Cassazione Civile, Ordinanza n. 22305/2025 del 02/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con rettifica della rendita di un aerogeneratore eolico censito in categoria D/1, emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle due nude proprietarie del suolo e, separatamente, della società proprietaria superficiaria della costruzione. Le contribuenti avevano impugnato l’avviso; in appello l’Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado, che aveva annullato l’atto. Con il ricorso per cassazione, le proprietarie del suolo hanno dedotto: 1) nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria superficiaria, in presenza di litisconsorzio necessario; 2) violazione del divieto di ius novorum nel processo tributario, perché in appello sarebbe stato introdotto per la prima volta un coefficiente di vetustà nella stima; 3) motivazione apparente della sentenza di appello sulla corretta stima catastale; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata applicazione di coefficienti di vetustà e obsolescenza. Nelle difese in cassazione le ricorrenti hanno inoltre invocato l’estensione del giudicato esterno formatosi in un separato giudizio promosso dalla proprietaria superficiaria, nel quale era stato definitivamente annullato il medesimo avviso di accertamento catastale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di giudicato esterno: ha rilevato che il medesimo avviso di accertamento catastale era già stato definitivamente annullato, con sentenza passata in giudicato, nel giudizio promosso dalla proprietaria superficiaria. Poiché l’atto riguardava un rapporto inscindibile tra nuda proprietà del suolo e proprietà superficiaria della costruzione, il giudicato favorevole formatosi in quel giudizio è stato considerato estensibile anche alle ricorrenti. Per economia processuale e ragionevole durata del processo, la Corte non ha disposto rinvio, ma ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario delle contribuenti e annullato l’avviso di accertamento anche nei loro confronti. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per violazione del contraddittorio
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato a sostegno del vizio processuale dedotto e dei principi di giusto processo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza e del procedimento invocata nei primi tre motivi
art. 14, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il litisconsorzio necessario nel processo tributario
art. 102 c.p.c.
richiamato quale fondamento del litisconsorzio necessario
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario
art. 132, primo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all’art. 36 sul contenuto della sentenza tributaria
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il requisito motivazionale della sentenza tributaria
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 384, primo comma, c.p.c.
richiamato quale base per la decisione nel merito senza rinvio
Massime di principio
- Nel processo tributario avente ad oggetto un unico atto impositivo notificato a soggetti titolari di posizioni tra loro inscindibilmente connesse, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari può essere superata in cassazione quando uno dei giudizi paralleli sia già coperto da giudicato favorevole, perché il giudicato impedisce la concreta utilità della rimessione al primo giudice.
- Quando un avviso di accertamento catastale riguarda unitariamente nuda proprietà del suolo e proprietà superficiaria della costruzione, il rapporto è inscindibile rispetto al classamento del bene e l’esito favorevole ottenuto da uno dei destinatari può spiegare effetti estensivi negli altri giudizi relativi al medesimo atto.
- Il giudicato esterno è opponibile nel giudizio di legittimità se la decisione è divenuta definitiva prima della chiusura del termine utile per le allegazioni difensive del grado precedente; nel processo tributario tale termine si collega alla data dell’udienza di discussione in cui la causa è deliberata.
- Se un precedente giudicato ha già annullato definitivamente il medesimo atto impositivo per un vizio che ne travolge la validità, il riesame di motivi ulteriori diviene superfluo e i relativi motivi di ricorso restano assorbiti.
- In presenza di giudicato favorevole già formatosi su una questione decisiva comune al medesimo rapporto tributario, la Corte di cassazione può definire la causa nel merito con annullamento dell’atto, evitando un rinvio inutile in nome dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo.
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