Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2598

Regolamento delegato (UE) 2023/2598 della Commissione, dell’11 settembre 2023, che rettifica la versione in lingua slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva

Normativa europea32023R2598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2023/2598 interviene per correggere un errore presente nella sola versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulle norme di commercializzazione dell’olio di oliva. La rettifica riguarda l’articolo 8, paragrafo 6, in materia di requisiti relativi al luogo di origine, e non produce effetti sulle altre versioni linguistiche. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica della sola versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 in materia di norme di commercializzazione dell’olio di oliva.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, in quanto regolamento delegato della Commissione, in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Tuttavia, la modifica introdotta riguarda esclusivamente la versione in lingua slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 e, secondo il testo, non incide sulle altre versioni linguistiche. La rettifica concerne specificamente l’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, con riferimento ai requisiti relativi al luogo di origine.

Rettifica della versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulle norme di commercializzazione dell’olio di oliva

Il regolamento delegato (UE) 2023/2598 della Commissione interviene per correggere un errore materiale presente nella sola versione in lingua slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di norme di commercializzazione dell’olio di oliva. La Commissione rileva che l’errore riguarda l’articolo 8, paragrafo 6, e incide sulla sostanza della disposizione, in particolare sui requisiti relativi al luogo di origine.

Ambito della rettifica

La rettifica è espressamente limitata alla versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104. Il testo precisa che la correzione non riguarda le altre versioni linguistiche, sicché non si tratta di una modifica sostanziale generale del quadro normativo europeo sull’olio di oliva, ma di un intervento di allineamento testuale.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE e del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 75, paragrafo 2, e dell’articolo 78, paragrafo 4. Il contesto è quello dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle regole di commercializzazione applicabili all’olio di oliva.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica della versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104

Viene corretto un errore nella versione in lingua slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104, limitatamente all’articolo 8, paragrafo 6, relativo ai requisiti concernenti il luogo di origine. La Commissione precisa che l’errore incide sulla sostanza della disposizione e che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica richiamata

Il regolamento è adottato sulla base del TFUE e del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 4, relativi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e alle norme di commercializzazione.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatinorme di commercializzazioneolio di olivarettifica linguistica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.