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Ordinanza

Ordinanza n. 1163/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado e i provvedimenti amministrativi presupposti, nella parte relativa alla prosecuzione dell’attività alberghiera

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore alberghiero)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana n. 352/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro i provvedimenti amministrativi né le censure articolate contro la sentenza di primo grado. La domanda cautelare è stata esaminata in relazione alla necessità di preservare la prosecuzione dell’attività di gestione alberghiera e di evitare effetti irreversibili, anche con riguardo alle esigenze occupazionali dei dipendenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare limitatamente all’esercizio dell’attività dell’albergo, ritenendo che le questioni di fatto e di diritto dovessero essere approfondite nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi, ha attribuito prevalenza temporanea all’interesse imprenditoriale alla prosecuzione della gestione alberghiera, considerando gli effetti irreversibili derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, in particolare sulle esigenze occupazionali dei dipendenti. La sospensione non è stata estesa oltre tale limite. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata accolta limitatamente alla prosecuzione dell’attività di gestione alberghiera.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni di fatto e di diritto richiedono un adeguato approfondimento nel merito, il giudice può accordare una tutela provvisoria limitata alla sola parte dell’attività la cui sospensione determinerebbe effetti irreversibili.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’interesse alla prosecuzione di un’attività imprenditoriale può prevalere provvisoriamente quando l’esecuzione dell’atto o della sentenza impugnata rischi di produrre conseguenze irreversibili, comprese ricadute occupazionali.
  • La tutela cautelare può essere modulata selettivamente, accogliendo l’istanza soltanto nei limiti necessari a preservare l’attività economica e rinviando al giudizio di merito la definizione delle questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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