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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 5576 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto sostenendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi. In particolare, ha lamentato la mancata considerazione dell'assenza dei documenti che sarebbero stati compilati dai soci su richiesta della Guardia di Finanza e dell'assenza di un accesso dell'organo di controllo presso i locali dell'associazione. La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2005, con rettifica ai fini IRES, IRAP e IVA, fondato sulla qualificazione dell'attività dell'associazione come commerciale e rivolta a clienti, anziché esclusivamente a soci, con conseguente esclusione dalle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 TUIR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo. La motivazione della CTR è stata giudicata logicamente coerente e non affetta da mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile. La Corte ha quindi confermato la validità della decisione tributaria e dell'accertamento fondato sul PVC, sulla documentazione sequestrata, sulle dichiarazioni dei soci e sulle dichiarazioni del legale rappresentante, elementi ritenuti idonei a dimostrare lo svolgimento di un'attività commerciale. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 148 del TUIR

    La norma disciplina il regime fiscale degli enti associativi e le relative agevolazioni. Tali agevolazioni non spettano quando l'attività, pur formalmente esercitata da un'associazione, è sostanzialmente commerciale e rivolta a una generalità di clienti anziché agli effettivi associati.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il motivo consente di denunciare in cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, nei limiti del cosiddetto minimo costituzionale della motivazione; non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o di censurare una mera insufficienza motivazionale.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione; nel caso concreto il ricorrente si è avvalso di tale facoltà.

  • Art. 12 delle preleggi

    È richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitando il controllo sulla motivazione alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha modificato l'ambito del controllo di legittimità sulla motivazione, restringendolo ai vizi motivazionali estremi e oggettivamente verificabili dal testo della sentenza.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione originaria.

  • Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014, n. 8053

    È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all'esistenza della motivazione in sé.

    La sentenza applica il principio secondo cui la cassazione non può riesaminare il merito della valutazione probatoria quando la decisione impugnata contiene una motivazione effettiva, comprensibile e logicamente coerente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre dimostrare un'omissione riguardante un fatto storico decisivo oppure un'anomalia motivazionale estrema e oggettivamente riscontrabile.
  • Una motivazione è sufficiente ai fini del giudizio di legittimità quando espone un percorso logico coerente, anche se non esamina analiticamente ogni singolo argomento difensivo o ogni elemento probatorio.
  • Per beneficiare del regime fiscale agevolato degli enti associativi conta l'attività concretamente svolta, non soltanto la forma giuridica o lo statuto: l'attività rivolta indistintamente a clienti può essere qualificata come commerciale.
  • L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su una valutazione complessiva di più elementi, quali verbali di constatazione, documentazione acquisita, dichiarazioni degli associati e dichiarazioni del rappresentante dell'ente.
  • L'assenza di un accesso diretto nei locali o la contestazione di singoli documenti non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, se gli altri elementi probatori sono ritenuti sufficienti e la motivazione del giudice è coerente.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese del giudizio e, in caso di rigetto, all'ulteriore pagamento del contributo unificato.

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