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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1755

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1755 della Commissione dell'11 settembre 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio «residui di distillazione dei grassi», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio "residui di distillazione dei grassi" ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione e che, per alcuni impieghi rappresentativi, essa può essere considerata una sostanza attiva a basso rischio. Sono tuttavia fissate condizioni specifiche di approvazione, tra cui requisiti di purezza e un limite massimo per il nichel. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze approvate.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a basso rischio "residui di distillazione dei grassi" e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva "residui di distillazione dei grassi" utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ha effetto nell’ordinamento degli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile; il rinnovo vale dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2038. Il regolamento precisa condizioni tecniche di approvazione, inclusi requisiti di purezza e limite massimo dell’impurezza nichel nel materiale tecnico, e riguarda l’attuazione dei principi uniformi da parte degli Stati membri nella valutazione/autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Rinnovo dell’approvazione dei "residui di distillazione dei grassi"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1755 rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio "residui di distillazione dei grassi" nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione interviene dopo la procedura di riesame/rinnovo svolta con Stato membro relatore, Stato membro correlatore ed EFSA, da cui è emerso che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, risultava approvata e inclusa nell’elenco dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata alla Cechia come Stato membro relatore e alla Francia come Stato membro correlatore entro i termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; la documentazione supplementare è stata ritenuta ammissibile e l’EFSA, il 5 gennaio 2023, ha comunicato conclusioni positive, ritenendo prevedibile il rispetto dei criteri di approvazione.

Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio

Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione conclude che "residui di distillazione dei grassi" è una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento precisa che la sostanza non è potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, del medesimo regolamento.

Condizioni specifiche di approvazione

L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche relative alla composizione della sostanza attiva. In particolare, l’allegato I richiede:

  • almeno 400 g/kg di acidi grassi frazionati (liberi/esterificati);
  • acido palmitico minimo 19% degli acidi grassi frazionati;
  • acido stearico minimo 18% degli acidi grassi frazionati;
  • acido oleico minimo 37% degli acidi grassi frazionati;
  • indice di acidità minimo pari a 70 mg KOH/g.

Il regolamento individua inoltre il nichel come impurezza a rischio tossicologico e stabilisce che esso non deve superare 0,1 g/kg nel materiale tecnico. Queste condizioni sono giustificate, secondo i considerando, dalla necessità di garantire la sicurezza della sostanza attiva alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche aggiornate e della valutazione dei rischi.

Effetti sull’uso nei prodotti fitosanitari

Nel contesto dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le autorità competenti devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Il regolamento precisa che le condizioni d’impiego dei prodotti contenenti la sostanza devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

Per coordinare l’elenco delle sostanze attive approvate con il rinnovo disposto, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce 229 relativa a "residui di distillazione dei grassi" è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte D come nuova voce 44, con i dati aggiornati di approvazione e le medesime specifiche tecniche e condizioni.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o novembre 2023. Il testo precisa inoltre che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 aveva prorogato l’approvazione fino al 15 dicembre 2024, ma la decisione di rinnovo intervenuta prima di tale data rende applicabile il nuovo regime anticipatamente.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva "residui di distillazione dei grassi" è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni indicate nell’allegato I.

Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio

La Commissione ritiene che la sostanza soddisfi le condizioni dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell’allegato II, punto 5, e la qualifica quindi come sostanza attiva a basso rischio.

Condizioni tecniche di approvazione

L’allegato I fissa requisiti di composizione/purezza: almeno 400 g/kg di acidi grassi frazionati (liberi/esterificati), con acido palmitico minimo 19%, acido stearico minimo 18%, acido oleico minimo 37% e indice di acidità minimo 70 mg KOH/g. È inoltre stabilito che il nichel, considerato impurezza a rischio tossicologico, non deve superare 0,1 g/kg nel materiale tecnico.

Durata dell’approvazione

La nuova approvazione decorre dal 1o novembre 2023 e scade il 31 ottobre 2038.

Obblighi per l’attuazione dei principi uniformi

Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 229 relativa ai residui di distillazione dei grassi è soppressa dalla parte A e una nuova voce 44 è inserita nella parte D con i dati di approvazione aggiornati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o novembre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentareagricolturasalute e tutela dei consumatori

Testo integrale

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