Sentenza n. 706/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 342/2024, depositata e resa pubblica il 24.04.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 342/2024, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 342/2024, che aveva ordinato l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo successivo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di una pronuncia esecutiva, rituale notificazione ai fini dell'esecuzione forzata e decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza spontanea attuazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre fissato una penalità di mora pari all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza esecutiva, ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata, dopo il decorso del termine dilatorio applicabile, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per la completa ed esatta esecuzione del giudicato e prevedere, per ogni giorno di ulteriore ritardo successivo alla scadenza, una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla decisione un commissario ad acta, anche individuando un organo interno dell'amministrazione con facoltà di delega, per l'avvio delle attività necessarie all'adempimento del giudicato.
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