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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20275/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché non sarebbe stata valorizzata la richiesta di permesso di costruire in sanatoria presente negli atti, sostenendo che l'opera fosse conforme agli strumenti urbanistici e non necessitasse di validazione comunale, con conseguente effetto estintivo del reato; (2) violazione degli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva, lamentando che la Corte avrebbe apoditticamente negato la richiesta per mancanza di allegazioni a supporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la mera istanza per il permesso in sanatoria potesse estinguere i reati urbanistici: l'estinzione prevista dall'art. 45, comma 3, d.P.R. 380/2001 opera solo con il "rilascio in sanatoria del permesso di costruire" (non contestato come intervenuto) e il giudice penale non può sostituirsi al giudice amministrativo sindacando l'illegittimità di un diniego senza che l'interessato abbia impugnato l'atto amministrativo. Sul secondo motivo ha ritenuto l'impugnazione generica e manifestamente infondata: l'appellante non aveva allegato gli elementi di fatto e di diritto necessari a sostenere la richiesta di sostituzione della pena (indicazione della sanzione alternativa richiesta, sussistenza delle condizioni soggettive di cui all'art. 59 L. 689/1981 e argomentazione rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.). Ha confermato altresì che, sebbene la Corte d'appello avesse ridotto la pena, la mancanza di una specifica e motivata richiesta in appello impediva l'applicazione delle sanzioni sostitutive salvo i casi tassativi previsti dall'art. 597, comma 5, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. a) e b)

    Norme incriminatrici richiamate per l'abusiva realizzazione di opere edilizie; la responsabilità per l'abuso è stata confermata in appello e richiamata in cassazione

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95

    Ulteriore riferimento normativo ai reati urbanistici contestati

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45, comma 3

    "rilascio in sanatoria del permesso di costruire"

    L'estinzione del reato urbanistico opera solo con il rilascio del permesso in sanatoria; la mera istanza non produce effetti estintivi

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45, comma 1

    La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità sospende il procedimento penale per un periodo massimo di 60 giorni

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, comma 3

    Decorso il termine previsto, la richiesta si intende rifiutata (silenzio-rifiuto) e il giudice penale non può sostituirsi al sindacato amministrativo

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e ss.

    Normativa sulle sanzioni sostitutive della pena detentiva: la loro applicazione richiede la specifica allegazione e dimostrazione dei presupposti nei modi e termini previsti

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58

    Regola i limiti e i criteri per la sostituzione delle pene detentive; il giudice non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in appello se non compiutamente richieste

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59

    Individua le condizioni soggettive per la sostituzione della pena: tali condizioni devono essere allegatamente dimostrate dall'impugnante

  • Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c)

    Principio dell'ammissibilità delle impugnazioni: l'atto d'impugnazione deve indicare specificamente i motivi e gli elementi di fatto e diritto a sostegno delle richieste; la mancanza di specificità rende inammissibile il motivo

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 5

    Limita i casi in cui il giudice di appello può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive rispetto alla regola del principio devolutivo

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena da considerare, ai fini della valutazione per eventuali sostituzioni o attenuanti; devono essere espressamente richiamati e argomentati dalla parte che chiede la sostituzione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere del pagamento delle spese e il versamento alla cassa delle ammende a carico di chi proponga ricorso inammissibile senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui applicato con la fissazione di Euro 3.000,00

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Normativa richiamata in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse ai sensi dell'art. 23, comma 8 del d.l. citato

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33

    Richiamato in motivazione come norma intervenuta successivamente alla vicenda per modifiche procedurali relative all'onere di specificità in appello (non applicabile ratione temporis al caso)

Massime di principio

  • La mera presentazione di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria o di accertamento di conformità non estingue i reati urbanistici: l'effetto estintivo opera solo con il rilascio effettivo del titolo abilitativo.
  • Se l'amministrazione nega o silenzia la richiesta in sanatoria, l'interessato deve impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo; il giudice penale non può sindacare d'ufficio la legittimità del diniego per trarne effetti estintivi.
  • La presentazione dell'istanza amministrativa sospende temporaneamente il processo penale (art. 45 d.P.R. 380/2001) per il termine previsto, decorso il quale la richiesta si considera rifiutata.
  • Le domande di sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative in sede d'appello richiedono specifiche e concrete allegazioni: indicazione della sanzione alternativa richiesta, dimostrazione delle condizioni soggettive previste e richiamo e applicazione dei criteri del'art. 133 c.p.; la genericità comporta l'inammissibilità.
  • Il giudice di appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive fuori dai casi tassativi previsti dalla legge (art. 597, comma 5, c.p.p.); l'ambito del potere discrezionale è limitato dal principio devolutivo.
  • Quando un punto è stato affrontato in primo grado, l'onere di specificità in appello è proporzionale alla specificità della decisione impugnata; quando invece il punto non è stato affrontato in primo grado, l'appellante deve allegare i presupposti costitutivi della fattispecie invocata.
  • La mancata specificità dell'impugnazione può comportare, oltre all'inammissibilità, l'obbligo di rifondere spese processuali e il pagamento alla cassa delle ammende previsto dall'art. 616 c.p.p., se non risulta colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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