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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31900/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano la revocazione della confisca di prevenzione disposta sui beni riconducibili al loro dante causa, Sabino Sibio, sostenendo che la confisca era stata disposta in base alla qualificazione di "persona dedita ad attività delittuose" (art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011) ed era quindi divenuta illegittima alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019, che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che consentivano la confisca per tale ipotesi preservando invece la confisca solo per la diversa fattispecie della persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b)). Le ricorrenti deducevano che il decreto della Corte di appello del 6 luglio 2005 aveva riformato il decreto del Tribunale del 19 giugno 2000 senza riconoscere la qualità di persona che viveva abitualmente dei proventi illeciti, ma solo quella di persona dedita ad attività delittuose, perciò la confisca doveva essere revocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata (rigetto della revocazione) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non motivasse adeguatamente come e perché la pericolosità generica fosse stata accertata con riferimento alla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 (persona che vive abitualmente dei proventi delittuosi) e non alla lettera a) (persona dedita ad attività delittuose). La Corte ha rimarcato la differenza tra valutazioni oggettive sulla provenienza illecita dei proventi e la valutazione soggettiva necessaria a qualificare la persona come "abitualmente" vivente dei proventi illeciti; ove la confisca sia fondata esclusivamente sulla fattispecie oggi incostituzionalmente normata (lett. a), essa deve essere annullata.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b)

    La Corte distingue le due ipotesi: lett. a) "persona dedita ad attività delittuose" è stata resa inapplicabile dalla Corte costituzionale; lett. b) "persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose" resta applicabile e può giustificare la confisca se adeguatamente provata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano la confisca per le persone "dedite ad attività delittuose" (lett. a), mantenendo la disciplina solo per la fattispecie della lett. b). Questa declaratoria impedisce la permanenza di misure confisca fondate esclusivamente sulla lett. a).

  • Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3513 del 16/12/2021

    Sez. U, Sentenza n. 3513 del 16/12/2021 (dep. 2022)

    Principio di diritto: la Corte di cassazione, investita di ricorso contro una confisca definitiva, deve annullare senza rinvio la misura fondata esclusivamente sulla lett. a) del d.lgs. n. 159/2011. Se la confisca è basata anche o invece sulla lett. b) il giudizio non è automaticamente annullabile.

  • Decreti di merito citati

    decreto Tribunale di Roma 19/06/2000; decreto Corte d'Appello di Roma 06/07/2005

    I provvedimenti di merito devono essere esaminati per verificare se la motivazione abbia effettivamente accertato la qualità soggettiva richiesta dalla lett. b); la sola rilevazione della provenienza illecita dei beni non è sufficiente a provare che la persona vivesse abitualmente dei proventi illeciti.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, le confische basate esclusivamente sulla qualifica di "persona dedita ad attività delittuose" (lett. a) non reggono e devono essere revocate/annullate.
  • La fattispecie della lett. b) (persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose) è rimasta operativa: per mantenere una confisca occorre che il giudice accerti specificamente la condizione soggettiva della "vita abituale" sui proventi illeciti, non limitandosi a constatare la provenienza illecita di singoli importi o acquisti.
  • In sede di impugnazione o istanza di revocazione va chiesto espressamente al giudice di motivare quale delle due ipotesi (lett. a o lett. b) abbia sorretto la misura e con quali elementi probatori si è ritenuta sussistente la condizione «abituale» prevista dalla lett. b).
  • La distinzione tra valutazioni oggettive (collegamento beni-provenienza illecita) e valutazioni soggettive (abitudine a vivere dei proventi illeciti) è cruciale: l'accertamento della seconda richiede elementi probatori specifici e circostanziati.
  • Se il provvedimento di merito non motiva adeguatamente il riferimento alla lett. b), la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame; il giudice del rinvio deve fornire motivazione congrua e non meramente ricognitiva.
  • Per la difesa, è strategico documentare fin dall'inizio la mancanza di elementi che dimostrino la "vita abituale" sui proventi illeciti e sollevare l'applicazione della declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 24/2019) quando la confisca sembri fondata sulla lett. a).

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