Direttiva 2001/16
Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato per rendere interoperabile il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, fissando requisiti essenziali, sottosistemi, componenti di interoperabilità e procedure di verifica. L’approccio è graduale: le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) vengono elaborate per priorità, con consultazione degli utenti e delle parti sociali, e possono prevedere casi specifici e deroghe motivate. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 20 aprile 2003, mentre alcune notifiche transitorie di norme tecniche erano dovute entro il 20 aprile 2002. La disciplina incide anche su registri infrastruttura/materiale rotabile, organismi notificati e programmi di lavoro della Commissione.
Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale mediante requisiti essenziali, specifiche tecniche di interoperabilità, procedure di verifica e regole comuni per componenti e sottosistemi.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema ferroviario transeuropeo convenzionale descritto nell’allegato I, comprendente infrastrutture ferroviarie della rete transeuropea dei trasporti e il materiale rotabile destinato a circolarvi, nonché ai sottosistemi elencati nell’allegato II, ai componenti di interoperabilità, alle interfacce, alle procedure di valutazione della conformità/idoneità all’impiego e di verifica CE. Riguarda sia la progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovo, esercizio e manutenzione dei sottosistemi, sia le qualifiche professionali e le condizioni di salute e sicurezza del personale coinvolto. Sono previste esclusioni/deroghe specifiche per casi particolari di cui all’articolo 7 e per aspetti non disciplinati dalla direttiva o da altre disposizioni comunitarie pertinenti.
Direttiva 2001/16/CE sull’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
La direttiva istituisce un quadro armonizzato per rimuovere gli ostacoli tecnici all’interoperabilità della rete ferroviaria convenzionale transeuropea. L’impostazione è graduale e modulare: si fonda su requisiti essenziali comuni, sulla scomposizione del sistema in sottosistemi e sull’adozione progressiva delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), con attenzione alla coerenza del sistema esistente e al rapporto costi-benefici.
Finalità e contesto normativo
La finalità principale è consentire la circolazione sicura e continua dei treni nel territorio comunitario, favorendo i servizi ferroviari internazionali, il mercato interno delle apparecchiature e dei servizi ferroviari e, più in generale, la competitività della ferrovia rispetto agli altri modi di trasporto. I considerando richiamano l’esigenza di migliorare l’interconnessione delle reti, l’impegno ambientale dell’Unione e la necessità di un’armonizzazione tecnica progressiva, evitando interventi nazionali che aumentino l’eterogeneità del sistema.
Ambito oggettivo e definizioni essenziali
L’articolo 1 delimita l’ambito alle condizioni da rispettare per realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, con riferimento a progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovo, esercizio e manutenzione. La disciplina copre anche le qualifiche professionali e le condizioni di salute e sicurezza del personale che contribuisce all’esercizio del sistema.
L’articolo 2 fornisce le definizioni centrali: sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, interoperabilità, sottosistemi, componenti di interoperabilità, requisiti essenziali, specifiche europee, STI, organismo comune rappresentativo, organismi notificati, parametri fondamentali e casi specifici. Gli allegati I e II descrivono rispettivamente il sistema, il materiale rotabile e la sua articolazione in sottosistemi strutturali e funzionali.
Requisiti essenziali
L’articolo 4 stabilisce che sistema, sottosistemi, componenti e interfacce devono rispettare i requisiti essenziali dell’allegato III. Tali requisiti coprono, in particolare:
- sicurezza;
- affidabilità e disponibilità;
- salute;
- tutela dell’ambiente;
- compatibilità tecnica.
L’allegato III declina questi requisiti per i singoli sottosistemi, includendo, tra l’altro, la protezione contro l’accesso non autorizzato, la sicurezza nei treni e nelle stazioni, la compatibilità elettromagnetica, il rumore, le vibrazioni, la compatibilità tra infrastrutture e materiale rotabile, nonché l’ergonomia e la sicurezza delle applicazioni telematiche.
Specifiche tecniche di interoperabilità (STI)
L’articolo 5 è il cuore tecnico della direttiva. Ogni sottosistema deve essere oggetto di una STI; se necessario, un sottosistema può essere coperto da più STI. Le STI:
- definiscono l’ambito di applicazione;
- precisano i requisiti essenziali e le interfacce;
- stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche;
- individuano i componenti di interoperabilità e le interfacce da disciplinare con specifiche europee;
- indicano le procedure di valutazione della conformità o dell’idoneità all’impiego;
- descrivono la strategia di attuazione progressiva;
- fissano, per il personale interessato, i requisiti professionali e di igiene e sicurezza sul lavoro.
Le STI devono essere sviluppate a partire dal sottosistema esistente e definire un target raggiungibile progressivamente entro termini ragionevoli. Inoltre, devono preservare la coerenza del sistema esistente in ciascuno Stato membro e possono prevedere casi specifici, in particolare per sagoma, scartamento, interasse, reti isolate e materiale rotabile di provenienza o destinazione extracomunitaria.
Elaborazione, adozione e revisione delle STI
L’articolo 6 affida all’organismo comune rappresentativo, su mandato della Commissione, l’elaborazione dei progetti di STI. Il processo avviene in due fasi:
- identificazione dei parametri fondamentali, delle interfacce e dei casi specifici, con esame di soluzioni alternative e analisi tecnico-economica;
- redazione della STI vera e propria, tenendo conto del progresso tecnico, della normazione esistente e dei lavori di ricerca.
La direttiva richiede un’analisi globale costi-benefici delle soluzioni contemplate e la partecipazione degli Stati membri mediante la fornitura dei dati necessari. L’elaborazione e la revisione delle STI devono inoltre tenere conto del parere degli utenti e delle parti sociali; queste ultime sono consultate nel comitato di dialogo settoriale e dispongono di tre mesi per esprimersi.
L’articolo 23 stabilisce la priorità di adozione delle STI. Il primo gruppo comprende controllo-comando e segnalamento, applicazioni telematiche per il trasporto merci, esercizio e gestione del traffico, carri merci e rumore. La direttiva prevede che le STI del primo gruppo siano elaborate entro il 20 aprile 2004.
Deroghe alle STI
L’articolo 7 consente deroghe tassative, soggette a notifica preventiva alla Commissione e a esame del comitato. Le principali ipotesi sono:
- progetti in stadio avanzato o già contrattualizzati al momento della pubblicazione della STI;
- incompatibilità tecnica con sagoma, scartamento, interasse o tensione elettrica;
- reti isolate dal resto della Comunità per la presenza del mare;
- compromissione della redditività economica o della coerenza del sistema ferroviario nazionale;
- ripristino rapido dopo incidente o calamità naturale;
- vagoni provenienti o destinati a paesi terzi con scartamento diverso.
Nei casi b), d) e f) la Commissione decide secondo la procedura di comitato; per il caso b) la decisione non riguarda sagoma e scartamento.
Componenti di interoperabilità: libera circolazione, conformità e misure di salvaguardia
Gli articoli 8 e 9 impongono agli Stati membri di consentire l’immissione sul mercato e l’uso dei componenti di interoperabilità solo se questi permettono di realizzare l’interoperabilità e soddisfano i requisiti essenziali. Non possono essere introdotti divieti o ostacoli nazionali per motivi attinenti alla direttiva, né richieste di verifiche già eseguite nella procedura di dichiarazione CE.
L’articolo 10 stabilisce che i componenti muniti di dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego sono considerati conformi ai requisiti essenziali. La conformità è valutata con riferimento alla STI pertinente e, se esistono, alle specifiche europee. In assenza di STI, entro il 20 aprile 2002 gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco delle norme e specifiche tecniche applicate.
L’articolo 12 prevede misure nazionali di salvaguardia: se un componente già immesso sul mercato rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, lo Stato membro può limitarne l’impiego, vietarlo o ritirarlo dal mercato, informando immediatamente la Commissione. Se la non conformità dipende da una lacuna nelle specifiche europee, si applica la procedura dell’articolo 11.
L’articolo 13 disciplina la dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego: il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella Comunità, applica le STI e si avvale di un organismo notificato. In mancanza di tali soggetti, gli obblighi gravano su chi immette il componente sul mercato o lo assembla o lo fabbrica per uso proprio. Se la dichiarazione è stata indebitamente rilasciata, il fabbricante o il mandatario deve riportare il componente in conformità; in caso di persistenza della non conformità, lo Stato membro adotta misure restrittive.
Sottosistemi strutturali: autorizzazione, verifica CE e controllo
Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 disciplinano i sottosistemi strutturali. Ogni Stato membro autorizza la messa in servizio dei sottosistemi installati o gestiti sul proprio territorio e deve verificarne la conformità ai requisiti essenziali sia al momento della messa in servizio sia successivamente durante l’esercizio. In caso di rinnovamento o ristrutturazione, il gestore dell’infrastruttura o l’impresa ferroviaria presentano un fascicolo; lo Stato membro valuta se i lavori richiedano una nuova autorizzazione di messa in servizio, necessaria quando il livello di sicurezza può risentire degli interventi.
L’articolo 15 vieta restrizioni nazionali alla costruzione, messa in servizio ed esercizio dei sottosistemi strutturali conformi, salvo quanto previsto dall’articolo 19. L’articolo 16 riconosce interoperabili i sottosistemi muniti di dichiarazione CE di verifica e, in assenza di STI, impone la notifica entro il 20 aprile 2002 delle regole tecniche in uso.
L’articolo 18 affida all’ente appaltante o al suo mandatario l’avvio della procedura di verifica CE presso un organismo notificato di propria scelta. La verifica copre l’intero ciclo: progettazione, fabbricazione e prove del sottosistema, includendo le interfacce e la documentazione tecnica. L’allegato VI dettaglia le tappe della verifica, la sorveglianza in cantiere e presso le officine, la documentazione da depositare e la lingua della documentazione.
L’articolo 19 consente verifiche complementari se uno Stato membro ritiene che un sottosistema munito di dichiarazione CE non rispetti integralmente la direttiva, con immediata informazione alla Commissione.
Organismi notificati
L’articolo 20 richiede la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi incaricati delle procedure di valutazione e verifica. Gli Stati membri devono verificare il rispetto dei criteri dell’allegato VII, che impongono indipendenza, competenza tecnica, integrità professionale, mezzi adeguati, assicurazione di responsabilità civile e segreto professionale.
La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli organismi notificati con i relativi settori di competenza e numeri identificativi. È prevista la revoca dell’autorizzazione se l’organismo non soddisfa più i criteri.
Comitato, coordinamento e programma di lavoro
L’articolo 21 istituisce il comitato già previsto dalla direttiva 96/48/CE e rinvia alla procedura della decisione 1999/468/CE; il termine per il parere è fissato in tre mesi. L’articolo 22 amplia il perimetro di discussione del comitato a tutte le questioni di interoperabilità, comprese quelle con paesi terzi.
L’articolo 23 contiene anche il programma di lavoro: designazione dell’organismo comune rappresentativo, definizione dell’architettura rappresentativa del sistema, struttura modello per le STI, metodologia costi-benefici, mandati, parametri fondamentali, programmi di normalizzazione e gestione del periodo transitorio fino alla pubblicazione delle STI e del repertorio di cui all’articolo 25.
Registri, regime transitorio e rapporti periodici
L’articolo 24 impone la tenuta e l’aggiornamento annuale dei registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile, che devono indicare le caratteristiche principali, compresi i parametri fondamentali, e la loro corrispondenza con le STI applicabili. I registri sono trasmessi agli Stati membri interessati, all’organismo comune rappresentativo e resi accessibili al pubblico.
L’articolo 25 prevede un repertorio transitorio delle norme tecniche che assicurano il livello attuale di interoperabilità, redatto sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dei testi tecnici e internazionali pertinenti. Dopo l’adozione del repertorio, gli Stati membri devono informare il comitato quando intendano adottare disposizioni o progetti difformi.
L’articolo 28 dispone una relazione biennale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nell’interoperabilità, con prima relazione entro il 20 aprile 2005, includendo anche un’analisi dei casi di deroga di cui all’articolo 7. Lo stesso articolo affida all’organismo comune rappresentativo l’elaborazione di uno strumento aggiornato per valutare il livello di interoperabilità sulla base dei registri.
Recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 27 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie entro il 20 aprile 2003, salvo le disposizioni relative a ciascuna STI che seguono le modalità proprie di attuazione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
L’articolo 29 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l’articolo 30 designa gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Allegati: contenuto operativo di rilievo
Gli allegati sono essenziali per la concreta applicazione della direttiva. L’allegato I delimita infrastrutture e materiale rotabile del sistema transeuropeo convenzionale; l’allegato II elenca i sottosistemi strutturali e funzionali; l’allegato III dettaglia i requisiti essenziali; l’allegato IV disciplina la dichiarazione CE di conformità/idoneità all’impiego dei componenti; l’allegato V contiene la dichiarazione CE di verifica dei sottosistemi; l’allegato VI descrive la procedura di verifica CE; l’allegato VII fissa i criteri minimi per gli organismi notificati; l’allegato VIII stabilisce le regole generali di funzionamento dell’organismo comune rappresentativo.
Disposizioni principali
Obiettivo e principio di interoperabilità
L’articolo 1 stabilisce le condizioni per realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, con applicazione a progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovo, esercizio e manutenzione dei sottosistemi e al personale. L’obiettivo è un livello minimo di armonizzazione tecnica per facilitare i servizi internazionali, contribuire al mercato interno di apparecchiature e servizi ferroviari e migliorare l’interoperabilità.
Definizioni e struttura del sistema
L’articolo 2 definisce sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, interoperabilità, sottosistemi, componenti di interoperabilità, requisiti essenziali, specifiche europee, STI, organismo comune rappresentativo, organismi notificati, parametri fondamentali, casi specifici, ristrutturazione, rinnovo e sistema ferroviario esistente. Gli allegati I e II articolano il sistema in infrastrutture, materiale rotabile e sottosistemi strutturali e funzionali.
Requisiti essenziali e rapporto con altre norme
L’articolo 4 impone che sistema, sottosistemi, componenti e interfacce rispettino i requisiti essenziali dell’allegato III. Le specifiche tecniche supplementari previste dalla direttiva 93/38/CEE non possono essere in contrasto con tali requisiti.
Specifiche tecniche di interoperabilità (STI)
L’articolo 5 prevede che ogni sottosistema sia oggetto di una STI, eventualmente più di una, e che i sottosistemi siano conformi alle STI durante l’esercizio. Le STI definiscono ambito di applicazione, requisiti essenziali, specifiche funzionali e tecniche, componenti e interfacce soggetti a specifiche europee, procedure di valutazione della conformità/idoneità all’impiego, strategia di attuazione e requisiti professionali e di igiene/sicurezza del personale. Le STI devono essere introdotte progressivamente, salvaguardando la coerenza del sistema esistente e consentendo casi specifici.
Elaborazione, adozione e revisione delle STI
L’articolo 6 affida all’organismo comune rappresentativo l’elaborazione dei progetti di STI su mandato della Commissione; adozione e revisione avvengono secondo la procedura di comitato dell’articolo 21. La procedura è in due fasi: prima l’individuazione dei parametri fondamentali e delle interfacce, poi il progetto di STI con analisi costi-benefici. Sono previste consultazione degli utenti e delle parti sociali, e fissazione della data di entrata in vigore di ciascuna STI. L’articolo 23 stabilisce priorità e programma di lavoro, con il primo gruppo di STI da elaborare entro il 20 aprile 2004.
Deroghe alle STI
L’articolo 7 consente agli Stati membri di non applicare una o più STI, incluse quelle sul materiale rotabile, in casi tassativi: progetti in fase avanzata o con contratto già in esecuzione al momento della pubblicazione delle STI; incompatibilità tecnica su sagoma, scartamento, interasse o tensione elettrica; reti isolate dal resto della Comunità; compromissione della redditività economica o della coerenza del sistema; ripristino post-incidente o calamità; vagoni provenienti o diretti verso paesi terzi con scartamento diverso. La deroga va notificata alla Commissione con fascicolo tecnico; nei casi b), d) e f) la Commissione decide secondo la procedura di comitato.
Componenti di interoperabilità: immissione sul mercato e libera circolazione
Gli articoli 8 e 9 impongono agli Stati membri di consentire l’immissione sul mercato e l’uso dei componenti solo se idonei all’interoperabilità e usati correttamente nel loro campo di impiego, senza ostacolare i componenti conformi per motivi attinenti alla direttiva. Non possono essere richieste verifiche già effettuate nella procedura di dichiarazione CE.
Valutazione di conformità e dichiarazione CE dei componenti
L’articolo 10 riconosce conformi ai requisiti essenziali i componenti muniti di dichiarazione CE di conformità o idoneità all’impiego, valutati sulla base della STI pertinente e, se del caso, delle specifiche europee. Gli Stati membri devono pubblicare i riferimenti delle norme nazionali di recepimento e, in assenza di STI, notificare entro il 20 aprile 2002 l’elenco delle norme e specifiche tecniche in uso. L’articolo 13 disciplina gli obblighi di fabbricante, mandatario o soggetto che immette sul mercato e prevede misure correttive in caso di dichiarazione indebitamente rilasciata.
Controllo delle specifiche europee e misure di salvaguardia
L’articolo 11 consente il ritiro o la modifica di specifiche europee che non soddisfano i requisiti essenziali. L’articolo 12 prevede misure nazionali di limitazione, divieto o ritiro dal mercato di componenti dichiarati conformi ma ritenuti non idonei, con informazione immediata alla Commissione e coinvolgimento delle parti interessate.
Sottosistemi strutturali: autorizzazione e dichiarazione CE di verifica
Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 disciplinano l’autorizzazione alla messa in servizio, i controlli di gestione e manutenzione, la libera circolazione dei sottosistemi conformi e la verifica CE. Ogni Stato membro autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali sul proprio territorio, verifica regolarmente il rispetto dei requisiti essenziali e può richiedere una nuova autorizzazione in caso di rinnovamento o ristrutturazione se i lavori incidono sulla sicurezza. I sottosistemi muniti di dichiarazione CE di verifica sono considerati interoperabili; prima della pubblicazione delle STI gli Stati membri notificano entro il 20 aprile 2002 le regole tecniche in uso.
Organismi notificati
L’articolo 20 impone la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi incaricati delle procedure di valutazione e verifica, con indicazione del settore di competenza e del numero identificativo. Gli Stati membri devono applicare i criteri dell’allegato VII; la revoca dell’autorizzazione è prevista se i criteri non sono più rispettati. Il coordinamento degli organismi notificati avviene secondo gli articoli 21 e 22.
Comitato, programma di lavoro e priorità delle STI
L’articolo 21 istituisce il comitato che assiste la Commissione e rinvia alla procedura di comitologia della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi. L’articolo 23 definisce l’ordine di priorità delle STI: primo gruppo per controllo-comando e segnalamento, telematica merci, esercizio e gestione del traffico, carri merci, rumore; poi telematica passeggeri, manutenzione, vetture passeggeri, locomotori e automotrici, infrastruttura, energia, inquinamento atmosferico.
Registri e regime transitorio
L’articolo 24 impone registri annualmente aggiornati dell’infrastruttura e del materiale rotabile, contenenti le caratteristiche principali e la loro coerenza con le STI, con messa a disposizione del pubblico. L’articolo 25 prevede un repertorio transitorio delle norme tecniche per mantenere l’attuale livello di interoperabilità fino all’adozione delle STI, e l’obbligo di informare il comitato su eventuali scostamenti dal repertorio.
Trasparenza, motivazione e recepimento
L’articolo 26 richiede motivazione precisa delle decisioni adottate in applicazione della direttiva e indicazione dei mezzi di ricorso. L’articolo 27 impone il recepimento entro il 20 aprile 2003, salvo le disposizioni relative a ciascuna STI che seguono le proprie modalità di attuazione; gli Stati membri devono informare la Commissione e inserire un riferimento alla direttiva negli atti di recepimento. L’articolo 28 prevede relazioni biennali della Commissione, con prima relazione entro il 20 aprile 2005.
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