Regolamento (UE) 2023/2598
Regolamento delegato (UE) 2023/2598 della Commissione, dell’11 settembre 2023, che rettifica la versione in lingua slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2023/2598 interviene per correggere un errore presente nella sola versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulle norme di commercializzazione dell’olio di oliva. La rettifica riguarda l’articolo 8, paragrafo 6, in materia di requisiti relativi al luogo di origine, e non produce effetti sulle altre versioni linguistiche. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica della sola versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 in materia di norme di commercializzazione dell’olio di oliva.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica, in quanto regolamento delegato della Commissione, in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Tuttavia, la modifica introdotta riguarda esclusivamente la versione in lingua slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 e, secondo il testo, non incide sulle altre versioni linguistiche. La rettifica concerne specificamente l’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, con riferimento ai requisiti relativi al luogo di origine.
Rettifica della versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulle norme di commercializzazione dell’olio di oliva
Il regolamento delegato (UE) 2023/2598 della Commissione interviene per correggere un errore materiale presente nella sola versione in lingua slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di norme di commercializzazione dell’olio di oliva. La Commissione rileva che l’errore riguarda l’articolo 8, paragrafo 6, e incide sulla sostanza della disposizione, in particolare sui requisiti relativi al luogo di origine.
Ambito della rettifica
La rettifica è espressamente limitata alla versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104. Il testo precisa che la correzione non riguarda le altre versioni linguistiche, sicché non si tratta di una modifica sostanziale generale del quadro normativo europeo sull’olio di oliva, ma di un intervento di allineamento testuale.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE e del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 75, paragrafo 2, e dell’articolo 78, paragrafo 4. Il contesto è quello dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle regole di commercializzazione applicabili all’olio di oliva.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della versione slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104
Viene corretto un errore nella versione in lingua slovena del regolamento delegato (UE) 2022/2104, limitatamente all’articolo 8, paragrafo 6, relativo ai requisiti concernenti il luogo di origine. La Commissione precisa che l’errore incide sulla sostanza della disposizione e che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica richiamata
Il regolamento è adottato sulla base del TFUE e del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 4, relativi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e alle norme di commercializzazione.
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