Circolare n. 8 del 6/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il recepimento della direttiva (UE) 2019/2235 con il d.lgs. n.72/2022: sono introdotte nuove ipotesi di non imponibilità IVA (art.72 DPR n.633/1972, lett. b-bis e b-ter) per cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore delle forze armate impegnate in attività nell'ambito della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC). Vengono chiariti ambito applicativo, condizioni per l'esenzione, effetti sulle importazioni e sugli acquisti intracomunitari, l'uso del certificato di esenzione e l'entrata in vigore (1° luglio 2022).
Articoli 1 e 4 del decreto-legislativo 27 maggio 2022, n. 72 – Modificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate a favore delle forze armate
Punti principali
Normativa recepita e finalità
Il d.lgs. 27/5/2022, n.72 recepisce la direttiva (UE) 2019/2235 per uniformare il trattamento IVA degli sforzi di difesa UE a quello della NATO e facilitare la cooperazione e la mobilità delle forze armate nell'ambito della PSDC.
Nuove fattispecie di non imponibilità (art.72 DPR n.633/1972)
Introdotte le lettere b-bis e b-ter: non imponibilità IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi rese alle forze armate di altri Stati membri o a forze armate stanziate in altro Stato membro, se destinate all'uso delle forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle mense e se connesse a uno sforzo di difesa nell'ambito della PSDC.
Requisiti per applicare la non imponibilità
Occorre che le operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia, il committente sia una forza armata di uno Stato UE, i beni/servizi siano destinati all'uso delle forze o del personale civile accompagnatore o alle mense, le attività rientrino nella PSDC e, per b-ter, che il Paese di destinazione sia diverso da quello di introduzione.
Ambito PSDC e esclusioni
Sono comprese missioni militari, gruppi tattici, PESCO, AED e assistenza reciproca nell'ambito della PSDC; escluse azioni militari non connesse alla PSDC (es. art.222 TFUE in caso di attacco o calamità) e le missioni civili, salvo il personale civile che accompagna le forze armate impegnate in compiti PSDC.
Vendite a distanza intracomunitarie e soglia €10.000
Le cessioni spedite o trasportate da/un verso altro Stato UE rientrano nella disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie (art.38-bis DL n.331/1993). Se rientrano nei requisiti e l'ammontare annuo è inferiore a €10.000, l'operazione può rimanere territorialmente in Italia e beneficiare della non imponibilità; superata la soglia, l'imposizione ricade nello Stato di destinazione.
Certificato di esenzione e prova della destinazione
Per fruire della non imponibilità le forze armate devono fornire ai fornitori il certificato di esenzione IVA/accise (allegato II del Reg. di esecuzione UE n.282/2011), aggiornato dal Reg. 2022/432 per indicare l'uso ufficiale in attività PSDC.
Importazioni ed effetti sugli acquisti intracomunitari
Le importazioni di beni destinate alla PSDC da parte di forze armate estere stanziate in Italia sono esenti (art.68 lett. c DPR n.633/1972). La modifica all'art.38 DL n.331/1993 (lettera d-bis) qualifica come acquisto intracomunitario l'introduzione in Italia da parte delle forze armate di beni non acquistati alle condizioni locali in altro Stato membro, rendendo tali operazioni imponibili in Italia se non ammesse all'esenzione all'importazione.
Decorrenza, impatto amministrativo e plafond
Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2022; le operazioni non imponibili concorrono alla formazione del plafond previsto dalla legge 18/2/1997 n.28, con conseguente impatto su acquisti e importazioni senza pagamento dell'IVA da parte dei fornitori.
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