Circolare n. 9 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la procedura e i presupposti della conciliazione agevolata prevista dai commi 206-212 della legge di bilancio 2023, estesa dal d.l. n.34/2023. L'istituto consente la definizione delle controversie tributarie pendenti davanti alle commissioni tributarie, con riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, ampia rateazione fino a 20 rate trimestrali e specifiche regole di perfezionamento, pagamento e decadenza in caso di mancato versamento.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Art. 1, commi 206-212, legge 29/12/2022 n.197 (legge di bilancio 2023) e modifiche decreto legge 30/03/2023 n.34
Punti principali
Ambito soggettivo e temporale
Si applica alle controversie pendenti innanzi alle commissioni tributarie di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui e parte l'Agenzia delle entrate. Per effetto del d.l. n.34/2023 sono comprese le controversie pendenti al 15 febbraio 2023; l'accordo deve essere sottoscritto entro il 30 settembre 2023.
Atti ammessi ed esclusi
Rientrano le impugnazioni di avvisi di accertamento, atti di recupero di crediti d'imposta e altri atti impositivi con pretesa tributaria. Sono escluse controversie che riguardano solo dinieghi di rimborso o atti di mera riscossione e, per espressa previsione, le controversie su risorse proprie tradizionali UE, IVA all'importazione e recupero di aiuti di Stato.
Riferimento alla conciliazione fuori udienza
La disciplina richiama l'art.48 del d.lgs. n.546/1992: la proposta concordata va depositata non oltre l'ultima udienza di trattazione; il giudice, se ammissibile, dichiara la cessazione totale o parziale della materia del contendere; l'accordo costituisce titolo per la riscossione.
Riduzione delle sanzioni
In deroga all'art.48-ter, la conciliazione agevolata applica sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre interessi ed eventuali accessori.
Perfezionamento e natura dell'accordo
La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo che indica somme, termini e modalità di pagamento; l'accordo ha efficacia novativa rispetto al rapporto precedente.
Modalità di pagamento e rateizzazione
Versamento integrale o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Le rate successive vanno pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo; sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' ammessa la dilazione in massimo 20 rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione fiscale prevista dall'art.17 del d.lgs. n.241/1997.
Decadenza e conseguenze del mancato pagamento
In caso di mancato pagamento di una rata, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni. L'ufficio iscrive a ruolo le residue somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni e applica la sanzione di cui all'art.13 del d.lgs. n.471/1997 aumentata della metà; si applicano inoltre le sanzioni ordinarie previste dall'art.48-ter (40% o 50% del minimo a seconda del grado).
Conciliazione parziale e rapporti con altre definizioni
E' ammessa la conciliazione parziale dell'atto impugnato. La sottoscrizione dell'accordo parziale preclude in relazione alla parte conciliata l'adesione successiva alla definizione automatica prevista dai commi 186-205, mentre per ricorsi che impugnino piu atti e possibile usare strumenti diversi per atti distinti.
Altre indicazioni procedurali e effetti
Gli uffici devono valutare la sostenibilita' della pretesa prima di aderire; le spese di giudizio si intendono compensate salvo diverso accordo. E' previsto che proposte presentate prima dell'entrata in vigore della legge possano essere perfezionate purché sottoscritte entro il termine previsto. In caso di adesione alle definizioni agevolate il d.l. n.34/2023 introduce una causa speciale di non punibilita' per taluni reati tributari a determinate condizioni.
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