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Interpello

Risposta n. 102 del 8/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che la definizione agevolata ex articolo 6 del d.l. n. 119/2018 sia uno strumento idoneo a produrre la rinuncia alla "Tremonti ambiente"; in subordine non propone una soluzione specifica; sostiene inoltre che le sanzioni non siano dovute per obiettiva incertezza normativa.

Definizione agevolata di una controversia tributaria e rinuncia alla "Tremonti ambiente" per mantenere la tariffa incentivante del IV Conto Energia.

Il quesito

Il contribuente chiede se possa usare la definizione agevolata delle liti pendenti per rinunciare validamente al beneficio fiscale "Tremonti ambiente"; in subordine, quali siano le modalità corrette di rinuncia; inoltre, se siano dovute le sanzioni per obiettiva incertezza sul cumulo tra agevolazione fiscale e tariffa incentivante.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che la controversia sull'avviso di accertamento per il 2011 possa essere definita ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento del 90% del valore della lite, ma precisa che tale definizione chiude il contenzioso tributario e non è sufficiente, di per sé, a integrare la rinuncia totale al beneficio fiscale richiesta dal GSE per mantenere la tariffa incentivante del IV Conto Energia. La verifica di tale effetto esula dalla competenza dell'Agenzia e dipende dalle regole del GSE; in base alle indicazioni richiamate, occorrerebbe la rinuncia integrale all'agevolazione dichiarata in dichiarazione dei redditi, non la sola definizione agevolata della lite.

Definizione agevolata e rinuncia alla "Tremonti ambiente"

L'interpello riguarda una società che ha realizzato un impianto fotovoltaico agevolato sia con le tariffe incentivanti del IV Conto Energia sia con la detassazione cd. "Tremonti ambiente" di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000. A seguito di un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, la società si trova in contenzioso e intende verificare se la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti possa essere utilizzata anche come strumento per rinunciare al beneficio fiscale, così da non perdere la tariffa incentivante.

Fattispecie concreta

La Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento con cui ha recuperato integralmente la detassazione indicata in dichiarazione per il 2011. L'atto è stato impugnato e il giudizio risulta sospeso per consentire l'eventuale definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Il contribuente richiama inoltre la news GSE del 22 novembre 2017, con cui è stato affermato il divieto di cumulo tra "Tremonti ambiente" e tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia. Secondo il GSE, per continuare a beneficiare della tariffa sarebbe necessario rinunciare al beneficio fiscale goduto, manifestando la volontà all'Agenzia delle entrate secondo modalità e prassi già disponibili, entro i dodici mesi successivi alla news, termine poi prorogato al 31 dicembre 2019.

Quesiti posti all'Agenzia

La società formula tre quesiti:

  • se la rinuncia alla "Tremonti ambiente" possa essere effettuata mediante la definizione agevolata della controversia tributaria pendente;
  • in caso negativo, quali siano le modalità corrette per rendere valida la rinuncia;
  • in via subordinata, se non siano dovute sanzioni amministrative per obiettiva incertezza sulla cumulabilità tra tariffa incentivante e agevolazione fiscale.

Soluzione interpretativa del contribuente

L'istante sostiene che la definizione agevolata della lite ex articolo 6 del d.l. n. 119/2018 costituisca un valido mezzo per rinunciare al beneficio "Tremonti ambiente". Non propone, invece, una soluzione alternativa sul secondo quesito. Quanto al terzo, ritiene applicabile l'esimente dell'obiettiva incertezza e quindi la non debenza delle sanzioni.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia ricostruisce prima di tutto la disciplina della "Tremonti ambiente", prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, poi abrogata dal 26 giugno 2012 dall'articolo 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012. La norma prevedeva che la quota di reddito destinata a investimenti ambientali non concorresse alla formazione del reddito imponibile, con sterilizzazione operata tramite variazione in diminuzione in dichiarazione.

Richiama inoltre la nota GSE del 22 novembre 2017, con la quale è stato chiarito che l'agevolazione fiscale non è cumulabile con le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia e che, per mantenerle, il soggetto responsabile deve rinunciare all'agevolazione fiscale goduta secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, entro il termine poi prorogato al 31 dicembre 2019.

Sul piano generale, l'Agenzia ricorda che il recupero di agevolazioni fruite in dichiarazione annuale avviene normalmente mediante dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998.

Infine, richiama l'articolo 6 del d.l. n. 119/2018 sulla definizione agevolata delle liti pendenti, evidenziando che:

  • le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia;
  • per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia afferma che, nel caso specifico, la controversia sull'avviso di accertamento per il 2011 è definibile in via agevolata ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119/2018. L'importo dovuto è pari al 90% della maggiore imposta accertata e contestata, con conseguente riduzione del 10% dell'imposta e azzeramento di sanzioni e interessi.

Tuttavia, precisa che la questione relativa all'idoneità della definizione agevolata a rimuovere l'incumulabilità tra "Tremonti ambiente" e IV Conto Energia non attiene a profili tributari, ma alla disciplina delle tariffe incentivanti, e quindi esula dalla propria competenza. In base alle indicazioni GSE richiamate, non sembra sufficiente il pagamento dovuto per la chiusura della lite: per continuare a fruire dell'incentivo sarebbe necessaria la totale rinuncia all'agevolazione fiscale goduta in dichiarazione dei redditi.

Conclusioni operative

Ne deriva che:

  • la definizione agevolata della controversia può essere utilizzata per chiudere il contenzioso tributario sull'avviso di accertamento;
  • tale definizione, però, non viene qualificata dall'Agenzia come mezzo automaticamente idoneo a sostituire la rinuncia integrale alla "Tremonti ambiente" richiesta dal GSE;
  • per ottenere anche la rimozione del vincolo di incumulabilità con le tariffe incentivanti del IV Conto Energia, occorrerebbe la rinuncia totale al beneficio fiscale, secondo le indicazioni del GSE e le prassi richiamate;
  • il parere sulle sanzioni per obiettiva incertezza non viene sviluppato oltre quanto riportato nella prospettazione dell'istante, mentre l'Agenzia concentra la risposta sul perimetro della definizione agevolata e sulla separazione tra profilo tributario e disciplina dell'incentivo energetico.

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