Sentenza del 01/07/2020 n. 13371 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento che ha rettificato il classamento catastale proposto con DOCFA (da A/1 originario a A/2 classe 4 secondo la ricorrente). Deduce carenza di motivazione dell'avviso (omessa indicazione della norma applicata e del riferimento ai commi 335-336 della L. n. 311/2004) e contesta che l'immobile possieda i requisiti per il classamento A/1, producendo consulenza tecnica a supporto della minore classificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'avviso di rettifica era legittimo poiché la rettifica è intervenuta nell'ambito della procedura DOCFA: l'Ufficio ha ripristinato il classamento originario (A/1, classe 1, rendita Euro 3.553,22) ritenendo motivate le valutazioni tecniche basate su estimo comparativo e sul criterio di stima diretta. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione nell'ambito della procedura collaborativa DOCFA (la motivazione può essere limitata all'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non sono disattesi). Ha altresì ritenuto non necessaria la prova di un sopralluogo per la legittimità dell'accertamento. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (Euro 6.000,00) e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR n.115/2002 art.13.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 61
Norma richiamata nella censura ma nel giudizio la questione è stata inquadrata principalmente nella disciplina DOCFA e nelle successive modifiche legislative; non è stata ritenuta decisiva una diversa interpretazione di questo articolo.
Decreto Legge n. 70 del 1988, articolo 11, comma 1 conv. in L. n. 154 del 1988
Richiamata a titolo generale tra le norme sul catasto e accertamento, senza determinare un diverso esito rispetto alla procedura DOCFA adottata.
Legge n. 212 del 2000, articolo 7
Richiamata nella memoria di parte; la decisione si è comunque basata sulla specifica disciplina DOCFA e sui principi di motivazione già affermati dalla giurisprudenza.
Legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 335 e 336
Norma che distingue l'ipotesi di intervento d'ufficio dell'Amministrazione (maggiori esigenze motivazionali) dalla procedura collaborativa DOCFA; la Corte ha ritenuto che qui si trattasse di rettifica conseguente a DOCFA e non di iniziativa d'ufficio ex comma 335, quindi con minori oneri motivazionali.
Decreto Ministeriale n. 701 del 1994, articolo 1, commi 2 e 3
Disciplina della procedura DOCFA: la Corte ha richiamato questa norma per giustificare che la motivazione dell'avviso può consistere nella mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto non siano disattesi dall'Ufficio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articolo 8
Richiamato fra le norme di riferimento sul catasto; la decisione si è focalizzata sull'applicazione pratica delle regole DOCFA e dei criteri di valutazione
Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articoli 5 e 6
Norme tecniche richiamate dalla ricorrente per i requisiti di classamento; la CTR e la Corte hanno ritenuto prevalente la valutazione comparativa e tecnica dell'Ufficio.
Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto n. 5 del 14.3.1992
Richiamata a supporto delle argomentazioni tecniche della ricorrente, ma non ha determinato un risultato favorevole alla stessa rispetto alla valutazione comparativa dell'Ufficio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater
Norma invocata per l'ulteriore contributo unificato: la sentenza dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Se la variazione di classamento è proposta dal contribuente mediante procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso di rettifica da parte dell'Ufficio puo' essere adempiuto mediante l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, salvo che l'Ufficio non disconosca gli elementi di fatto dichiarati: in tal caso la motivazione dovrà essere più approfondita e specifica.
- Se l'Ufficio ripristina un preesistente classamento sulla base di una valutazione tecnica comparativa (metodo sintetico comparativo / stima diretta) fondata su caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, l'atto è generalmente legittimo anche in assenza di un sopralluogo; il sopralluogo è strumento conoscitivo ma non condizione di legittimità dell'accertamento.
- In contenziosi simili il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria convincente (per esempio una perizia tecnica dettagliata che dimostri difformità di fatto rispetto alla censizione originaria) se intende contestare la valutazione tecnica dell'Amministrazione.
- È importante distinguere tra rettifiche conseguenti alla procedura collaborativa DOCFA e rettifiche d'ufficio ai sensi della L. n. 311/2004: le seconde richiedono motivazioni più approfondite perché incidono su valutazioni già ritenute congrue.
- La documentazione e la chiarezza nella denuncia DOCFA sono fondamentali: se la proposta del contribuente non espone elementi di fatto nuovi o dissonanti, l'Amministrazione può legittimamente operare una diversa valutazione economica e attribuire una rendita diversa.
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