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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00614/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 (omessa prestazione di assistenza) e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, relativo alla fuga dopo il sinistro, oltre a ridurre la sospensione della patente. Il fatto riguardava un incidente stradale avvenuto a Pettenasco il 12 giugno 2022: l'imputato, alla guida di un'autovettura, avrebbe tamponato una persona che percorreva la strada, provocandole lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, e si sarebbe poi allontanato senza fermarsi e senza prestare assistenza. In cassazione, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 189, comma 6, cod. strada, sostenendo che l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso non sarebbe configurabile in assenza di un danno alla persona percepibile o di elementi oggettivi che lasciassero presumere un tale danno; la motivazione sarebbe stata apparente perché non avrebbe spiegato perché l'imputato dovesse attivarsi in assenza di indici concreti di lesione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva fatto applicazione dell'orientamento secondo cui integra il reato di fuga ex art. 189, comma 6, cod. strada anche la sosta momentanea seguita dall'allontanamento senza indicazione delle generalità, quando il sinistro abbia causato danni alla persona. La Corte ha inoltre ribadito che la fuga e la mancata assistenza di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 costituiscono fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992

    punisce la fuga dopo un sinistro con danni alle persone; è integrato anche dalla mera sosta momentanea seguita dall'allontanamento senza fornire le proprie generalità.

  • art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992

    prevede una fattispecie autonoma rispetto alla fuga, finalizzata a garantire il soccorso alle persone ferite.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • cod. strada, art. 189

    i commi 6 e 7 configurano reati autonomi e indipendenti, con diversa oggettività giuridica: identificazione dei soggetti coinvolti da un lato, soccorso alle persone ferite dall'altro.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere la non debenza della sanzione pecuniaria, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel reato di fuga dopo sinistro stradale, l'obbligo di fermarsi e fornire le proprie generalità sussiste quando il sinistro abbia causato danni alle persone; la condotta si integra anche se il conducente effettua solo una sosta momentanea e poi si allontana senza identificarsi.
  • I commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada tutelano beni giuridici diversi e configurano fattispecie autonome: il comma 6 mira all'identificazione dei soggetti coinvolti e alla ricostruzione del sinistro, mentre il comma 7 mira a garantire il soccorso alla persona ferita.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limita a riproporre una lettura alternativa dei fatti o a censurare in modo generico la motivazione quando la sentenza impugnata abbia già dato conto, in modo logico, degli elementi da cui desume la sussistenza del reato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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