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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10203/2021 del 16/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva condannato l'Amministrazione al risarcimento per condizioni detentive degradanti nel periodo 7.4.2010-10.4.2011, deducendo un unico motivo: la decadenza dell'azione risarcitoria perché, secondo l'Amministrazione, il termine di decadenza di sei mesi previsto dalla normativa transitoria (art. 2, comma 1, DL n. 92/2014 conv. L. 11.8.2014 n. 117) sarebbe decorrso dal 28.6.2014 e quindi la domanda presentata da Brodella il 19.4.2016 sarebbe tardiva. Il Ministero sosteneva quindi che, alla data di entrata in vigore del DL, Brodella non si trovava più in carcere e doveva considerarsi nel novero di coloro cui il termine semestrale iniziava a decorrere dalla data del decreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la detenzione domiciliare costituisce una forma alternativa di esecuzione della pena e, pertanto, alla data del 28.6.2014 Brodella era ancora in stato di espiazione della pena detentiva. Di conseguenza non erano verificate le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, DL n. 92/2014 per l'avvio del termine semestrale dalla data del decreto. Il termine di decadenza ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen. decorre invece dalla cessazione dell'esecuzione della pena (fine pena, 20.10.2015 nel caso concreto). Il ricorso del Ministero è stato dunque rigettato e confermata la tempestività del ricorso di Brodella (depositato il 19.4.2016).

Norme richiamate

  • art. 35-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere

    La Corte interpreta il comma 3 come fissante il termine di decadenza che decorre dalla cessazione dell'esecuzione della pena (fine pena). Finché perdura lo stato detentivo (anche se eseguito con misure alternative) la competenza spetta al magistrato di sorveglianza e non opera il termine di decadenza.

  • art. 2, comma 1, Decreto-Legge 26 giugno 2014 n. 92 conv. in L. 11 agosto 2014 n. 117

    Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

    La norma transitoria opera solo per le persone che, alla data del 28.6.2014, avevano giaì cessato di espiare la pena o non si trovavano più in custodia cautelare in carcere. Se il soggetto era ancora in corso di esecuzione della pena (anche tramite misure alternative) il termine semestrale previsto dall'art. 2(1) non inizia a decorrere.

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Richiamata come principio costituzionale che impone condizioni di detenzione conformi al senso di umanità; la sentenza parte dall'accertamento della violazione di tale principio come fondamento del ristoro.

  • art. 6 legge n. 354/1975

    Norme sull'esecuzione della pena e condizioni detentive richiamate per definire gli standard di trattamento cui la detenzione deve conformarsi.

  • D.P.R. n. 230/2000, art. 7

    Norma regolamentare sul trattamento detentivo citata per specificare prescrizioni organizzative e strutturali delle carceri richiamate nella valutazione della degradazione delle condizioni di detenzione.

  • art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare come misura alternativa di esecuzione della pena; la Corte la considera rilevante per affermare che la detenzione domiciliare integra comunque lo stato di espiazione della pena.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare e le altre misure alternative costituiscono forme di esecuzione della pena: chi le fruisce è ancora in stato di espiazione della pena e, quindi, non rientra nelle categorie cui il termine transitorio di sei mesi (art. 2, DL 92/2014) si applica alla data del 28.6.2014.
  • Il termine di decadenza di sei mesi per proporre l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter decorre dalla cessazione dell'esecuzione della pena (fine pena). Se al momento dell'entrata in vigore del DL il soggetto era ancora in corso di esecuzione, il termine non inizia a decorrere da quella data.
  • Finché perdura lo stato detentivo (anche se in forma alternativa), la competenza per misure compensative spetta al magistrato di sorveglianza, il quale può adottare riparazioni in forma specifica (es. riduzione percentuale della pena residua) o, ove impraticabile, un indennizzo monetario.
  • Se si agisce avanti il Tribunale civile, occorre verificare che sia effettivamente intervenuta la cessazione dell'esecuzione della pena entro sei mesi dalla proposizione dell'azione; in caso contrario la domanda sarà intempestiva.
  • In situazioni analoghe è preferibile valutare anche l'azione presso il magistrato di sorveglianza (se lo stato detentivo persiste) per ottenere forme di riparazione specifiche prima di rivolgersi al Tribunale civile.

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