Sentenza del 16/11/2017 n. 4784 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Società - Sede dell'amministrazione - Esterovestizione - Nozione - Sede effettiva in Italia - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione di esterovestizione non è stata confermata. È stata riconosciuta la localizzazione effettiva della sede dell’amministrazione fuori dall’Italia, poiché la direzione e la gestione concreta dell’attività, nonché le principali decisioni societarie, risultavano svolte in Romania. La società non è quindi stata considerata fiscalmente residente in Italia sulla base degli elementi esaminati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione contestava che la società fosse fiscalmente residente in Italia, sostenendo che la sede effettiva dell’amministrazione e della gestione dell’impresa si trovasse nel territorio italiano, nonostante la sede legale formalmente stabilita in Romania. La società ha dimostrato l’esistenza di una struttura operativa reale in Romania mediante autorizzazioni locali, personale presente in loco, procure speciali con autonomia di spesa, rapporti bancari locali e verbali dei Consigli di amministrazione attestanti che le principali decisioni aziendali venivano assunte in Romania.
Norme richiamate
Art. 73, comma 3, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Ai fini delle imposte sui redditi delle società, si considerano residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno sede legale o sede dell’amministrazione oppure oggetto principale nel territorio dello Stato.
La sede dell’amministrazione deve essere individuata nel luogo in cui si svolgono concretamente la direzione e la gestione dell’attività d’impresa e dal quale promanano le decisioni societarie, non limitandosi alla sede formale o statutaria.
Massime di principio
- Per valutare l’esterovestizione conta la sede effettiva della direzione e gestione, non soltanto la sede legale indicata nei documenti societari.
- La presenza all’estero di una struttura operativa reale, con personale, autonomia decisionale e finanziaria, autorizzazioni, rapporti bancari e attività gestionale concreta, può escludere la residenza fiscale italiana.
- I verbali degli organi societari, se coerenti con gli altri elementi probatori, sono rilevanti per dimostrare dove vengono assunte le decisioni principali dell’impresa.
- L’Amministrazione finanziaria deve valutare complessivamente gli elementi sostanziali della gestione; la mera presenza di soci, amministratori o attività in Italia non dimostra automaticamente che la sede effettiva sia italiana.
- Per prevenire contestazioni è opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare l’effettivo svolgimento all’estero delle funzioni direttive, amministrative, finanziarie e operative.
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