degli obblighi di servizio pubblico.
Per la sicurezza, gli Stati membri devono fissare standard e norme, certificare materiale rotabile e imprese ferroviarie e assicurare indagini sugli incidenti tramite soggetti indipendenti. La direttiva ammette tuttavia la partecipazione delle imprese ferroviarie all’esecuzione e al controllo degli standard di sicurezza, purché ciò avvenga in modo neutrale e non discriminatorio.
Finanziamento del gestore dell’infrastruttura e pianificazione
La direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di assegnare al gestore dell’infrastruttura un finanziamento sufficiente rispetto a compiti, dimensione ed esigenze finanziarie, soprattutto per nuovi investimenti, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato e delle disposizioni del trattato richiamate.
Il gestore deve predisporre, nell’ambito della politica generale statale, un piano commerciale comprensivo dei programmi di investimento e finanziamento, finalizzato a un uso e a uno sviluppo ottimali ed efficienti dell’infrastruttura e al mantenimento dell’equilibrio finanziario.
Accesso alla rete e liberalizzazione del trasporto internazionale di merci
L’articolo 10 amplia i diritti di accesso:
- alle associazioni internazionali sono riconosciuti diritti di accesso e transito negli Stati membri interessati per servizi internazionali fra gli Stati di stabilimento delle imprese associate;
- alle imprese ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione è riconosciuto l’accesso, a condizioni eque, all’infrastruttura degli altri Stati membri per i trasporti combinati internazionali di merci;
- è riconosciuto l’accesso alla Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci, definita dall’articolo 10 bis e dall’allegato I;
- in ogni caso, dal 15 marzo 2008, l’accesso si estende all’intera rete ferroviaria per i servizi internazionali di merci.
La Commissione può esaminare casi specifici, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e decidere se una misura possa continuare ad applicarsi. Gli Stati membri possono sottoporre la decisione al Consiglio, che può adottare una decisione diversa in circostanze eccezionali.
Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci
L’articolo 10 bis definisce la rete transeuropea merci come composta da:
- linee ferroviarie indicate nelle carte dell’allegato I;
- itinerari alternativi necessari, specie in prossimità di infrastrutture a capacità limitata;
- linee di accesso a terminali e ad altri siti e impianti;
- linee di accesso da e verso i porti elencati nell’allegato I.
Per le linee affluenti, la distanza da considerare a ciascuna estremità è la maggiore tra 50 km e il 20% della lunghezza del viaggio sulle linee principali. Belgio e Lussemburgo beneficiano di una flessibilità specifica, con soglie ridotte dopo il 15 marzo 2003.
Monitoraggio della Commissione e reporting
La direttiva attribuisce alla Commissione compiti di controllo e monitoraggio rafforzati. Entro il 15 settembre 2001 la Commissione deve adottare le disposizioni necessarie per seguire le condizioni tecniche ed economiche e gli sviluppi di mercato del trasporto ferroviario europeo e assicurare risorse adeguate per un monitoraggio efficace.
La Commissione deve inoltre:
- associare Stati membri e rappresentanti dei settori interessati, inclusi gli utilizzatori;
- controllare l’uso delle reti e l’evoluzione delle condizioni quadro;
- promuovere la cooperazione tra organismi di regolamentazione nazionali;
- riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull’evoluzione del mercato interno, sulle condizioni quadro, sulla rete merci, sull’uso dei diritti di accesso, sugli ostacoli, sulle limitazioni infrastrutturali e sulla necessità di nuova normativa.
È prevista anche una relazione sull’attuazione della direttiva entro il 15 marzo 2005.
Comitato e procedure di esecuzione
La direttiva istituisce un meccanismo di comitato assistito dalla Commissione. Le questioni applicative e le modifiche agli allegati sono adottate mediante procedure di consultazione o di regolamentazione ai sensi della decisione 1999/468/CE. Per la procedura di regolamentazione il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione è fissato a tre mesi.
Deroghe e regimi speciali
Sono previste deroghe per Stati membri con particolari condizioni geografiche o di rete:
- Irlanda, Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord e Grecia non sono tenuti, per cinque anni dal 15 marzo 2003, ad applicare l’obbligo di affidare a un organismo indipendente le funzioni essenziali e i compiti di sicurezza indicati; la deroga può essere rinnovata per periodi non superiori a cinque anni;
- la deroga cade o viene riesaminata se vi siano domande di servizi concorrenti o transfrontalieri;
- Lussemburgo è esentato fino al 31 agosto 2004 dall’obbligo relativo all’organismo indipendente.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 15 marzo 2003 e informare la Commissione delle misure adottate. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 91/440/CEE e nuove definizioni
L’articolo 1 sostituisce il titolo della sezione I con "Ambito di applicazione e definizioni", abroga l’articolo 1 e integra l’articolo 3 con nuove definizioni di "impresa ferroviaria", "gestore dell’infrastruttura" e "servizio di trasporto internazionale di merci". Viene inoltre escluso dall’ambito della direttiva, salvo gli articoli 6, paragrafo 1, e 10 e 10 bis, il caso delle imprese le cui attività ferroviarie si limitano ai soli servizi di navetta per veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica.
Indipendenza gestionale e contabile
Gli Stati membri devono garantire che le imprese ferroviarie abbiano uno status indipendente, con patrimonio, bilancio e contabilità distinti da quelli dello Stato. Il gestore dell’infrastruttura è responsabile della propria gestione, amministrazione e controllo interno nel quadro delle regole stabilite dagli Stati membri. Devono inoltre essere tenuti e pubblicati conti profitti e perdite e bilanci separati per attività di trasporto e gestione dell’infrastruttura, con divieto di trasferimento di finanziamenti pubblici da un settore all’altro.
Separazione delle funzioni essenziali e sicurezza
Gli Stati membri devono attribuire le funzioni essenziali che determinano l’accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura, elencate nell’allegato II, a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario. Devono inoltre garantire standard e norme di sicurezza, certificazione del materiale rotabile e delle imprese ferroviarie, e indagini sugli incidenti tramite soggetti indipendenti. È però consentito coinvolgere le imprese ferroviarie nell’attuazione e nel controllo degli standard di sicurezza, purché in modo neutrale e non discriminatorio.
Finanziamento del gestore dell’infrastruttura e piano commerciale
Gli Stati membri possono concedere al gestore dell’infrastruttura un finanziamento sufficiente in funzione dei compiti, della dimensione e delle esigenze finanziarie, in particolare per nuovi investimenti, nel rispetto degli articoli 73, 87 e 88 del trattato. Il gestore elabora, nell’ambito della politica generale stabilita dallo Stato, un piano commerciale con programmi di investimento e finanziamento per garantire uso e sviluppo ottimali ed efficienti dell’infrastruttura e il suo equilibrio finanziario.
Separazione contabile per il trasporto merci e passeggeri
L’articolo 9, paragrafo 4, impone alle imprese ferroviarie una separazione dei conti e la pubblicazione separata dei bilanci per le attività di trasporto merci. I fondi destinati al servizio pubblico di trasporto passeggeri devono essere contabilizzati separatamente e non possono essere trasferiti ad altre attività o altri servizi di trasporto.
Accesso all’infrastruttura e diritti di transito
L’articolo 10 riconosce alle associazioni internazionali diritti di accesso e transito per servizi internazionali tra gli Stati membri interessati, e alle imprese ferroviarie ricadenti nell’ambito di applicazione diritti di accesso equi per i servizi di trasporti combinati internazionali di merci. È inoltre riconosciuto l’accesso alla Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci, definita all’articolo 10 bis e nell’allegato I, e comunque dal 15 marzo 2008 all’intera rete ferroviaria, per i servizi internazionali di merci.
Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci
L’articolo 10 bis definisce la rete come composta dalle linee indicate nelle carte dell’allegato I, dagli itinerari alternativi necessari, dalle linee di accesso a terminali e altri siti e dalle linee di accesso da e verso i porti elencati nell’allegato I. Le linee affluenti c) e d) devono coprire, a ciascuna estremità, la maggiore distanza tra 50 km e il 20% della lunghezza del viaggio; Belgio e Lussemburgo possono applicare soglie ridotte dopo il 15 marzo 2003.
Controllo della Commissione e relazione al Parlamento e al Consiglio
La Commissione deve adottare entro il 15 settembre 2001 le disposizioni per monitorare le condizioni tecniche ed economiche e gli sviluppi di mercato del trasporto ferroviario europeo, associando Stati membri e parti interessate. Deve vigilare sull’uso delle reti, sull’evoluzione delle condizioni quadro e sulla cooperazione tra organismi di regolamentazione nazionali, e riferire al Parlamento e al Consiglio su mercato interno, condizioni quadro, rete transeuropea merci, uso dei diritti di accesso, ostacoli, limitazioni infrastrutturali e necessità di nuova normativa. È prevista una relazione generale sull’attuazione della direttiva entro il 15 marzo 2005.
Comitato, procedure di esecuzione e modifiche degli allegati
L’articolo 11 e l’articolo 11 bis disciplinano la procedura di consultazione e regolamentazione assistita da comitato per risolvere questioni applicative e modificare gli allegati, in base alla decisione 1999/468/CE. Per la procedura di regolamentazione il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Deroghe territoriali e temporanee
Per cinque anni dal 15 marzo 2003 Irlanda, Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord e Grecia non sono tenuti ad applicare, in quanto obbligo di istituire organismi indipendenti, l’attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafo 2; la deroga può cessare o essere rivista se vi siano domande di servizi concorrenti o transfrontalieri. La deroga può essere rinnovata per periodi non superiori a cinque anni. Il Lussemburgo è esentato fino al 31 agosto 2004 da tale obbligo.
Termine di recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 15 marzo 2003 e informare immediatamente la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.
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