Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 50/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Campobasso - prot. n. -OMISSIS- notificato tramite posta elettronica certificata, al difensore domiciliatario del sig. -OMISSIS- in data 15.01.2024 e del decreto nr -OMISSIS- del Questore di Campobasso notificato al -OMISSIS- a mani proprie in data 02.02.2024; 2) del decreto nr -OMISSIS- del Questore di Campobasso, notificato al ricorrente a mani proprie in data 02.02.2024 dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, al sig. -OMISSIS-, viene revocata la licenza per il porto di fucile per uso caccia; 3) di ogni altro provvedimento e/o atto, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202400094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio e decreti del Questore di Campobasso, tra cui la revoca della licenza per il porto di fucile per uso caccia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, un decreto della Prefettura di Campobasso e due decreti del Questore di Campobasso, notificati rispettivamente tramite PEC al difensore domiciliatario e a mani proprie, nonché ogni atto presupposto, antecedente, conseguente o connesso. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono illustrate le circostanze sostanziali poste a fondamento dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento. Ai fini della razionalizzazione dei ruoli e dello smaltimento dell'arretrato, ha disposto un incombente istruttorio consistente nella richiesta alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. Nessuna statuizione di merito e nessuna regolazione delle spese risultano adottate.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del codice del processo amministrativo

    Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e alla necessità di fissare nei ruoli i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del dovere di cooperazione tra giudice e parti per verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e le eventuali cause di definizione anticipata del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022

    Richiamato per le Linee guida sullo smaltimento dell'arretrato e la razionalizzazione dell'attività dell'ufficio per il processo.

Massime di principio

  • Nella gestione dei ruoli e dello smaltimento dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare l'attualità dell'interesse alla decisione di merito e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, senza anticipare la decisione sulla domanda principale.
  • Quando la parte dichiara la persistente attualità dell'interesse alla decisione, può essere chiamata a indicare contestualmente eventuali connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altri processi amministrativi pendenti, al fine di consentire una razionale organizzazione della trattazione.
  • Il giudice amministrativo e le parti devono cooperare alla realizzazione della ragionevole durata del processo; tale cooperazione può tradursi in specifici adempimenti istruttori preliminari alla fissazione o alla trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.