Cassazione Penale, Sentenza n. 24731/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Locatelli era imputato di falsità ideologica e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio con riguardo all'organizzazione dei corsi per il rilascio della C.Q.C.: gli si contestava di avere falsificato registri delle presenze, apposto firme e rilasciato attestati di superamento dei corsi in cambio di denaro, inducendo in errore i funzionari della Motorizzazione Civile. Era stato inoltre disposto il sequestro preventivo di somme e immobili (vincolo fino a 1.134.705,00 euro e tre fabbricati) e il sequestro di 18.100,00 euro come profitto specifico ai fini della confisca ex art. 322-ter c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla carenza del "fumus commissi delicti" in relazione alla qualificazione di incaricato di pubblico servizio attribuita a Locatelli. La Corte ha spiegato che, secondo l'interpretazione oggettivo-funzionale delle norme (artt. 357 e 358 c.p.), la C.Q.C. viene rilasciata da funzionari della Motorizzazione Civile dopo esame e che la titolarità della scuola guidata da Locatelli si limitava all'organizzazione dei corsi, senza poteri certificativi o autoritativi tali da configurare un incaricato di pubblico servizio. Per tale ragione l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Brescia per un nuovo giudizio, che dovrà valutare se i fatti rientrino in altre ipotesi di reato o giustifichino comunque misure.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
Norma della corruzione; richiamata in tema di contestazione penale ma la corte ha ritenuto che la configurabilità del reato richiede la qualifica pubblicistica dell'agente e l'incidenza dell'attività privata sull'iter della pubblica amministrazione.
art. 322-ter cod. pen.
Norma sulla confisca per equivalente del profitto del reato; citata con riferimento al sequestro di 18.100,00 euro quali importi ricevuti dai corsisti ritenuti profitto specifico.
art. 240-bis cod. pen.
Previsione della confisca per sproporzione; richiamata quale fondamento del sequestro conservativo di somme e beni fino al valore indicato dall'Autorità.
art. 357 cod. pen.
"agli effetti della legge penale, è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa la funzione 'disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi'"
La Corte ha richiamato la nozione oggettivo-funzionale di pubblico ufficiale: occorrono poteri tipici (autorità, certificazione, formazione della volontà della P.A.). Tale qualifica non può essere attribuita automaticamente a chi svolge attività privata anche se di interesse pubblico.
art. 358 cod. pen.
"colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico"
Definizione oggettivo-funzionale dell'incaricato di pubblico servizio: sufficiente che l'attività persegua finalità pubbliche e sia disciplinata da norme di natura pubblicistica; manca però la componente dei poteri autoritativi tipici della pubblica funzione.
art. 19 d.lgs. 286/2005
"La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ... e superamento di un esame di idoneità (...) I corsi ... sono organizzati: a) dalle autoscuole ...; ... L'esame ... è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..."
La Corte ha utilizzato questa norma per sottolineare che il rilascio della C.Q.C. è subordinato al superamento di un esame svolto da funzionari della Motorizzazione, mostrando che il titolare dell'autoscuola organizza corsi ma non esercita il potere certificativo dell'autorità pubblica.
artt. 63, 321, 253, 187 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa (sull'assunzione di dichiarazioni, avvisi, inutilizzabilità e sull'istruzione probatoria). La Corte ha comunque annullato per la carenza della qualificazione pubblicistica, rinviando le questioni probatorie al nuovo giudizio.
Massime di principio
- Per configurare corruzione o reati connessi a pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio è decisivo il criterio oggettivo-funzionale: valutare se l'agente abbia poteri autoritativi o certificativi o abbia concretamente partecipato alla formazione della volontà della P.A.; l'organizzazione di attività private anche di interesse pubblico non basta di per sé.
- Quando l'atto finale (es. rilascio della C.Q.C.) è materialmente compiuto da funzionari pubblici a seguito di esame, il gestore privato della formazione difficilmente assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, salvo che la normativa riconosca espressi poteri certificativi al privato.
- Il sequestro per sproporzione e le misure per confisca richiedono un'adeguata motivazione sulla provenienza e sulla giustificazione dei beni: va valutata la documentazione contabile, la distinzione tra conto economico e finanziario, e ogni possibile legittima fonte (risparmi, utili non distribuiti, redditi del nucleo familiare).
- Le dichiarazioni di testimoni o corsisti devono essere acquisite rispettando le garanzie processuali; l'eventuale trasformazione dello status della persona (da persona informata a indagato) può incidere sull'utilizzabilità delle dichiarazioni e sulla loro valutazione probatoria.
- La presenza di indizi di falsità documentale può integrare reati diversi dalla corruzione (es. falsità ideologica) anche se non ricorre la qualifica pubblicistica; pertanto, in ipotesi analoghe bisogna valutare con precisione quale fattispecie penale sia astrattamente configurabile in base alla condotta concreta.
- In caso di dubbio sulla sussistenza dei presupposti per le misure cautelari o patrimoniali, è ragionevole richiedere la verifica puntuale della qualifica dell'agente, degli atti contestati e della correlazione tra profitto accertato e reato attribuito prima di confermare sequestri estesi.
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