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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1753

Regolamento (UE) 2023/1753 della Commissione dell'11 settembre 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piriproxifen in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui del piriproxifen nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base del parere dell’EFSA e delle consultazioni con i partner commerciali. Per numerosi prodotti gli LMR vengono ridotti, mantenuti o aumentati; per altri, in assenza di dati sufficienti, vengono fissati al limite di determinazione specifico per prodotto. Le modifiche si applicano dal 2 aprile 2024, con una clausola transitoria per i prodotti già ottenuti o importati prima di tale data.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 fissando e adeguando i livelli massimi di residui (LMR) del piriproxifen su specifici prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale, freschi, congelati e trasformati, per quanto riguarda i residui della sostanza attiva piriproxifen. Riguarda gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, gli Stati membri e, in via indiretta, i paesi terzi che esportano nell’Unione prodotti soggetti agli LMR. Restano esclusi dall’applicazione immediata i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 2 aprile 2024, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli LMR del piriproxifen nel regolamento (CE) n. 396/2005

Il regolamento interviene sui livelli massimi di residui del piriproxifen, sostanza attiva degli antiparassitari, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica si fonda sul riesame dell’EFSA ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 396/2005, nonché sulle consultazioni con i laboratori di riferimento UE e con i partner commerciali nell’ambito OMC.

Finalità e criteri seguiti

La Commissione afferma che i nuovi valori sono coerenti con il principio di fissare gli LMR ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili, purché siano disponibili dati giustificativi sufficienti e sia garantita la sicurezza dei consumatori. Per diversi prodotti gli LMR sono quindi abbassati, per altri mantenuti e per altri ancora aumentati, tenendo conto anche dei limiti massimi di residui del Codex (CXL) ove ritenuti sicuri dall’EFSA.

Ambito oggettivo e prodotti interessati

La revisione riguarda un ampio ventaglio di prodotti vegetali e di origine animale, freschi, congelati e alcuni prodotti trasformati. Tra i principali gruppi interessati vi sono agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta varia con e senza buccia commestibile, ortaggi, semi oleaginosi, tè, spezie, prodotti di origine animale terrestri e miele.

LMR fissati, mantenuti o modificati

Per gli agrumi il nuovo LMR è fissato a 0,7 mg/kg; per la frutta a guscio il valore generale è 0,01 mg/kg, con specifiche eccezioni e richiami ai limiti puntuali per singole voci. Per le pomacee sono previsti valori differenziati, ad esempio 0,05 mg/kg per le mele e 0,01 mg/kg per varie altre voci; per le drupacee si registrano valori specifici come 0,4 mg/kg per albicocche, 1,5 mg/kg per ciliegie dolci, 0,5 mg/kg per pesche e 0,3 mg/kg per prugne. Sono inoltre fissati, tra gli altri, 0,7 mg/kg per le banane, 0,5 mg/kg per i kumquat, 0,7 mg/kg per i pomodori, 0,6 mg/kg per peperoni e melanzane, 0,04 mg/kg per cetrioli/cetriolini/zucchine, 0,07 mg/kg per i meloni e 15 mg/kg per il tè.

LMR al limite di determinazione per assenza di prove residue

Per diverse matrici, in assenza di sperimentazioni sui residui idonee a determinare un LMR, la Commissione fissa il valore al limite di determinazione analitica specifico per prodotto. Questa scelta riguarda in particolare alcuni frutti tropicali e numerosi ortaggi, compresi prodotti a radice e tubero, ortaggi a bulbo, cavoli, lattughe, spinaci, erbe fresche, legumi, ortaggi a stelo e semi di soia.

Valori per i prodotti di origine animale

Per i prodotti di origine animale terrestri il regolamento fissa in via generale un LMR di 0,01 mg/kg per le diverse categorie di carni, frattaglie, latte e uova, mentre il miele e gli altri prodotti dell’apicoltura sono disciplinati con un valore di 0,05 mg/kg. Il regolamento include anche categorie residuali per anfibi, rettili, invertebrati terrestri e vertebrati terrestri selvatici, anch’esse con valore di 0,01 mg/kg.

Riesame e carenze informative

Per alcune voci l’EFSA segnala la mancanza di informazioni relative ai metodi di analisi o alle sperimentazioni sui residui. Il regolamento prevede che, in sede di riesame degli LMR, la Commissione consideri le informazioni che saranno eventualmente presentate entro il 12 settembre 2025; in mancanza, terrà conto dell’assenza di tali informazioni.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 2 aprile 2024. Per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima di tale data continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005, così da consentire un adeguamento ordinato delle filiere e delle importazioni.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato al regolamento. In allegato, la colonna relativa al piriproxifen è inserita nell’allegato II con nuovi LMR per un ampio numero di prodotti vegetali e di origine animale, mentre nell’allegato III, parte A, la colonna relativa al piriproxifen è soppressa.

Nuovi LMR per prodotti specifici

Sono fissati LMR differenziati per gruppi di prodotti. Tra gli esempi principali: agrumi 0,7 mg/kg; frutta a guscio 0,01 mg/kg con eccezioni puntuali; pomacee con valori specifici per mele, pere, cotogne, nespole e nespole del Giappone; drupacee con valori specifici per albicocche, ciliegie dolci, pesche e prugne; uve 0,01 mg/kg; fragole 0,05 mg/kg; olive da tavola 0,01 mg/kg; kumquat 0,5 mg/kg; cachi 0,01 mg/kg; banane 0,7 mg/kg; pomodori 0,7 mg/kg; peperoni e melanzane 0,6 mg/kg; cetrioli/cetriolini/zucchine 0,04 mg/kg; meloni 0,07 mg/kg; semi di cotone 0,05 mg/kg; tè 15 mg/kg. Per vari prodotti di origine animale il limite è 0,01 mg/kg, mentre per il miele e altri prodotti dell’apicoltura è 0,05 mg/kg.

Valori al limite di determinazione per mancanza di dati

Per alcuni prodotti privi di sperimentazioni sui residui idonee a determinare un LMR, la Commissione fissa il valore al limite di determinazione analitica specifico per prodotto indicato nell’allegato II. Ciò riguarda, tra gli altri, noci del Queensland, avocado, melograni, cerimolia/cherimolia, patate, patate dolci e ignami, altri ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, gombi, zucche, cavoli, lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, crescione acquatico, cicoria Witloof, erbe fresche e fiori commestibili, legumi, ortaggi a stelo, fagioli secchi e semi di soia.

Riesame futuro di alcuni LMR

Per numerosi prodotti l’EFSA ha rilevato la necessità di un ulteriore esame per insufficienza di informazioni. Il regolamento prevede che tali LMR siano riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. Inoltre, per alcune voci l’EFSA ha segnalato carenze relative ai metodi di analisi e/o alle sperimentazioni sui residui; la Commissione terrà conto delle informazioni pertinenti se presentate entro il 12 settembre 2025, altrimenti della loro mancanza.

Consultazione scientifica e commerciale

La Commissione richiama il parere motivato dell’EFSA sul riesame degli LMR del piriproxifen e i supporti scientifici relativi alla posizione dell’UE nei comitati Codex sui residui di antiparassitari. Sono stati inoltre consultati i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari e i partner commerciali dell’Unione tramite l’OMC.

Disciplina transitoria e data di applicazione

L’articolo 2 stabilisce che la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 precedente alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 2 aprile 2024. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione a decorrere dal 2 aprile 2024.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionale

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