Direttiva 2001/17
Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce regole coordinate per i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione delle imprese di assicurazione, affidando in via esclusiva allo Stato membro d’origine il potere di adottare tali misure e imponendone il riconoscimento in tutta l’Unione. Il testo disciplina legge applicabile, pubblicità, informazione dei creditori, trattamento privilegiato dei crediti di assicurazione, rapporti con diritti reali, compensazione, contratti e procedimenti pendenti. È inoltre previsto un regime specifico per le succursali di imprese di paesi terzi, nonché un termine di recepimento fissato al 20 aprile 2003.
Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, con coordinamento transfrontaliero, riconoscimento reciproco e tutela dei creditori di assicurazione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti le imprese di assicurazione autorizzate nell’Unione e, nei limiti dell’articolo 30, alle succursali situate nel territorio della Comunità di imprese di assicurazione aventi sede legale fuori della Comunità. Sono coinvolti in particolare lo Stato membro d’origine, gli Stati membri ospitanti, le autorità competenti, le autorità di vigilanza, i liquidatori e gli amministratori straordinari, nonché i creditori residenti nella Comunità, con regole specifiche per creditori noti, assicurati, contraenti, beneficiari, parti lese e, in parte, lavoratori e titolari di diritti reali. La direttiva non disciplina gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione nei confronti di paesi terzi, salvo il regime speciale delle succursali di imprese di paesi terzi nell’Unione.
Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione
La direttiva 2001/17/CE introduce un quadro unitario per coordinare i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione delle imprese di assicurazione nell’Unione. L’esigenza emerge dal fatto che il regime di autorizzazione unica delle imprese assicurative non era accompagnato da regole comuni per la crisi, mentre il regolamento (CE) n. 1346/2000 escludeva tali imprese dal proprio ambito.
Obiettivi e principi generali
La finalità è assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e la tutela dei creditori, in particolare dei creditori di assicurazione. La direttiva si fonda sui principi di unità, universalità, coordinamento, pubblicità, pari trattamento e tutela dei creditori di assicurazione.
In particolare:
- solo le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono adottare i provvedimenti di risanamento e aprire la procedura di liquidazione;
- tali decisioni producono effetti in tutta la Comunità senza ulteriori formalità;
- la legge dello Stato membro d’origine disciplina, in via generale, la procedura e i suoi effetti, salve le deroghe espressamente previste;
- le autorità degli altri Stati membri devono essere informate con urgenza;
- i creditori devono essere tutelati da adeguata pubblicità, informazione e possibilità di insinuare i crediti.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 1 applica la direttiva ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle imprese di assicurazione, nonché, nei limiti dell’articolo 30, alle succursali nell’Unione di imprese con sede fuori della Comunità.
L’articolo 2 definisce i concetti chiave, tra cui:
- impresa di assicurazione: impresa autorizzata ai sensi delle direttive 73/239/CEE o 79/267/CEE;
- succursale: presenza permanente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine;
- provvedimenti di risanamento: misure amministrative o giudiziarie dirette a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria dell’impresa e incidenti su diritti preesistenti di terzi;
- procedure di liquidazione: procedure concorsuali che comportano realizzazione dell’attivo e distribuzione del ricavato;
- credito di assicurazione: importi dovuti ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese titolari di azione diretta, inclusi taluni premi detenuti prima dell’apertura della liquidazione.
Provvedimenti di risanamento
L’articolo 4 riserva allo Stato membro d’origine la competenza esclusiva ad adottare i provvedimenti di risanamento anche per le succursali in altri Stati membri. Tali provvedimenti sono disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato d’origine, salvo eccezioni degli articoli 19-26, e producono effetti in tutta l’Unione nel momento in cui acquistano efficacia nello Stato di adozione.
Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono:
- informazione urgente delle autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e degli altri Stati membri;
- pubblicazione della decisione, se impugnabile nello Stato d’origine, secondo le regole nazionali e mediante estratto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
- indicazione, nelle pubblicazioni, dell’autorità competente, della legge applicabile e dell’eventuale amministratore straordinario;
- efficacia dei provvedimenti anche senza pubblicazione, salvo diversa previsione della legge dello Stato d’origine;
- informazione dei creditori noti residenti in altri Stati membri e riconoscimento del diritto di insinuare i crediti o presentare osservazioni alle stesse condizioni previste per i creditori nazionali.
Procedure di liquidazione
L’articolo 8 attribuisce alle autorità competenti dello Stato membro d’origine la sola competenza ad aprire la procedura di liquidazione, che può essere decisa anche dopo provvedimenti di risanamento. La decisione è riconosciuta senza formalità in tutti gli altri Stati membri e produce effetti quando diventa efficace nello Stato di apertura.
L’articolo 9 stabilisce che decisione, procedura ed effetti sono disciplinati dalla legge dello Stato membro d’origine, che regola in particolare:
- i beni oggetto di spossessamento e quelli acquisiti dopo l’apertura;
- i poteri dell’impresa e del liquidatore;
- la compensazione;
- gli effetti sui contratti in corso;
- gli effetti sulle azioni giudiziarie individuali, salvi i procedimenti pendenti di cui all’articolo 26;
- i crediti da insinuare e quelli sorti dopo l’apertura;
- insinuazione, verifica e ammissione dei crediti;
- riparto del ricavato, grado dei crediti e diritti dei creditori soddisfatti in parte;
- condizioni ed effetti della chiusura, anche mediante concordato;
- diritti dei creditori dopo la chiusura;
- spese della procedura;
- nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa.
L’articolo 13 prevede la revoca dell’autorizzazione all’apertura della liquidazione, salvo quanto necessario per la gestione della liquidazione stessa.
Trattamento privilegiato dei crediti di assicurazione
La direttiva dedica una disciplina centrale ai crediti di assicurazione. L’articolo 10 impone agli Stati membri di garantire che tali crediti prevalgano sugli altri secondo uno dei due metodi alternativi, o entrambi:
- privilegio assoluto su ogni altro credito, limitatamente agli attivi che rappresentano le riserve tecniche;
- privilegio di rango superiore a tutti gli altri crediti sull’insieme degli attivi, con la sola possibile precedenza di:
- crediti di lavoratori dipendenti;
- crediti d’imposta;
- crediti di previdenza sociale;
- crediti garantiti da diritti reali.
Gli Stati membri possono inoltre stabilire che parte o tutte le spese di liquidazione prevalgano sui crediti di assicurazione. Se è scelto il metodo del privilegio assoluto sulle riserve tecniche, le imprese devono tenere un registro speciale degli attivi, secondo l’allegato.
L’articolo 11 consente allo Stato membro d’origine di escludere dal beneficio dell’articolo 10 i crediti dei regimi di garanzia a cui siano stati surrogati i diritti dei creditori di assicurazione. L’articolo 12 impone, per il metodo di cui alla lettera b), che le imprese mantengano in ogni momento una copertura adeguata dei crediti privilegiati con attivi idonei ai sensi delle direttive assicurative.
L’allegato specifica il funzionamento del registro speciale: sede legale, separazione tra ramo vita e non vita salvo opzione nazionale, corrispondenza tra attivi registrati e riserve tecniche, regole sugli attivi gravati da diritti reali o riserve di proprietà, blocco della composizione del registro alla data di apertura della liquidazione, aggiunta dei proventi finanziari e dei premi puri incassati, obbligo di giustificazione in caso di scostamento tra valore registrato e ricavato, e misure di vigilanza a carico degli Stati membri.
Pubblicità, informazione e diritti dei creditori
La decisione di apertura della liquidazione deve essere pubblicata nello Stato membro d’origine e con estratto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; le autorità degli altri Stati membri possono darne pubblicità nei rispettivi territori. L’avviso deve indicare l’autorità competente, la legge applicabile e il liquidatore nominato.
L’articolo 15 impone l’informazione scritta, individuale e senza indugio dei creditori noti residenti in altri Stati membri. L’avviso deve contenere almeno:
- termini da rispettare;
- sanzioni in caso di inosservanza;
- organo competente per ricevere l’insinuazione o le osservazioni;
- eventuale obbligo di insinuazione per creditori privilegiati o garantiti;
- per i crediti di assicurazione, gli effetti generali della procedura sui contratti, in particolare la data di cessazione e i diritti e obblighi dell’assicurato.
L’articolo 16 riconosce ai creditori residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato d’origine il diritto di insinuare i crediti o presentare osservazioni, con identico trattamento e grado rispetto ai creditori nazionali. Sono richieste, salvo diversa previsione della legge d’origine, copia dei documenti giustificativi e indicazione di natura, data, importo, privilegio o garanzia del credito.
L’articolo 17 disciplina lingua e forma: l’avviso usa la lingua dello Stato d’origine e un formulario standard multilingue; i creditori titolari di crediti di assicurazione ricevono l’informazione nella lingua del proprio Stato di residenza/domicilio/sede. Il creditore estero può insinuare il credito nella propria lingua, purché la dichiarazione rechi il titolo previsto nella lingua dello Stato d’origine.
L’articolo 18 impone ai liquidatori un’informazione regolare dei creditori e consente alle autorità di vigilanza di chiedere informazioni sull’andamento della liquidazione.
Regime di conflitto e deroghe alla legge dello Stato d’origine
Gli articoli 19-26 introducono eccezioni puntuali alla lex concursus dello Stato membro d’origine.
In particolare:
- i contratti e rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto o rapporto;
- i contratti relativi a diritti su immobili sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui l’immobile è situato;
- i diritti dell’impresa su immobili, navi e aeromobili iscritti in pubblici registri sono disciplinati dalla legge dello Stato del registro.
Gli articoli 20 e 21 tutelano rispettivamente i diritti reali di terzi e la riserva di proprietà rispetto a beni situati in un altro Stato membro. L’articolo 22 preserva il diritto di compensazione quando consentito dalla legge applicabile al credito dell’impresa. L’articolo 23 riserva alla legge applicabile al mercato regolamentato gli effetti sui diritti e obbligazioni dei partecipanti, salve le azioni di nullità, annullamento o inopponibilità sui pagamenti o transazioni. L’articolo 24 limita l’azione revocatoria quando l’atto è soggetto alla legge di un altro Stato membro che non consente l’impugnazione. L’articolo 25 tutela il terzo acquirente in caso di atti a titolo oneroso relativi a immobili, navi, aeromobili e taluni valori mobiliari o titoli. L’articolo 26 disciplina i procedimenti pendenti, rinviando alla legge dello Stato in cui il procedimento è pendente.
Poteri dell’amministratore straordinario e del liquidatore, registri e segreto
L’articolo 27 consente all’amministratore straordinario e al liquidatore di esercitare negli altri Stati membri i poteri riconosciuti nello Stato d’origine, sulla base di copia certificata della nomina, senza legalizzazione. Può essere richiesta traduzione nella lingua dello Stato ospitante. I poteri devono essere esercitati nel rispetto della legge locale, specialmente in materia di realizzazione degli attivi e informazione dei lavoratori, e non comprendono l’uso della forza né la decisione di controversie.
L’articolo 28 consente l’annotazione dei provvedimenti di risanamento e delle decisioni di liquidazione nei registri pubblici degli altri Stati membri; le spese sono considerate spese di procedura. L’articolo 29 impone il segreto d’ufficio a tutti i soggetti che ricevono o forniscono informazioni nel quadro delle comunicazioni previste.
Succursali di imprese di paesi terzi
L’articolo 30 estende la disciplina alle succursali nell’Unione di imprese di assicurazione con sede legale fuori della Comunità. In questo caso, ai fini della direttiva, lo Stato membro d’origine coincide con lo Stato in cui la succursale è stata autorizzata, e le autorità competenti e di vigilanza sono quelle di tale Stato. Se l’impresa ha succursali in più Stati membri, ciascuna succursale è trattata separatamente e le autorità, nonché gli eventuali amministratori straordinari o liquidatori, devono coordinare le rispettive azioni.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 31 impone il recepimento entro il 20 aprile 2003. Le norme nazionali di attuazione si applicano solo ai provvedimenti di risanamento o alle procedure di liquidazione aperti dopo tale data; i procedimenti già aperti restano disciplinati dalla legge applicabile al momento dell’adozione o dell’apertura. L’articolo 32 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Disposizioni principali
Ambito e definizioni
Gli articoli 1 e 2 delimitano l’ambito ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle imprese di assicurazione e, per le succursali di imprese di paesi terzi, all’articolo 30. Sono definiti impresa di assicurazione, succursale, provvedimenti di risanamento, procedure di liquidazione, Stato membro d’origine e ospitante, autorità competenti, autorità di vigilanza, amministratore straordinario, liquidatore e credito di assicurazione.
Provvedimenti di risanamento
L’articolo 4 riserva alle autorità competenti dello Stato membro d’origine la decisione sui provvedimenti di risanamento, che si applicano anche alle succursali in altri Stati membri e producono effetti in tutta la Comunità non appena efficaci nello Stato d’adozione. Salvo deroghe degli articoli 19-26, tali misure sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d’origine; gli articoli 5-7 regolano informazione delle autorità, pubblicazione e diritti dei creditori noti.
Procedure di liquidazione
L’articolo 8 attribuisce alle autorità competenti dello Stato membro d’origine la competenza esclusiva ad aprire la procedura di liquidazione, con riconoscimento automatico negli altri Stati membri. L’articolo 9 prevede l’applicazione della lex concursus dello Stato membro d’origine alla decisione, alla procedura e ai suoi effetti, elencando le materie coperte; l’articolo 13 dispone la revoca dell’autorizzazione, salvo quanto necessario alla liquidazione.
Tutela dei crediti di assicurazione
L’articolo 10 impone agli Stati membri di far prevalere i crediti di assicurazione secondo uno dei due metodi alternativi: privilegio assoluto sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche oppure privilegio di grado superiore su tutto l’attivo, con alcune eccezioni tassative. L’articolo 10, paragrafo 3, impone il registro speciale per il metodo di cui alla lettera a); l’articolo 11 consente di escludere dal beneficio i crediti subrogati a regimi di garanzia; l’articolo 12 impone, per il metodo di cui alla lettera b), la copertura dei crediti privilegiati con attivi idonei.
Pubblicità e informazione dei creditori
Gli articoli 6, 14, 15, 16, 17 e 18 disciplinano pubblicazione della decisione, informazione individuale dei creditori noti residenti in altri Stati membri, contenuto dell’avviso, termini, lingua e modulistica, diritto di insinuazione dei crediti e trattamento non discriminatorio dei creditori esteri. I liquidatori devono inoltre informare regolarmente i creditori sull’andamento della procedura.
Norme di conflitto e deroghe
Gli articoli 19-26 stabiliscono eccezioni alla legge dello Stato membro d’origine per contratti di lavoro, diritti su immobili e beni registrati, diritti reali di terzi, riserva di proprietà, compensazione, mercati regolamentati, atti pregiudizievoli, tutela del terzo acquirente e procedimenti pendenti. Sono previsti limiti puntuali all’ambito delle deroghe, in particolare per l’insinuazione, verifica e ammissione dei crediti, che restano in linea di massima regolate dalla lex concursus.
Poteri transfrontalieri, registri e segreto
L’articolo 27 consente ad amministratori straordinari e liquidatori di esercitare negli altri Stati membri i poteri riconosciuti nello Stato d’origine, con possibilità di nominare assistenti o rappresentanti e nel rispetto delle leggi locali sull’esecuzione degli attivi e sull’informazione dei lavoratori. Gli articoli 28 e 29 disciplinano l’annotazione nei registri pubblici e il segreto d’ufficio per i soggetti coinvolti nelle comunicazioni previste dalla direttiva.
Succursali di imprese di paesi terzi
L’articolo 30 adatta le nozioni di Stato membro d’origine, autorità di vigilanza e autorità competenti per le succursali nell’Unione di imprese aventi sede fuori della Comunità; se vi sono più succursali in Stati membri diversi, ciascuna è trattata autonomamente, con obbligo di coordinamento tra le autorità e gli eventuali liquidatori.
Recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 31 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 20 aprile 2003 e di comunicare alla Commissione le misure adottate e il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno. Le norme nazionali di attuazione si applicano solo alle procedure aperte dopo tale data. L’articolo 32 dispone l’entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’articolo 33 indica gli Stati membri come destinatari.
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