Regolamento (UE) 2023/1758
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 della Commissione dell'11 settembre 2023 che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione conferisce a Salveco SAS un’autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi a base di acido L-(+)-lattico, in linea con il parere favorevole dell’ECHA e con le condizioni del regolamento (UE) n. 528/2012. L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche della famiglia, articolato in diversi meta-SPC, con indicazioni su composizione, usi autorizzati, categorie di utilizzatori, confezionamento, misure di rischio e durata di conservazione. L’autorizzazione copre varie formulazioni, sia concentrate sia pronte all’uso, per la disinfezione di superfici dure in contesti domestici, istituzionali, industriali, alimentari e veterinari.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Salveco SAS e, più in generale, alla messa a disposizione sul mercato e all’uso nell’Unione della famiglia di biocidi "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS". L’autorizzazione riguarda più tipi di prodotto del regolamento sui biocidi: tipo 02 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali), tipo 03 (igiene veterinaria) e tipo 04 (settore dell’alimentazione umana e animale). Sono inclusi usi domestici, istituzionali, medici, industriali, alimentari e veterinari, con alcuni prodotti destinati anche a utilizzatori non professionali; l’autorizzazione è valida dal 2 ottobre 2023 al 30 settembre 2033. Il testo non disciplina l’immissione sul mercato di altri biocidi diversi da quelli elencati nell’allegato e nei meta-SPC approvati.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 della Commissione rilascia a Salveco SAS un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi denominata "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS". Il provvedimento è adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce il parere favorevole dell’ECHA, ritenendo la famiglia idonea all’autorizzazione dell’Unione subordinatamente alla conformità al sommario delle caratteristiche del biocida.
Contesto procedurale e base giuridica
La domanda di autorizzazione è stata presentata il 26 aprile 2019 e registrata con il numero BC-HC051278-51. L’autorità competente francese ha effettuato la valutazione, trasmettendo la relazione e le conclusioni il 7 gennaio 2022; l’ECHA ha poi trasmesso il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione finale alla Commissione il 5 luglio 2022, con successiva trasmissione del progetto in tutte le lingue ufficiali il 20 luglio 2022. La Commissione, condividendo il parere dell’Agenzia, ha deciso di concedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione copre la messa a disposizione sul mercato e l’uso di una famiglia di biocidi a base di acido L-(+)-lattico, principio attivo incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2, 3 e 4. Gli usi autorizzati riguardano disinfettanti per superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali, medici, industriali, alimentari e veterinari, nonché la disinfezione di materiali e superfici associati al ricovero degli animali. In alcuni meta-SPC gli usi sono riservati ai professionisti, in altri sono ammessi anche gli utilizzatori non professionali o industriali.
Struttura dei meta-SPC e dei prodotti singoli
L’allegato è articolato in nove meta-SPC, ciascuno con un proprio perimetro di uso, composizione e condizioni d’impiego. Per ogni meta-SPC sono indicati il range di concentrazione dell’acido L-(+)-lattico, i coformulanti, il tipo di formulazione (SL o AL), le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza, oltre ai singoli prodotti commerciali e ai relativi numeri di autorizzazione EU-0028967-0001 e seguenti. I prodotti comprendono marchi diversi, fra cui SALVE FAM, SANILAK, MAISON VERTE, YOU, OSANIS, MILTON, TECH’LAB, ATOUT-VERT, CLEAN DESINFECTANT e GERM D.
Usi autorizzati: superfici dure, alimenti e ambito veterinario
Per i tipi di prodotto 02 e 04, la famiglia è autorizzata come disinfettante per superfici dure lavabili, con azione su batteri, lieviti e, in vari casi, virus con involucro. Le modalità applicative comprendono spruzzo, diffusione, strofinatura, schiuma, pennello, immersione e lavaggio con lavapavimenti, sempre senza azione meccanica, salvo specificazioni puntuali. I tempi di contatto sono in genere di 5 minuti a 20 °C per gli usi domestici, istituzionali, medici, industriali e alimentari, mentre l’uso veterinario prevede 30 minuti a 10 °C e richiede la pulizia accurata delle superfici prima dell’applicazione.
Concentrazioni operative e diluizioni
Il regolamento specifica, per ciascun meta-SPC, concentrazioni operative e diluizioni variabili in funzione della formulazione e dell’uso. In numerosi casi la concentrazione d’uso è pari allo 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico; in altri casi sono previste concentrazioni di 0,4485%, 0,598% o 0,748% p/p, oppure prodotti pronti all’uso. L’allegato fornisce anche esempi pratici di diluizione, ad esempio 20 ml o 40 ml di prodotto per 1 litro d’acqua, e impone che l’etichetta riporti il volume da diluire per ciascun prodotto specifico.
Prescrizioni su sicurezza, DPI e primo soccorso
Per gli impieghi professionali è richiesto l’uso di guanti chimico-resistenti conformi a EN 374 o equivalente, occhiali conformi a EN 16321 o equivalente e tuta conforme a EN 14605 o equivalente durante la manipolazione del concentrato. Sono previste prescrizioni ulteriori quali il lavaggio delle mani, l’evitamento del contatto con gli occhi, la prevenzione di schizzi e spandimenti e, per gli usi esterni, il divieto di applicazione con pioggia prevista entro 24 ore e l’attenzione alla deriva da vento in caso di spruzzo. L’allegato disciplina anche il primo soccorso per esposizione cutanea, oculare, ingestione e inalazione, con indicazioni puntuali per il lavaggio, il risciacquo e il ricorso ai servizi di emergenza.
Confezionamento, conservazione e smaltimento
Sono ammessi diversi formati di confezione, con limitazioni specifiche per l’uso non professionale: massimo 3 litri e maniglia per le confezioni superiori a 1 litro. L’imballaggio può essere realizzato in HDPE, PET e, per alcuni prodotti, LDPE; sono contemplati flaconi, taniche, fusti, IBC e, per taluni prodotti pronti all’uso, applicazioni a spruzzo in contenitori da 0,5 a 0,75 litri. La durata di conservazione è, in via generale, di 2 anni e il prodotto deve essere protetto dal gelo. Lo smaltimento del prodotto inutilizzato e del relativo imballaggio deve avvenire secondo le normative locali, senza dispersione nell’ambiente o negli scarichi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’Unione
All’articolo 1 è rilasciata a Salveco SAS l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0028967-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.
Periodo di validità
L’autorizzazione è valida dal 2 ottobre 2023 al 30 settembre 2033.
Base giuridica e procedimento di valutazione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 44, paragrafo 5. La domanda è stata presentata il 26 aprile 2019, la relazione di valutazione è stata trasmessa dall’autorità competente il 7 gennaio 2022 e il parere dell’ECHA è stato inviato alla Commissione il 5 luglio 2022, con trasmissione del progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali il 20 luglio 2022.
Famiglia di biocidi e principio attivo
La famiglia è costituita da prodotti biocidi a base di acido L-(+)-lattico, principio attivo inserito nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2, 3 e 4. L’ECHA ha concluso che la famiglia è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione e che, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Struttura dell’allegato e dei meta-SPC
L’allegato approva nove meta-SPC (dal meta-SPC 1 al meta-SPC 9), con distinti numeri di autorizzazione per i singoli prodotti. I meta-SPC coprono diverse combinazioni di concentrazione dell’acido L-(+)-lattico, formulazioni (SL o AL), usi autorizzati e categorie di utilizzatori, includendo in taluni casi prodotti per professionali e non professionali e, in altri, solo per professionali o solo industriali.
Usi autorizzati principali
Gli usi autorizzati riguardano la disinfezione di superfici dure lavabili contro batteri, lieviti e, per alcuni prodotti, virus con involucro. Gli impieghi coprono contesti domestici, istituzionali, medici, industriali, alimentari e veterinari; in un caso è prevista anche la disinfezione di materiali e superfici associati al ricovero degli animali. I tempi di contatto variano principalmente tra 5 minuti e 30 minuti, con temperature indicate tra 10 °C e 20 °C a seconda del meta-SPC e dell’uso.
Concentrazioni e diluizioni
L’allegato fissa per ciascun meta-SPC e per ciascun prodotto singolo concentrazioni minime e massime dell’acido L-(+)-lattico e, per gli usi concentrati, specifiche diluizioni operative. In diversi casi sono previste diluizioni comprese tra 0,299% e 1,496%; per i prodotti pronti all’uso la diluizione è pari a zero. Per il meta-SPC 5 è richiesta, per l’uso professionale, la diluizione del concentrato all’1,5% v/v o tra l’1,5% e il 2% v/v; per gli usi veterinari del meta-SPC 5 è prevista la diluizione all’1% v/v o al 2,5% v/v, secondo il sotto-uso.
Misure di mitigazione del rischio e istruzioni di sicurezza
Sono previste misure generali e, per i soli usi professionali, dispositivi di protezione individuale conformi alle norme EN 374, EN 16321 e EN 14605 durante la manipolazione del concentrato e la diluizione. Le istruzioni includono evitare il contatto con gli occhi, evitare schizzi e spandimenti, lavare le mani dopo l’uso del concentrato, non applicare il prodotto se è prevista pioggia entro 24 ore per gli usi esterni e prevenire la deriva in caso di spruzzo. Per l’uso non professionale sono richieste, in diversi meta-SPC, chiusura a prova di bambino e tenuta fuori dalla portata di bambini e animali non bersaglio.
Primo soccorso, smaltimento e conservazione
L’allegato contiene istruzioni dettagliate di primo soccorso per contatto con pelle, occhi, ingestione e inalazione, con richiamo al 112 o al centro antiveleni in caso di necessità. È vietato disperdere il prodotto non utilizzato nell’ambiente, nei corsi d’acqua o negli scarichi; lo smaltimento deve avvenire secondo le normative locali. La durata di conservazione è fissata, per la maggior parte dei meta-SPC, in 2 anni; è inoltre richiesto di proteggere il prodotto dal gelo e, in alcuni casi, di tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali non bersaglio.
Confezionamento
Sono previsti diversi formati di confezione, tra cui ricariche da 20-100 ml, flaconi da 0,5-5 litri, taniche da 1-80 litri, fusti da 10-210 litri e IBC da 1.000 litri, con limitazioni specifiche per l’uso non professionale (massimo 3 litri e maniglia sopra 1 litro) e, in alcuni casi, con materiali ammessi quali HDPE, PET e LDPE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 set 2023Regolamento (UE) 2023/1753
- Regolamento · 11 set 2023Regolamento (UE) 2023/1754
- Regolamento · 11 set 2023Regolamento (UE) 2023/1755
- Regolamento · 11 set 2023Regolamento (UE) 2023/1756
- Regolamento · 11 set 2023Regolamento (UE) 2023/1757
- Regolamento · 11 set 2023Regolamento (UE) 2023/2598
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →