Sentenza n. 403/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - dell’ordinanza n. 10 del 27 settembre 2024, adottata dal Comune di -OMISSIS- e recante ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2021, notificata alla ricorrente il 3 ottobre 2024; - del provvedimento, prot. n. 64038 in data 8 novembre 2024, con cui l’Amministrazione intimata ha respinto la richiesta di permesso di costruire prot. n. 33234 del 3 ottobre 2019, presentata dalla ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto della istanza di permesso di costruire notificato il 3 ottobre 2024, privo di numero di protocollo; - ove occorra e per quanto di ragione, della relazione e della proposta del Responsabile del Procedimento, prot. n. 5146/URB del 18 settembre 2024, richiamate nei provvedimenti impugnati ma non conosciute dalla ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’accertamento tecnico dell’Ufficio U.O.R.A.E. prot. n. 5291/urb del 24 agosto 2020, richiamato nei provvedimenti impugnati ma non conosciuto dalla ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, della richiesta di integrazione documentale prot. 32052 del 29 maggio 2024, non notificata alla ricorrente; - della nota prot. 3824/urb del 28 giugno 2024, non notificata alla ricorrente; nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 15 ottobre 2024; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti: dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione, diniego dell'istanza di accertamento di conformità e mancato riscontro originario a un'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza comunale che le aveva ingiunto il pagamento di 20.000 euro ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la sanzione non avrebbe potuto essere irrogata mentre era pendente l'istanza di accertamento di conformità e che mancava la previa notifica dell'atto di accertamento dell'inottemperanza. Contestava inoltre il diniego dell'istanza di accertamento di conformità, deducendo il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria e l'erroneità dei presupposti, poiché non avrebbe conosciuto la richiesta comunale di integrazione documentale, trasmessa al tecnico incaricato e recante, secondo la ricorrente, un nominativo errato nella raccomandata. Sosteneva infine che la documentazione richiesta, inclusa quella relativa all'autorizzazione paesaggistica, fosse superflua perché l'istanza prevedeva il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle chiusure della veranda. Con il ricorso introduttivo chiedeva anche la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 15 ottobre 2024; tale domanda veniva poi superata dal rilascio integrale della documentazione il 3 gennaio 2025, a seguito di una nuova istanza di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la censura relativa all'accesso, poiché la documentazione era stata integralmente rilasciata dall'amministrazione, determinando la sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto alla sanzione ex art. 31, comma 4-bis, ha rilevato che l'istanza di accertamento di conformità aveva già dato luogo a silenzio-rifiuto prima dell'ordine di demolizione e, comunque, riguardava soltanto una parte degli abusi: non comprendeva il terrazzino, il terrazzo al primo piano e le opere pertinenziali, anch'esse oggetto dell'ordine di demolizione. La pendenza dell'istanza non impediva quindi l'irrogazione della sanzione per l'inerzia rispetto all'ordine demolitorio. Ha inoltre escluso che fosse necessaria la previa notifica dell'atto di accertamento dell'inottemperanza: tale notifica rileva ai fini dell'eventuale acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ma non costituisce presupposto della sanzione pecuniaria, il cui unico presupposto è l'inottemperanza all'ordine di demolizione. Quanto al diniego di sanatoria, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione, costituita dal richiamo alla mancata integrazione documentale e, per relationem, all'accertamento tecnico che descriveva dettagliatamente le opere abusive e la loro non conformità urbanistica, evidenziando anche la sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico. Ha affermato che l'accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile alle opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico, poiché riguarda esclusivamente la regolarizzazione delle violazioni urbanistiche ed edilizie e non consente di sanare ex post l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica. Ha infine escluso il difetto di istruttoria e di presupposti, rilevando che la richiesta del 2024 era un sollecito di una precedente richiesta di integrazione del 2021, mai contestata, e che la ricorrente non aveva provato né l'omessa comunicazione da parte del tecnico né l'asserito errore nel nominativo della raccomandata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
La mancata notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza può incidere sulla legittimità dell'eventuale acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, ma non sulla legittimità della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione presuppone l'inerzia del destinatario rispetto all'ordine demolitorio e può essere irrogata anche senza previa notifica dell'atto di accertamento dell'inottemperanza.
art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
L'istanza di accertamento di conformità si considera respinta in caso di silenzio dell'amministrazione nel termine previsto; nel caso esaminato il silenzio-rifiuto si era formato prima dell'ordine di demolizione.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
L'accertamento di conformità disciplina la regolarizzazione delle sole violazioni urbanistiche ed edilizie e non è applicabile alle opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico, né consente di sanare ex post l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 può essere irrogata quando il destinatario rimane inerte rispetto all'ordine di demolizione, senza che sia necessaria la previa notifica dell'atto di accertamento dell'inottemperanza; quest'ultima rileva, invece, ai fini dell'eventuale acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale.
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non impedisce l'irrogazione della sanzione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione quando l'istanza sia stata respinta, anche per silenzio, prima dell'ordine demolitorio o riguardi soltanto una parte delle opere abusive oggetto dell'ordine.
- L'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 concerne esclusivamente la regolarizzazione delle violazioni urbanistiche ed edilizie e non può sanare opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico né l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica.
- Il diniego di accertamento di conformità è adeguatamente motivato quando, oltre a indicare il mancato deposito della documentazione richiesta, richiama per relationem un accertamento tecnico conoscibile o reso disponibile che descriva le opere abusive e le ragioni della loro non conformità alla disciplina applicabile.
- Chi deduce di non avere ricevuto una richiesta di integrazione documentale deve fornire elementi probatori a sostegno dell'omessa comunicazione o dell'inesattezza dell'indirizzo o del nominativo; in mancanza, la censura di difetto di istruttoria e di motivazione non può essere accolta.
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