Sentenza del 19/01/2018 n. 1300 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - ICI - Giudicato esterno relativo ad alcune annualità - Efficacia su accertamenti relativi a diverse annualità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1999, con cui il Comune chiedeva la maggiore imposta calcolata sulla categoria catastale A/10 (uso ufficio), anziché sulla categoria A/3, classe 6, sostenendo che l'immobile fosse un'abitazione di tipo economico. In Cassazione ha inoltre invocato il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza definitiva relativa all'ICI dell'anno 2000 sullo stesso immobile, ritenendo che tale decisione dovesse vincolare anche l'annualità 1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo non specifico oppure privi dell'indicazione puntuale degli atti e dei documenti su cui si fondavano. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: il giudicato relativo a una diversa annualità può estendersi solo a elementi permanenti o tendenzialmente permanenti della fattispecie tributaria, non a elementi variabili nel tempo. Il valore dell'immobile ai fini ICI, riferito a diverse annualità, è considerato variabile e quindi non viene automaticamente coperto dal giudicato esterno. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato vincola le parti rispetto all'oggetto effettivamente deciso, ma non si estende automaticamente a ogni questione di fatto o a ogni elemento variabile presente in controversie relative ad altri periodi d'imposta.
Art. 324 c.p.c.
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.
La definitività della precedente sentenza è una condizione necessaria per invocare il giudicato esterno, ma non è sufficiente quando le controversie riguardano elementi diversi o variabili.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
La disposizione riguarda la determinazione della base imponibile ICI, incluso il valore dell'immobile. Tale valore, per sua natura, può cambiare da un periodo d'imposta all'altro e non costituisce quindi un elemento immutabile suscettibile di automatica estensione del giudicato.
Legge n. 342 del 2000, art. 74
La norma è stata richiamata nel giudizio in relazione agli effetti della variazione della categoria catastale e alla sua applicabilità all'annualità oggetto dell'accertamento; tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura, dichiarandola inammissibile.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. La relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il motivo di ricorso era formulato in modo cumulativo e non sufficientemente specifico.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Riguardano la valutazione delle prove da parte del giudice. Anche le doglianze fondate su tali disposizioni sono state ritenute inammissibili per carenza di specificità o di autosufficienza.
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudicato relativo a un'annualità diversa può produrre effetti anche su altri periodi solo per elementi giuridici permanenti o tendenzialmente permanenti, come una qualificazione giuridica immutabile o un presupposto strutturale comune.
- Il giudicato non si estende automaticamente a valori, stime, basi imponibili o altri dati suscettibili di variazione nel tempo, anche quando riguardano lo stesso immobile e le stesse parti.
- La precedente decisione deve riguardare il medesimo rapporto giuridico o un elemento realmente comune e immutabile; non è sufficiente che nel nuovo processo debbano essere ricostruiti fatti già esaminati in precedenza.
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve indicare con precisione la specifica violazione denunciata, le ragioni della censura e gli atti o documenti rilevanti, con la loro esatta collocazione processuale; in caso contrario il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Chi invoca un giudicato esterno deve dimostrarne la definitività, l'identità delle parti e la reale coincidenza dell'oggetto o degli elementi permanenti vincolanti, senza confondere il precedente accertamento con una generale validazione di tutti i dati fattuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →