Sentenza n. 493/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 319 del 15.07.2024 emessa nel giudizio r.g. 614/2024 dal Tribunale di Ancona sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 319 del 15 luglio 2024, regolarmente notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nel titolo giudiziale. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. L’amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità del credito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza dell’amministrazione, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l’amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro, la cui attribuzione doveva essere eseguita dall’amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l’esecuzione del titolo nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali a favore del difensore che si dichiari antistatario.
Massime di principio
- Il ricorso per l’ottemperanza a una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un giudicato favorevole al privato, in assenza di contestazioni dell’amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, impone al giudice dell’ottemperanza di dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale del titolo, salvo le somme già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- La condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l’inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.
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