Sentenza n. 1017/2026 - Catania, Sezione 5
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso del 27.11.2025 protocollata al n. 36345;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 27 novembre 2025 relativa agli atti del procedimento edilizio e repressivo culminato nell'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, comproprietario di un appartamento destinatario dell'ordinanza comunale di demolizione n. 166 del 13 novembre 2025, ha chiesto l'accesso agli atti e documenti del procedimento, dichiarando di voler verificare e dimostrare l'illegittimità dell'ordinanza. Ha dedotto l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza, la corretta individuazione dei destinatari, la puntuale indicazione dell'interesse difensivo e la pertinenza dei documenti richiesti, escludendo finalità di controllo generalizzato. Ha inoltre invocato la natura civica dell'accesso e chiesto, per il punto 9 dell'istanza, l'esibizione di tutti i titoli edilizi relativi all'unità immobiliare, nonché una certificazione comunale attestante l'inesistenza o l'indisponibilità di eventuali ulteriori titoli. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio ha consegnato alcuni documenti relativi al punto 9, mentre il ricorrente ha mantenuto l'interesse per gli altri atti e per l'attività istruttoria svolta dal Comune successivamente all'autorizzazione edilizia n. 60/1998.
La decisione
Il TAR ha qualificato il giudizio ex art. 116 c.p.a. come giudizio di impugnazione quanto allo schema processuale, ma di merito e sul rapporto quanto all'oggetto, diretto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e, in caso positivo, a ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti. Ha riconosciuto la natura difensiva dell'accesso e ha ritenuto che la verifica debba limitarsi all'astratta inerenza dei documenti alla posizione soggettiva e agli scopi difensivi dell'istante, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza o ammissibilità della pretesa sostanziale o sull'utilità concreta dei documenti nel futuro giudizio. Il ricorso è stato accolto per gli atti indicati ai numeri da 1 a 8 e al numero 10 dell'istanza, ritenuti sufficientemente specifici e pertinenti al procedimento repressivo edilizio o all'esercizio del potere sostitutivo. Il Comune è stato ordinato di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di inesistenza o indisponibilità dei documenti, deve rilasciare un'attestazione specifica, indicandone le ragioni. Per il punto 9, è stata dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti già consegnati dal Comune, ossia la concessione edilizia n. 157 del 16 ottobre 1979, la concessione edilizia in sanatoria n. 110 del 13 agosto 1985 e la relazione n. 3422 dell'11 novembre 2025. La residua richiesta di tutti gli ulteriori titoli edilizi e della certificazione di completezza è stata respinta perché generica, non delimitata quanto a tipologia, periodo storico, lavori o altri elementi identificativi, e tale da imporre al Comune una ricerca esplorativa e sproporzionata. Il TAR ha escluso che l'accesso civico possa giustificare richieste manifestamente onerose o idonee a compromettere il buon andamento dell'amministrazione. Spese irripetibili.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
giudizio di impugnazione-merito
Il giudizio sull'accesso segue uno schema impugnatorio, ma ha natura di giudizio sul rapporto: il giudice accerta il diritto dell'istante e, se sussistente, ordina direttamente all'amministrazione l'esibizione dei documenti.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato per la domanda di misure cautelari monocratiche, poi respinta con decreto; la questione cautelare è divenuta successivamente priva di oggetto per la consegna di parte dei documenti.
art. 97 Cost.
canone fondamentale dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa
Esclude che l'accesso possa tradursi in richieste generiche, sproporzionate o esplorative tali da imporre all'amministrazione un'attività di ricerca indiscriminata e interferire con il buon andamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. è strutturalmente impugnatorio, ma sostanzialmente diretto all'accertamento del rapporto: il giudice verifica la sussistenza del diritto di accesso e, ove lo accerti, può ordinare direttamente all'amministrazione l'esibizione dei documenti.
- Nell'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice devono verificare l'astratta inerenza dei documenti richiesti alla posizione soggettiva dell'istante e agli scopi difensivi dichiarati, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza o ammissibilità della pretesa sostanziale né sulla concreta utilità probatoria dei documenti.
- La richiesta di accesso deve individuare i documenti in modo sufficientemente preciso e circoscritto; non può avere a oggetto un complesso indifferenziato di atti del quale il richiedente non conosca consistenza e contenuto, né imporre all'amministrazione un'attività esplorativa di ricerca, elaborazione o ricostruzione documentale.
- La maggiore conoscenza della vicenda derivante dalla qualità di proprietario dell'immobile impone al richiedente una particolare diligenza nell'individuazione degli atti edilizi richiesti, mediante indicazione, per quanto possibile, della tipologia dei titoli, del periodo storico, dei lavori e degli altri elementi utili a circoscrivere la ricerca.
- Quando l'amministrazione non rinvenga o non disponga dei documenti oggetto di una richiesta sufficientemente specifica, deve attestare quali documenti non esistano o siano indisponibili e indicare le ragioni concrete dell'impossibilità di esibirli; non è invece tenuta a certificare l'esaustività di una richiesta generica e indeterminata.
- Anche l'accesso civico può essere respinto quando la richiesta sia manifestamente onerosa o sproporzionata e comporti un carico di lavoro irragionevole, incompatibile con il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
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