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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43512/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca (250/1000) dell'immobile sito in Giugliano in Campania, deducendo che il bene era stato acquistato a titolo successorio. Il ricorrente ha denunciato violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. per errata applicazione della nozione di "nuova prova" ex art. 630 c.p.p., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 634 del 2001 ("Pisano") secondo cui può considerarsi prova nuova anche quella acquisita in giudizio ma non valutata, e sostenendo che tale deduzione non era stata valutata neppure implicitamente dal giudicante

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio della revocazione non sia esperibile contro la confisca disposta in sede penale a seguito di condanna definitiva: l'art. 28 d.lgs. 159/2011 si riferisce alla sola confisca di prevenzione e non alle confische conseguenti a sentenza penale definitiva. La giurisprudenza consolidata (art. 12-sexies d.l. 8/6/1992 n.306 e pronunce successive) esclude il potere del giudice dell'esecuzione di revocare una confisca penale definitiva; eventuali nuovi elementi di prova devono essere esperiti mediante il rimedio straordinario della revisione del giudicato. Conseguentemente la richiesta di revocazione è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo i criteri della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    Riferito esclusivamente alla confisca di prevenzione; non applicabile alle confische penali conseguenti a sentenza di condanna definitiva

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n.356)

    Norma sui presupposti della confisca; la confisca disposta con sentenza definitiva ai sensi di tale disciplina non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 676 c.p.p.

    Regole sul procedimento esecutivo e sui poteri del giudice dell'esecuzione: non contempla il potere di revocare la confisca penale definitiva

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/errata applicazione di norme; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per ragioni di improcedibilità del rimedio e non ha accolto la censura

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Sezioni Unite n. 634 del 2001 "Pisano"

    Principio sulla nozione di "nuova prova" (anche prove acquisite in giudizio ma non valutate). Il ricorrente lo richiamava per sostenere la novità della deduzione ereditaria, ma la Corte ha ritenuto che, anche ammettendo la rilevanza della nozione, il rimedio corretto non è la revocazione in sede di esecuzione ma la revisione del giudicato

  • Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018 (Marongiu) e Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021 (Ferraro)

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui la confisca penale definitiva non è revocabile dal giudice dell'esecuzione; nuovi elementi di prova richiedono il rimedio della revisione del giudicato

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende: la somma è comminata se non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La confisca disposta in via penale e con sentenza definitiva non è revocabile dal giudice dell'esecuzione: il rimedio esperibile per contestare la misura collegata a una condanna definitiva è la revisione del giudicato e non la revocazione esecutiva
  • L'art. 28 d.lgs. 159/2011 si applica solo alla confisca di prevenzione e non può essere invocato per le confische penali conseguenti a condanna
  • La nozione di "nuova prova" (anche prove acquisite ma non valutate) può essere rilevante per l'azione di revisione del giudicato, ma non fonda di per sé il potere del giudice dell'esecuzione di revocare una confisca penale definitiva
  • Prima di proporre rimedi incidentali contro misure patrimoniali derivanti da condanna, valutare se il percorso processuale corretto sia la revisione e non l'istanza di revocazione: scelta errata del rimedio comporta inammissibilità e responsabilità per spese
  • Attenzione alle conseguenze processuali: ricorsi inammissibili possono comportare condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende

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