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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25 gennaio 2024 n. 111.

Giustizia amministrativa202501169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25 gennaio 2024, n. 111, relativa all'assegnazione della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 111 del 25 gennaio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascun docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, relativamente alle annualità indicate nel titolo esecutivo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. L'amministrazione si è costituita, ma non ha formulato contestazioni nel merito e non ha dato esecuzione spontanea al giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute dal titolo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inadempimento. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può procedere, nel caso considerato, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nella fattispecie è stata parametrata agli interessi legali sugli importi da accreditare.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, ove l'amministrazione non abbia provveduto spontaneamente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e la mancata esecuzione del comando giudiziale giustificano l'ordine di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con indicazione delle concrete modalità esecutive.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'eventualità di ulteriore inottemperanza, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
  • Su richiesta di parte, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sugli importi dovuti per ciascun giorno di ritardo, fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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