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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1757

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione dell'11 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, clormequat, clorotoluron, clomazone, daminozide, deltametrina, eugenolo, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, geraniolo, MCPA, MCPB, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, fluoruro di solforile, tebufenpirad, timolo e tritosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i periodi di approvazione di un ampio gruppo di sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari, così da consentire il completamento delle valutazioni tecniche e delle decisioni di rinnovo. Le proroghe sono differenziate per sostanza in funzione dello stato di avanzamento delle procedure e delle esigenze istruttorie emerse presso gli Stati membri relatori e l'EFSA. Contestualmente, il regolamento modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando le date di scadenza di ciascuna sostanza interessata.

Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive dei prodotti fitosanitari e aggiornamento delle relative date di scadenza nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in particolare quelle inserite nelle parti A, B ed E dell'allegato medesimo. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario coinvolti nelle procedure di rinnovo dell'approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché le autorità degli Stati membri relatori, l'EFSA e la Commissione nella gestione delle relative valutazioni e decisioni. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Non disciplina l'autorizzazione di nuovi principi attivi, ma solo la proroga temporanea delle approvazioni esistenti in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo.

Proroga delle approvazioni di alcune sostanze attive fitosanitarie

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare che le approvazioni scadano prima della conclusione delle procedure di rinnovo, tenuto conto dei ritardi istruttori emersi nelle valutazioni nazionali e a livello EFSA.

Contesto normativo e procedurale

Le sostanze interessate risultano già approvate e inserite nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nelle parti A, B ed E. Le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che continua ad applicarsi alle procedure richiamate nel testo; tutte le domande sono state dichiarate ammissibili dagli Stati membri relatori. Il regolamento richiama anche il ruolo dell'EFSA, che per alcune sostanze necessita di tempo supplementare per completare le conclusioni e, se del caso, consultare esperti, nonché della Commissione, che deve adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio.

Ragioni delle proroghe

La proroga si giustifica con il fatto che, alla data di scadenza originaria delle approvazioni, non era prevedibile l'adozione di una decisione finale di rinnovo. Il legislatore europeo distingue più gruppi di sostanze in base allo stato della procedura:

  • per clormequat, fostiazato, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, fluoruro di solforile e tebufenpirad, la valutazione dei rischi da parte degli Stati membri relatori non era ancora completata;
  • per bensulfuron, clorotoluron, deltametrina, MCPA e MCPB, l'EFSA necessitava di tempo aggiuntivo per formulare le proprie conclusioni;
  • per clomazone, daminozide, fludioxonil, flufenacet e tritosulfuron, l'EFSA aveva già richiesto informazioni supplementari ai fini dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma occorreva ancora valutare tali informazioni;
  • per eugenolo, flumetralin, geraniolo e timolo erano necessari ulteriori tempi istruttori per completare le fasi residue del procedimento.

Durata delle proroghe

Il regolamento fissa proroghe differenziate:

  • 39 mesi per clormequat, fostiazato, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, fluoruro di solforile e tebufenpirad;
  • 33 mesi e mezzo per bensulfuron, clorotoluron, deltametrina, MCPA e MCPB;
  • 22 mesi e mezzo per daminozide;
  • 19 mesi e mezzo per clomazone, fludioxonil, flufenacet e tritosulfuron;
  • 29 mesi per eugenolo, flumetralin, geraniolo e timolo.

Modifiche alle date di scadenza nell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento aggiorna le date di scadenza di specifiche sostanze nelle parti A, B ed E del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Tra le principali nuove scadenze figurano:

  • 15 agosto 2026 per deltametrina, clorotoluron, MCPA, MCPB e bensulfuron;
  • 15 giugno 2025 per flufenacet, fludioxonil e clomazone;
  • 31 gennaio 2027 per fostiazato, prosulfocarb, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, tebufenpirad e fluoruro di solforile;
  • 15 settembre 2025 per daminozide;
  • 15 luglio 2025 per tritosulfuron;
  • 28 febbraio 2027 per clormequat, propaquizafop, quizalofop-P-etile e quizalofop-P-tefurile;
  • 30 aprile 2026 per eugenolo, geraniolo e timolo;
  • 11 maggio 2026 per flumetralin.

Effetti successivi su rinnovo o mancato rinnovo

Il regolamento disciplina anche l'ipotesi di successivi atti della Commissione. Se l'approvazione di una sostanza non sarà rinnovata, la scadenza sarà fissata alla data già prevista prima del presente regolamento oppure, se più tarda, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece sarà adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione stabilirà, secondo le circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è prorogare i periodi di approvazione di sostanze attive per evitare che scadano prima della conclusione delle procedure di rinnovo.

Sostanze interessate e stato delle procedure

Sono interessate sostanze già approvate e iscritte nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nelle parti A, B ed E. Il testo precisa che le domande di rinnovo sono state presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e dichiarate ammissibili; per varie sostanze la valutazione del rischio non era ancora completata, mentre per altre l'EFSA o i richiedenti dovevano ancora integrare o valutare informazioni supplementari.

Proroga dei periodi di approvazione

La Commissione proroga i periodi di approvazione di 39 mesi per clormequat, fostiazato, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, fluoruro di solforile e tebufenpirad; di 33 mesi e mezzo per bensulfuron, clorotoluron, deltametrina, MCPA e MCPB; di 22 mesi e mezzo per daminozide; di 19 mesi e mezzo per clomazone, fludioxonil, flufenacet e tritosulfuron; di 29 mesi per eugenolo, flumetralin, geraniolo e timolo.

Nuove date di scadenza nell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento modifica puntualmente le date di scadenza per ciascuna sostanza: tra le principali, deltametrina e clorotoluron al 15 agosto 2026, flufenacet e fludioxonil al 15 giugno 2025, fostiazato e prosulfocarb al 31 gennaio 2027, daminozide al 15 settembre 2025, MCPA e MCPB al 15 agosto 2026, tritosulfuron al 15 luglio 2025, bensulfuron al 15 agosto 2026, clormequat e propaquizafop al 28 febbraio 2027, quizalofop-P-etile e quizalofop-P-tefurile al 28 febbraio 2027, fluoruro di solforile al 31 gennaio 2027, eugenolo, geraniolo e timolo al 30 aprile 2026, flumetralin all'11 maggio 2026.

Effetti in caso di mancato rinnovo o rinnovo successivo

Il regolamento chiarisce che, se la Commissione adotterà successivamente un atto che stabilisce la mancata proroga/rinnovo dell'approvazione, la data di scadenza sarà fissata alla data già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del nuovo atto. Se invece sarà adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione fisserà la data di applicazione più prossima possibile in base alle circostanze.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareprocedimenti amministrativi ue

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