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Sentenza

Sentenza del 13/02/2015 n. 2913 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per l'anno 1996, con rettifica del reddito dichiarato per indebita deduzione di costi e omessa contabilizzazione di ricavi. L'Agenzia delle Entrate contestava alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale una motivazione meramente apparente o insufficiente, in particolare sulle riprese relative agli interessi passivi ritenuti non di competenza e ai canoni di locazione di macchinari non dichiarati. La Cooperativa, con ricorso incidentale, lamentava invece l'omesso esame delle proprie contestazioni riguardanti la deducibilità dei costi per carburante e somministrazione di pasti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale della Cooperativa. Ha ritenuto infondate le censure di nullità della sentenza, precisando che la motivazione per relationem è ammissibile quando il rinvio alla decisione di primo grado consente, insieme alla motivazione della sentenza d'appello, di ricostruire il percorso logico e le ragioni della decisione. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi all'omessa o insufficiente motivazione, perché non rispettavano l'art. 366-bis c.p.c., applicabile alla controversia, mancando la chiara indicazione del fatto controverso o il necessario momento di sintesi. La decisione impugnata è quindi rimasta ferma e le spese processuali sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40

    Disposizioni utilizzate per la rettifica del reddito dichiarato e per l'accertamento tributario nei confronti della Cooperativa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 2 e 4

    Richiede che la sentenza tributaria esponga lo svolgimento del processo e i motivi della decisione. La Corte ha ritenuto rispettato tale requisito, anche mediante motivazione per relationem, poiché il rinvio alla sentenza di primo grado era integrabile con il contenuto della decisione d'appello.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5

    Disciplina, rispettivamente, la denuncia della nullità della sentenza e il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Nel caso concreto, le censure motivazionali sono state dichiarate inammissibili per inosservanza dell'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate nel periodo di sua applicazione imponeva, per i motivi fondati sul vizio di motivazione, la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, nonché del carattere decisivo del fatto. La mancata formulazione del quesito o del momento di sintesi comporta l'inammissibilità del motivo.

  • L. n. 69 del 2009, art. 47

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. con decorrenza dal 4 luglio 2009; tuttavia, la norma restava applicabile ai ricorsi contro sentenze pubblicate anteriormente, come quella esaminata.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello può motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado, purché dal coordinamento delle due motivazioni sia possibile comprendere le ragioni della decisione e verificare che il giudice d'appello abbia esaminato le questioni devolute.
  • Il rinvio generico agli atti o alle prove non è sufficiente: la motivazione deve rendere riconoscibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nei giudizi soggetti all'art. 366-bis c.p.c., i motivi fondati su vizi di motivazione devono individuare con precisione il fatto controverso, spiegare il difetto motivazionale e indicare perché il fatto sia decisivo; in mancanza, il motivo è inammissibile senza esame nel merito.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre questioni o argomentazioni: occorre denunciare un preciso vizio della sentenza rispettando gli oneri formali e di specificità previsti dalla legge.
  • La reciproca soccombenza può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali, anche quando entrambi i ricorsi vengono rigettati.

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