Ordinanza n. 50/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Prefettura di Campobasso - prot. n. -OMISSIS- notificato tramite posta elettronica certificata, al difensore domiciliatario del sig. -OMISSIS- in data 15.01.2024 e del decreto nr -OMISSIS- del Questore di Campobasso notificato al -OMISSIS- a mani proprie in data 02.02.2024; 2) del decreto nr -OMISSIS- del Questore di Campobasso, notificato al ricorrente a mani proprie in data 02.02.2024 dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, al sig. -OMISSIS-, viene revocata la licenza per il porto di fucile per uso caccia; 3) di ogni altro provvedimento e/o atto, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio e decreti del Questore di Campobasso, tra cui la revoca della licenza per il porto di fucile per uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, un decreto della Prefettura di Campobasso e due decreti del Questore di Campobasso, notificati rispettivamente tramite PEC al difensore domiciliatario e a mani proprie, nonché ogni atto presupposto, antecedente, conseguente o connesso. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono illustrate le circostanze sostanziali poste a fondamento dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento. Ai fini della razionalizzazione dei ruoli e dello smaltimento dell'arretrato, ha disposto un incombente istruttorio consistente nella richiesta alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. Nessuna statuizione di merito e nessuna regolazione delle spese risultano adottate.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del codice del processo amministrativo
Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e alla necessità di fissare nei ruoli i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di cooperazione tra giudice e parti per verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e le eventuali cause di definizione anticipata del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022
Richiamato per le Linee guida sullo smaltimento dell'arretrato e la razionalizzazione dell'attività dell'ufficio per il processo.
Massime di principio
- Nella gestione dei ruoli e dello smaltimento dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare l'attualità dell'interesse alla decisione di merito e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, senza anticipare la decisione sulla domanda principale.
- Quando la parte dichiara la persistente attualità dell'interesse alla decisione, può essere chiamata a indicare contestualmente eventuali connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altri processi amministrativi pendenti, al fine di consentire una razionale organizzazione della trattazione.
- Il giudice amministrativo e le parti devono cooperare alla realizzazione della ragionevole durata del processo; tale cooperazione può tradursi in specifici adempimenti istruttori preliminari alla fissazione o alla trattazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4393/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4394/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4396/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4399/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4400/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4401/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →