Cassazione Civile, Ordinanza n. 19019/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione immobiliare, a seguito di vendita telematica senza incanto, un immobile fu aggiudicato con termine di 120 giorni per il versamento del saldo prezzo. Il giudice dell'esecuzione dichiarò la decadenza dell'aggiudicatario per mancato pagamento entro il termine, computato senza sospensione feriale; l'aggiudicatario pagò però il saldo il giorno successivo alla comunicazione della decadenza e ottenne la rimessione in termini con revoca del provvedimento. Un debitore esecutato propose opposizione agli atti esecutivi sostenendo che il termine di 120 giorni fosse perentorio, sostanziale e non soggetto a sospensione feriale, e che non ricorressero i presupposti per la rimessione in termini, essendo irrilevante un asserito affidamento incolpevole dell'aggiudicatario. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 574, 585, 586 e 587 c.p.c. per la natura perentoria e sostanziale del termine per il saldo prezzo; con il secondo, violazione degli artt. 585, 587 e 153 c.p.c. e dell'art. 1 l. n. 742/1969, per avere il giudice ritenuto applicabile la sospensione feriale e, comunque, ammissibile la rimessione in termini in presenza di affidamento incolpevole.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riaffermato, in linea generale, che il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario in vendita forzata immobiliare è perentorio, di natura sostanziale e non soggetto a sospensione feriale. Tuttavia ha ritenuto corretta, nella specifica vicenda, la decisione di merito che aveva accolto la rimessione in termini, perché l'affidamento dell'aggiudicatario sulla data ultima di pagamento si era formato in modo ragionevole sulla base di un'indicazione puntuale del professionista delegato e di un successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione, in un contesto di precedente prassi conforme all'orientamento allora vigente. Di conseguenza, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché anche il suo eventuale accoglimento non avrebbe comunque eliminato l'altra ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 574 c.p.c.
Richiamato come norma invocata nel primo motivo per sostenere la perentorietà del termine di pagamento del saldo prezzo nella vendita forzata.
art. 585 c.p.c.
Richiamato per la disciplina del versamento del prezzo e per affermare la natura sostanziale e perentoria del relativo termine; la Corte ribadisce che tale termine non è soggetto a sospensione feriale.
art. 586 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina degli effetti dell'aggiudicazione e del pagamento del prezzo.
art. 587 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla decadenza dell'aggiudicatario per mancato pagamento del saldo prezzo.
art. 153 c.p.c.
Utilizzato per la rimessione in termini: la Corte distingue la rimessione in termini dalla proroga, affermando che la prima sana ex tunc una decadenza già verificatasi e presuppone una decadenza incolpevole.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamato per escludere la sospensione feriale del termine di versamento del saldo prezzo, trattandosi di termine sostanziale e non processuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato per l'adesione per relationem alla motivazione di precedente giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nella vendita forzata immobiliare il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario ha natura perentoria e sostanziale, con la conseguenza che non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
- La rimessione in termini è istituto distinto dalla proroga: non sposta in avanti un termine ancora pendente, ma sana ex tunc una decadenza già maturata, purché questa sia incolpevole.
- Un affidamento incolpevole sull'ultimo giorno utile per il pagamento può ritenersi configurabile, in casi eccezionali, quando derivi da indicazioni puntuali provenienti dall'ufficio preposto alle operazioni di vendita e ulteriormente avallate da un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soprattutto se la prassi dell'ufficio era coerente con l'orientamento giurisprudenziale allora dominante.
- Quando una sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente a giustificarne il dispositivo, il motivo di ricorso che aggredisce solo l'altra ratio è inammissibile per difetto di interesse.
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