Cassazione Penale, Sentenza n. 1122/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili per genericità gli appelli ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di misure cautelari per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e altri, nei confronti di Rongo Dario, Rosati Antonio, Zito Rito, Troncone Luigi, Salzano Patrizia, Sorrentino Fabio e Tudisco Stefano. Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per presunta mancata confutazione da parte del Tribunale dell'eccezione secondo cui il G.I.P. avrebbe erroneamente ritenuto non gravemente indizianti le intercettazioni per mancanza di riscontri esterni (quando, secondo il P.M., la giurisprudenza non richiede sempre tali riscontri); 2) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi d'appello, poiché, secondo il P.M., gli appelli contenevano in realtà una disamina specifica degli elementi per ciascun indagato che il G.I.P. avrebbe immotivatamente trascurato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi del P.M. fossero in gran parte assertivi e generici, consistendo essenzialmente in una richiesta di riesame del merito delle esigenze cautelari invece che in un specifico confronto critico con le ragioni del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appello del P.M. ex art. 310 c.p.p. deve indicare con precisione i punti censurati e le ragioni di diritto e di fatto a fondamento della critica, non potendosi limitare al mero rinvio alla richiesta cautelare originaria o alle risultanze indiziarie senza un esplicito confronto critico. Quanto alla questione degli "insufficienti riscontri" delle intercettazioni, la Corte ha spiegato che il Tribunale aveva inteso sottolineare l'impossibilità di attribuire un significato certo alle captazioni in assenza di elementi chiarificatori, e non aveva applicato rigidamente la norma sull'apprezzamento della prova (art. 192, comma 3 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso del P.M. è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Disciplina dell'appello del pubblico ministero contro il provvedimento che rigetta la richiesta di misura cautelare; la Corte interpreta che tale impugnazione richiede specificità e un esplicito confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato, non il mero rinvio alla richiesta originaria.
art. 309 c.p.p.
Norma sul riesame (strumento devolutivo). La Corte ricorda che il P.M. non ha accesso al riesame come strumento e perciò non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione degli elementi originari senza fornire ragioni specifiche di critica.
art. 192, comma 3 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come presunta regola di valutazione delle intercettazioni; la Corte osserva che il G.I.P. non ha invocato espressamente tale norma e che il riferimento alla mancanza di 'riscontri' nelle intercettazioni andava inteso come constatazione fattuale dell'assenza di elementi ulteriori che rendano univoco il contenuto delle captazioni, non come applicazione rigida della norma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi citati: Sez. 6, n. 277/2013; Sez. 6, n. 47546/2013; Sez. 5, n. 9432/2017; Sez. 6, n. 45948/2015)
Richiamate per il principio consolidato secondo cui l'appello del P.M. è inammissibile se si limita al semplice rinvio alle risultanze indiziarie o alla richiesta cautelare originaria senza fornire un confronto critico specifico con la motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero avverso il rigetto di una richiesta cautelare (art. 310 c.p.p.) deve essere specifico: indicare i punti censurati e le ragioni di diritto e di fatto che sostengono la critica, evitando formulazioni meramente assertive o il semplice rinvio alla richiesta originaria.
- Non è possibile trasformare l'appello in un mezzo di riesame pieno: se il ricorrente pretende di ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori deve motivare in modo puntuale perché la valutazione del giudice di primo grado sarebbe errata o lacunosa.
- Le intercettazioni non richiedono sempre, in astratto, riscontri esterni per valere come indizio, ma il giudice può legittimamente valutare la necessità di elementi chiarificatori quando il contenuto delle captazioni non consente una lettura certa o univoca.
- Se il provvedimento impugnato appare apodittico o lacunoso nella motivazione circa la valutazione della richiesta cautelare, il P.M. può fondatamente censurarlo; viceversa, se la motivazione è articolata, l'appello che non fornisce un confronto puntuale risulta inammissibile.
- Per una efficace impugnazione cautelare il P.M. deve articolare non solo il dissenso sul piano generale, ma anche indicare elementi nuovi o ragioni concrete che dimostrino l'insufficienza della motivazione reiettiva.
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