Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2001/22

Direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32001L0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce regole tecniche uniformi per il prelievo dei campioni e per l’analisi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, al fine di rendere comparabili e affidabili i controlli ufficiali negli Stati membri. Essa attua il sistema dei valori massimi previsti dal regolamento (CE) n. 466/2001 e si innesta nel quadro generale della direttiva 85/591/CEE e della direttiva 93/99/CEE sui laboratori. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 5 aprile 2003 e informare la Commissione, mantenendo un margine di discrezionalità sulle modalità organizzative e sui riferimenti nazionali alla direttiva. Gli allegati contengono le regole operative principali su campionamento, preparazione del campione e criteri di prestazione dei metodi analitici.

Metodi di campionamento e criteri di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai controlli ufficiali dei prodotti alimentari soggetti ai tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001. Vincola gli Stati membri quanto alle modalità di prelievo dei campioni e ai criteri dei metodi di analisi da usare nei laboratori incaricati dei controlli ufficiali. L’ambito è quindi quello del controllo ufficiale lungo la catena alimentare, con particolare attenzione a partite, sottopartite, campioni globali e campioni di laboratorio; sono richiamate specifiche cautele per prodotti liquidi, molluschi bivalvi, crostacei, piccoli pesci e ortaggi. La direttiva richiama anche il quadro del SEE ed è destinata agli Stati membri.

Direttiva 2001/22/CE: metodi di campionamento e criteri di analisi per piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

La direttiva detta regole tecniche uniformi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di specifici contaminanti nei prodotti alimentari. Essa si inserisce nel quadro del regolamento (CEE) n. 315/93 e, soprattutto, del regolamento (CE) n. 466/2001, che fissa i livelli massimi, precisando come devono essere prelevati, preparati e analizzati i campioni per rendere affidabili e comparabili i controlli tra Stati membri.

Obiettivi e contesto normativo

La finalità è garantire che il controllo ufficiale dei contaminanti sia svolto con metodi omogenei e tecnicamente affidabili. I considerando evidenziano che:

  • il campionamento è essenziale perché i contaminanti possono essere distribuiti in modo eterogeneo nelle partite;
  • la direttiva 85/591/CEE stabilisce principi generali già esistenti per campionamento e analisi, ma occorrono criteri più specifici in determinati casi;
  • la direttiva 93/99/CEE introduce standard qualitativi per i laboratori incaricati dei controlli ufficiali;
  • le misure tecniche possono essere aggiornate in funzione dell’evoluzione scientifica e tecnica.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda il controllo ufficiale del tenore di:

  • piombo,
  • cadmio,
  • mercurio,
  • 3-MCPD.

Si applica ai prodotti alimentari soggetti ai valori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001. Il sistema disciplinato è quello del controllo ufficiale di partite e sottopartite, attraverso campioni elementari, campione globale e campione di laboratorio. L’allegato I richiama regole specifiche per alcuni prodotti liquidi, per molluschi bivalvi, crostacei, piccoli pesci e ortaggi.

Obblighi imposti agli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché:

  • i campioni destinati al controllo ufficiale siano prelevati secondo l’allegato I (art. 1);
  • la preparazione dei campioni e i metodi di analisi rispettino l’allegato II (art. 2).

Si tratta di un tipico obbligo di risultato: la direttiva non impone una forma organizzativa unica, ma esige l’adozione di misure nazionali idonee a garantire il rispetto delle regole tecniche comuni.

Termini di recepimento e modalità di trasposizione

L’articolo 3 prevede che gli Stati membri:

  • attuino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 5 aprile 2003;
  • informino immediatamente la Commissione.

Quando adottano tali disposizioni, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Regole di campionamento dell’allegato I

L’allegato I stabilisce che i campioni devono essere prelevati, per quanto possibile, nel punto in cui il prodotto entra nella catena alimentare e diventa una partita distinta. Il metodo deve garantire che il campione globale sia rappresentativo della partita controllata.

Sono previste regole generali e operative:

  • il prelievo deve essere effettuato da persona qualificata e abilitata secondo le prescrizioni nazionali;
  • ciascuna partita va campionata separatamente;
  • durante campionamento e preparazione occorre evitare alterazioni che possano modificare il tenore dei contaminanti o compromettere la rappresentatività del campione;
  • i campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in punti diversi della partita o sottopartita;
  • il campione globale è composto da tutti i campioni elementari ed è, di regola, di almeno 1 kg, salvo impraticabilità, ad esempio in caso di campionamento di una singola confezione;
  • i campioni di laboratorio destinati ad atti amministrativi o giudiziari sono ottenuti dal campione globale omogeneizzato, se ciò non è contrario alla normativa nazionale;
  • i campioni devono essere collocati in recipienti puliti e inerti, protetti da contaminazioni, perdite per adsorbimento e danni da trasporto;
  • ogni campione ufficiale deve essere sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le regole nazionali;
  • per ogni prelievo va redatto un verbale contenente almeno partita, data, luogo e ulteriori elementi utili all’analista.

Per i prodotti liquidi nei quali si possa presumere una distribuzione omogenea dei contaminanti, basta un campione elementare per partita, con indicazione del numero di partita. I prodotti liquidi contenenti proteine vegetali idrolizzate o salsa di soia liquida devono essere ben agitati o omogeneizzati prima del prelievo. Per gli altri prodotti, il numero minimo di campioni elementari e, in caso di confezioni singole, il numero di confezioni da prelevare sono determinati dalle tabelle 1 e 2 dell’allegato.

Conformità della partita

La verifica della conformità avviene sul campione di laboratorio mediante almeno due analisi indipendenti, il cui risultato medio è confrontato con il limite massimo applicabile del regolamento (CE) n. 466/2001. La partita è conforme se la media non supera il tenore massimo; se lo supera, la partita è respinta.

Preparazione dei campioni e metodi di analisi dell’allegato II

L’allegato II afferma come principio fondamentale la necessità di ottenere un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo, evitando contaminazioni.

Per la preparazione dei campioni relativi a piombo, cadmio e mercurio:

  • sono ammesse diverse procedure tecniche idonee;
  • la bozza di norma CEN prEN 13804 è considerata soddisfacente, ma non esclusiva;
  • per molluschi bivalvi, crostacei e piccoli pesci consumati interi, le viscere sono incluse nel materiale da analizzare;
  • per gli ortaggi si esamina solo la parte commestibile, tenendo conto dei requisiti del regolamento (CE) n. 466/2001.

Criteri dei metodi analitici e controlli di laboratorio

La direttiva non prescrive un metodo unico per la determinazione di piombo, cadmio, mercurio o 3-MCPD. I laboratori devono invece utilizzare metodi validati che rispettino i criteri di rendimento indicati nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato II.

In particolare:

  • per piombo, cadmio e mercurio il metodo deve essere validato secondo i criteri di rendimento stabiliti;
  • per il 3-MCPD vale lo stesso principio, con riferimento ai criteri specifici della tabella 4;
  • ove possibile, la validazione deve includere materiali di riferimento certificati;
  • per il 3-MCPD è richiamato un metodo specifico già validato in prova collettiva come conforme ai requisiti.

La direttiva richiama inoltre:

  • i requisiti generali dell’allegato della direttiva 85/591/CEE;
  • le linee guida armonizzate sull’uso delle informazioni di recupero;
  • i livelli di qualità dei laboratori previsti dalla direttiva 93/99/CEE.

I risultati analitici devono essere espressi nelle stesse unità dei livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001.

Profili pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore alimentare, la direttiva rileva soprattutto perché:

  • rafforza il quadro tecnico dei controlli ufficiali sui contaminanti;
  • rende centrale la corretta formazione del campionamento e la tracciabilità del prelievo;
  • valorizza la validazione dei metodi analitici e la qualità dei laboratori;
  • collega l’esito del controllo alla media di almeno due analisi indipendenti sul campione di laboratorio.

La disciplina lascia agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto sulle modalità pratiche di organizzazione del prelievo, sulla qualificazione del personale e sulle forme del riferimento alla direttiva nei provvedimenti nazionali, ma non consente di derogare agli standard tecnici minimi fissati dagli allegati.

Disposizioni principali

Obbligo di campionamento conforme all’allegato I

L’articolo 1 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie affinché i campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD siano prelevati secondo le modalità dell’allegato I. Il sistema mira a garantire che il campione globale sia rappresentativo della partita controllata e che la conformità ai limiti sia valutata sui campioni di laboratorio.

Obbligo di preparazione dei campioni e di analisi conforme all’allegato II

L’articolo 2 prescrive che la preparazione dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei suddetti contaminanti rispettino i criteri dell’allegato II. Non vengono imposti, in generale, metodi analitici unici, ma criteri di prestazione e requisiti di validazione.

Recepimento e comunicazione alla Commissione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 5 aprile 2003. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, quando adottano le misure nazionali, devono inserirvi un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La direttiva è destinata agli Stati membri.

Campionamento: rappresentatività, numero di campioni e gestione del prelievo

L’allegato I richiede che il campionamento sia effettuato, per quanto possibile, nel punto in cui il prodotto entra nella catena alimentare e diventa identificabile come partita distinta. Il campione globale è composto da tutti i campioni elementari e deve essere rappresentativo della partita; per i prodotti liquidi omogenei può bastare un solo campione elementare per partita, mentre per gli altri prodotti il numero minimo è determinato dalle tabelle 1 e 2 dell’allegato. Il campionamento deve essere eseguito da persona qualificata e abilitata secondo le norme nazionali, con obbligo di evitare alterazioni, di sigillare e identificare i campioni e di redigere un verbale contenente gli elementi essenziali del prelievo.

Valutazione della conformità della partita

Sempre nell’allegato I, la conformità è accertata dal laboratorio su almeno due analisi indipendenti del campione di laboratorio, calcolandone la media. La partita è conforme se la media non supera il tenore massimo applicabile ai sensi del regolamento (CE) n. 466/2001; se supera tale soglia, la partita è respinta.

Preparazione dei campioni per piombo, cadmio e mercurio

L’allegato II afferma che la condizione fondamentale è ottenere un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo senza introdurre contaminazioni. Sono ammesse diverse procedure di preparazione; quelle indicate nella bozza di norma CEN prEN 13804 sono ritenute soddisfacenti, ma anche altre procedure possono essere valide. Per alcuni prodotti sono fornite indicazioni specifiche, ad esempio l’inclusione delle viscere per molluschi bivalvi, crostacei e piccoli pesci se consumati interi e l’analisi della sola parte commestibile per gli ortaggi.

Criteri per i metodi analitici e validazione

L’allegato II non prescrive un metodo analitico specifico per piombo, cadmio, mercurio o 3-MCPD, ma richiede l’uso di metodi validati che soddisfino i criteri di rendimento delle tabelle 3 e 4. I laboratori devono, per quanto possibile, includere materiali di riferimento certificati nella validazione e, per il 3-MCPD, è richiamato un metodo specifico validato in prova collettiva come conforme ai requisiti. I risultati devono essere espressi nelle stesse unità dei livelli massimi del regolamento (CE) n. 466/2001.

Qualità dei laboratori e riferimenti tecnici

L’allegato II rinvia ai requisiti di qualità della direttiva 93/99/CEE per i laboratori che effettuano i controlli ufficiali. Richiama inoltre la direttiva 85/591/CEE per i requisiti generali dei metodi d’analisi, le linee guida armonizzate sull’uso delle informazioni di recupero e alcuni riferimenti tecnici CEN/ISO/AOAC come supporto alla validazione e alla stima dell’accuratezza analitica.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicontaminanti alimentarilaboratori di analisimetodi di campionamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.