Regolamento (UE) 2023/1756
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1756 della Commissione dell'11 settembre 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Cydia pomonella granulovirus (CpGV), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova per 15 anni l’approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV), qualificandola come sostanza a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dall’elenco della parte A a quello della parte D e fissando condizioni specifiche di approvazione. Le autorità nazionali devono prestare particolare attenzione al controllo della contaminazione microbiologica e alla protezione di operatori e lavoratori mediante adeguati dispositivi di protezione individuale.
Rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Cydia pomonella granulovirus (CpGV) e adegua di conseguenza l’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV), impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’approvazione rinnovata decorre dal 1° novembre 2023 e vale fino al 31 ottobre 2038. Restano rilevanti le condizioni specifiche per la fabbricazione, la purezza microbiologica e la protezione di operatori e lavoratori; non disciplina altri prodotti o sostanze al di fuori della voce indicata.
Rinnovo dell’approvazione di Cydia pomonella granulovirus (CpGV)
Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV) nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione richiama l’istruttoria svolta a livello di Stato membro relatore, Stato membro correlatore ed EFSA, concludendo che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione e può essere qualificata come sostanza a basso rischio.
Contesto procedurale e basi normative
La sostanza CpGV era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto della disciplina di transizione, figurava nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata alla Germania come Stato membro relatore e ai Paesi Bassi come Stato membro correlatore secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Dopo la trasmissione dei fascicoli supplementari, la valutazione tecnica e le conclusioni dell’EFSA del 4 ottobre 2022, la Commissione ha ritenuto soddisfatti i criteri dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno un uso rappresentativo di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza.
Natura della sostanza e qualificazione come basso rischio
La Commissione afferma espressamente che CpGV rientra tra le sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale conclusione si fonda sul fatto che la sostanza appartiene alla famiglia dei Baculoviridae e non ha mostrato effetti nocivi sugli insetti non bersaglio. Ne deriva il rinnovo dell’approvazione come sostanza a basso rischio.
Condizioni specifiche di approvazione e profili di rischio
Pur in presenza di un esito favorevole della valutazione, il regolamento introduce condizioni specifiche per l’approvazione. In particolare, la Commissione ritiene necessario tener conto delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali per garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica e la protezione degli operatori e dei lavoratori, considerando che i microrganismi sono potenziali sensibilizzanti. Gli Stati membri devono quindi vigilare sul rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e sul controllo di qualità da parte del produttore durante la fabbricazione, nonché sull’adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale e, se del caso, di misure di attenuazione dei rischi.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento (UE) n. 540/2011
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce relativa a CpGV viene soppressa dalla parte A dell’allegato e reinserita nella parte D con una nuova numerazione. La nuova voce riporta come data di approvazione il 1° novembre 2023 e come scadenza il 31 ottobre 2038. Le disposizioni specifiche richiamano la relazione di esame e le sue appendici, oltre al documento di lavoro SANCO/12116/2012 per i limiti di contaminazione microbiologica.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° novembre 2023. Il testo precisa inoltre che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 aveva prorogato il periodo di approvazione fino al 15 agosto 2024; la decisione di rinnovo intervenuta prima di tale data rende applicabile il presente regolamento anticipatamente rispetto alla proroga. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV) è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo è concesso alle condizioni indicate nell’allegato I.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione qualifica CpGV come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’allegato II, punto 5, poiché appartiene alla famiglia dei Baculoviridae e non ha mostrato effetti nocivi sugli insetti non bersaglio.
Durata dell’approvazione
L’approvazione decorre dal 1° novembre 2023 e scade il 31 ottobre 2038.
Condizioni specifiche e attenzione degli Stati membri
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione al mantenimento delle condizioni ambientali e al controllo di qualità del produttore durante la fabbricazione, per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica, nonché alla protezione di operatori e lavoratori tramite adeguati dispositivi di protezione individuale e, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Purezza e specifiche microbiologiche
Nell’allegato I e nella nuova voce dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è indicato il requisito di purezza relativo a Bacillus cereus: meno di 1×10^7 CFU/g nei prodotti formulati. Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche sono rinviati alla relazione di esame PLAN/2023/240.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La voce 198 della parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 relativa a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) è soppressa e una nuova voce 45 è inserita nella parte D, con i medesimi dati di approvazione, scadenza e condizioni specifiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° novembre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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