Circolare n. 5 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo regime opzionale Patent Box introdotto dall'art. 6 del D.L. 146/2021 (modificato dalla Legge di Bilancio 2022) che sostituisce il precedente meccanismo. Il beneficio consiste in una maggiorazione del 110% delle spese di ricerca e sviluppo riferibili a specifici beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli e beni complementari), regole di accesso mediante opzione quinquennale, disciplina transitoria con il vecchio regime, il meccanismo premiale che estende l'agevolazione ai costi sostenuti fino a otto periodi d'imposta precedenti al rilascio della privativa, e le regole sulla documentazione idonea che consente l'esimente sanzionatoria.
Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 6 del decreto‑legge 21 ottobre 2021, n. 146
Punti principali
Nuovo regime e maggiorazione 110%
Il beneficio è una deduzione maggiorata: i costi di ricerca e sviluppo collegati ai beni immateriali agevolabili sono aumentati del 110% per la determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione netta.
Ambito soggettivo e qualifica di investitore
Possono accedere i titolari di reddito d'impresa che assumono la veste di investitore, cioè sostengono i costi e il rischio delle attività R&S correlate agli intangibili e hanno il diritto allo sfruttamento economico, compresi licenziatari che soddisfino tali condizioni.
Ambito oggettivo: beni agevolabili
Sono agevolabili software protetto da copyright, brevetti industriali (inclusi certificati e varietà vegetali), disegni e modelli giuridicamente tutelati e combinazioni di beni complementari; le definizioni si riferiscono a norme nazionali, UE e internazionali.
Attività rilevanti e spese ammissibili
Le attività rilevanti comprendono ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e tutela legale dei diritti; le spese ammissibili seguono i criteri del Decreto MISE e devono essere effettive, inerenti e congrue.
Meccanismo premiale (retroattività fino a 8 anni)
Se il bene ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione 110% può applicarsi ai costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti al rilascio della privativa; rileva la data di prima registrazione per registrazioni in più Paesi e il meccanismo si applica solo ai titoli conseguiti dal periodo d'imposta 2021 in poi.
Modalità di accesso, durata e regime transitorio
L'accesso avviene con opzione dichiarata in dichiarazione dei redditi, irrevocabile, rinnovabile e della durata di cinque periodi d'imposta; sono previste regole transitorie con il precedente regime e possibilità di transitare o permanere in casi specifici (ruling pendenti, opzione OD, proroghe quinquennali).
Calcolo dell'agevolazione
La maggiorazione si applica alle componenti di costo fiscalmente deducibili secondo i principi di competenza dell'art. 109 TUIR; esempi illustrano il trattamento di ammortamenti e costi capitalizzati.
Documentazione idonea e esimente sanzionatoria
La documentazione (Sezione A contestuale e Sezione B contabile) è facoltativa ma, se predisposta in conformità, esclude l'applicazione della sanzione in caso di rettifica. Deve descrivere organizzazione, attività rilevanti, criteri di ripartizione dei costi e prospetti di calcolo.
Forma, firma elettronica e rischio di inefficacia
La documentazione va firmata con firma elettronica e marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione del periodo; mancanza o tardività della marca comporta perdita dell'esimente e applicazione delle sanzioni. Sono previste modalità semplificate per PMI e conservazione fino alla decadenza accertativa.
Interazioni con credito d'imposta R&S e altri strumenti
La maggiorazione Patent Box è considerata ai fini del computo di «altre sovvenzioni» per il credito d'imposta R&S: i costi su cui è stata applicata la maggiorazione devono essere esclusi o rettificati nella determinazione del credito e, se necessario, il credito già fruito va restituito senza sanzioni e interessi.
Interpello e limiti
È previsto l'interpello ordinario per questioni giuridiche incerte, ma per temi tecnici (qualificazione dei beni, tutela, attività R&S) va allegato il parere tecnico delle autorità competenti; l'Agenzia risponderà sui profili fiscali.
Quesiti pratici e chiarimenti applicativi
La circolare risponde a domande frequenti: conferma l'applicazione del meccanismo premiale per titoli ottenuti nel 2021 con recupero fino al 2013, chiarisce il non riconoscimento dei brevetti 'in corso di concessione' per il meccanismo, la non trasferibilità automatica di perdite dal vecchio al nuovo regime e altre casistiche pratiche.
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