Cassazione Penale, Sentenza n. 16830/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso del PG: ha affermato che la disciplina dell'art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n.159/2011 è diversa e va applicata nei rispettivi ambiti; l'interpretazione analogica operata dalla Corte d'appello per estendere il regime del comma 2-ter al caso del comma 2-bis è illegittima. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PG ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva assolto Di Fiore sostenendo che, poiché il decreto di applicazione della sorveglianza speciale era stato emesso nel 2014 ma eseguito solo nel luglio 2017 per effetto di una misura cautelare detentiva, occorreva rivalutare la pericolosità sociale prima di eseguire la misura per il decorso di oltre due anni. Il ricorso deduce che la Corte d'appello ha applicato per analogia il regime previsto dal comma 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n.159/2011 (rivalutazione dopo detenzione per espiazione di pena protratta oltre 2 anni) alla diversa fattispecie disciplinata dal comma 2-bis (sospensione per misura cautelare), nonostante la normativa disciplina espressamente il rapporto tra misura cautelare e misura di prevenzione senza richiedere la rivalutazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, I. 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma del codice delle misure di prevenzione che disciplina il fatto per cui Di Fiore era stato condannato in primo grado (violazione degli obblighi della sorveglianza speciale). Usata per inquadrare il reato originario oggetto del processo.
art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 (introdotto da L. 17 ottobre 2017, n.161)
"l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi"
Il legislatore dispone espressamente che la sorveglianza speciale rimane sospesa durante la custodia cautelare e che il termine della misura prosegue dal giorno della cessazione della cautela; non è prevista la procedura di rivalutazione della pericolosità prima dell'esecuzione in questo caso.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011
"l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica... la persistenza della pericolosità sociale... Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura... Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione"
Per la detenzione dovuta all'espiazione di pena definitiva la norma impone una specifica verifica giudiziale della persistenza della pericolosità sociale quando la detenzione si sia protratta per almeno due anni; solo in quel caso può essere rieseguita la misura o revocata.
Corte Costituzionale, sent. n. 291 del 2013
Principio di diritto che richiede la verifica della persistenza della pericolosità sociale in caso di esecuzione di misure di prevenzione dopo un prolungato periodo di detenzione; assunto dal legislatore nella disciplina successiva ma applicabile nel contesto specifico del comma 2-ter, non automaticamente alla sospensione per misura cautelare.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017; Sez.2,n.12915 del 05/03/2015; Sez.1, n.2354 del 26/10/2023; Sez.1, n.7857 del 09/01/2024)
Decisioni della Cassazione che distinguono tra detenzione per espiazione di pena e detenzione cautelare ai fini dell'obbligo di rivalutazione della pericolosità: la detenzione cautelare non comporta in sé la cessazione della presunzione di attualità della pericolosità, mentre la detenzione per espiazione di pena, se protratta oltre soglia, richiede verifica.
Massime di principio
- Distinguere sempre se la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione è dovuta a custodia cautelare (misura cautelare) o a detenzione per espiazione di pena: le conseguenze sono diverse per legge.
- Se la sospensione è dovuta a misura cautelare (custodia), l'art. 14 comma 2-bis prevede che l'esecuzione resti sospesa e che il termine della misura riprenda a decorrere dal giorno della cessazione della cautela; non è prevista una verifica obbligatoria della pericolosità prima dell'esecuzione.
- Se la sospensione è dovuta a detenzione per espiazione di pena e questa si è protratta per almeno due anni, l'art. 14 comma 2-ter impone al tribunale una verifica sulla persistenza della pericolosità sociale prima di dare esecuzione alla misura.
- Non è ammissibile applicare per analogia il regime del comma 2-ter al caso del comma 2-bis: l'operazione interpretativa che estende la verifica prevista per l'espiazione di pena al caso della misura cautelare è contraria alla legge.
- Nella pratica processuale verificare e documentare con precisione le date: data di emissione del decreto di applicazione della misura, periodo di detenzione (se cautelare o per espiazione), data di effettiva esecuzione; la qualifica della detenzione (cautelare vs espiazione pena) è decisiva per l'iter procedurale.
- In caso di dubbio operativo, richiedere al giudice l'attivazione delle specifiche procedure previste dal comma 2-ter (informazioni da amministrazione penitenziaria, autorità di pubblica sicurezza, audizione del PM) solo se sussistono i presupposti normativi (detenzione per espiazione e durata minima).
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