Ordinanza n. 245/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento del Comune di Rotondi (AV) prot. n. 3252 notificato il 20 Aprile 2026 avente ad oggetto “Inibizione parziale attività di carrozzeria “Ditta “M. Vele srl”; b) per quanto occorra, del verbale redatto il 15.04.2026 sottoscritto anche dal rappresentante legale della ditta “M. Vele srl” nonché dal Personale ARPAC, dal Personale UTC e SUAP del Comune di Rotondi e dalla P.G. operante; c) per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento giusta nota prot. 1988 del 05.03.2026; d) per quanto occorra, dei verbali dei sopralluoghi effettuati in data 17.02.2026 e 15.04.2026; e) per quanto occorra dele note dell’UTC prot. 2344 del 16.03.2026 e prot. n. 2552 del 24.03.2026 nonché prot. n. 2560 del 24.03.2026; f) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi del ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di inibizione parziale dell'attività di carrozzeria, comprendente il divieto di utilizzare il piazzale, di svolgere attività nelle aree prive di autorizzazione edilizia e di effettuare operazioni di verniciatura
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha inibito parzialmente l'attività di carrozzeria, nonché, per quanto occorresse, il verbale del sopralluogo del 15 aprile 2026, la comunicazione di avvio del procedimento, i verbali dei sopralluoghi e le note dell'ufficio tecnico comunale. L'atto impugnato era fondato su abusi edilizi relativi ad aree utilizzate dall'impresa e sulla cabina di verniciatura; nel corso del procedimento erano inoltre emerse ulteriori criticità di natura ambientale, contestate dalla ricorrente. Nelle more del giudizio la società ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 e ha proceduto allo smontaggio della cabina di verniciatura, anch'essa oggetto dell'inibizione e della successiva ordinanza di demolizione comunale n. 36/2026. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la contestazione dell'inibizione parziale dell'attività e la sopravvenienza dell'istanza di sanatoria e delle parziali demolizioni.
La decisione
Il TAR ha confermato il decreto cautelare n. 200/2026 e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento comunale impugnato. Ha ritenuto che le questioni residue relative agli abusi edilizi e agli effetti dell'istanza di sanatoria potranno essere esaminate compiutamente nella fase di merito, una volta definito il procedimento di sanatoria. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse della società a giungere all'udienza di merito con la situazione ancora integra, considerando le parziali demolizioni già eseguite e la presentazione dell'istanza ex art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, subordinata all'esecuzione di ulteriori opere necessarie alla definitiva regolarizzazione degli abusi. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare amministrativo; il provvedimento accoglie la richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La presentazione dell'istanza di sanatoria, condizionata all'esecuzione di ulteriori opere necessarie a sanare gli abusi contestati, è stata valorizzata nel bilanciamento cautelare e ha giustificato l'esame delle questioni residue nella fase di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia relativa agli abusi posti a fondamento di un provvedimento inibitorio può giustificare il rinvio dell'esame approfondito delle questioni di legittimità alla fase di merito, una volta definito il procedimento di sanatoria.
- Quando siano già state eseguite parziali demolizioni e sia pendente un procedimento di sanatoria edilizia condizionato all'esecuzione di ulteriori opere, il giudice cautelare può ritenere prevalente l'interesse del privato a preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito, sospendendo gli effetti del provvedimento inibitorio.
- Il bilanciamento cautelare può condurre alla sospensione di un provvedimento di inibizione parziale dell'attività economica quando l'esecuzione dell'atto rischi di rendere irreversibile la situazione prima che siano definiti il procedimento di sanatoria e il giudizio di merito.
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