Sentenza n. 113/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del permesso di costruire in variante n. 36/2023 del 19.9.2025, rilasciato dal Sindaco del Comune di Badia alla The Elite S.r.l. in seguito all’approvazione del piano di attuazione per le pp.ed 1111 e 1052 e pp.ff. 3241/74 e 3241/87 C.C. Badia; - e per quanto occorrer possa, della comunicazione del Comune di Badia del 13.11.2025, con la quale il Sindaco ordina la sospensione dei lavori relativi al permesso di costruire n. 36/2023 del 19.9.2025 sulle pp.ed. 1111 e 1052 C.C. Badia; - di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale o consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire in variante n. 36/2023 del 19.9.2025 e, per quanto occorrente, ordinanza del 13.11.2025 di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire in variante rilasciato dal Comune di Badia ai proprietari di immobili siti su particelle confinanti, nonché l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori. Ha dedotto, in via principale, l'illegittimità derivata del titolo edilizio dall'annullamento giudiziale del piano di attuazione sul quale la variante si fondava, lamentando violazione della normativa statale e provinciale in materia urbanistica, degli strumenti urbanistici vigenti, delle regole sulle distanze e della disciplina relativa alla valutazione ambientale, oltre a difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e disparità di trattamento. Ha inoltre dedotto vizi propri della variante e della mancata autotutela comunale. Le controparti hanno eccepito l'improcedibilità per il rilascio, in corso di causa, di un nuovo titolo edilizio sostitutivo, il difetto di interesse per assenza di una vicinitas qualificata e di un pregiudizio concreto, nonché il ne bis in idem rispetto al precedente giudizio sul piano di attuazione. Il Comune ha altresì sostenuto l'assenza di interesse all'impugnazione dell'ordinanza di sospensione, in quanto favorevole al ricorrente. Il ricorrente ha indicato quale pregiudizio specificamente riferibile alla variante il collegamento funzionale tra il secondo piano interrato dell'edificio residenziale e la falegnameria adiacente, suscettibile di intensificare un'attività artigianale in una zona prevalentemente residenziale.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità: il nuovo titolo edilizio, intervenuto dopo la realizzazione almeno parziale delle opere assentite dal titolo impugnato, non aveva integralmente superato gli effetti del precedente provvedimento, prevedendo anche la rimozione o modifica di opere già eseguite. Fino all'effettiva esecuzione degli interventi ripristinatori permanevano quindi gli effetti materiali del vecchio titolo; dichiarare improcedibile il ricorso avrebbe consentito il consolidamento di effetti edilizi potenzialmente illegittimi, con risultato analogo a una non ammessa sanatoria giurisprudenziale. Il Tribunale ha ritenuto tardive le doglianze relative alla sopraelevazione e alla violazione delle distanze, perché riferibili a interventi già assentiti dalla prima variante o comunque non dedotte nel ricorso introduttivo. Ha tuttavia riconosciuto un interesse concreto e attuale con riguardo al collegamento tra il secondo piano interrato della p.ed. 1111 e la falegnameria sulla p.ed. 1052: tale collegamento, incidendo potenzialmente sull'intensificazione dell'attività artigianale in una zona B2 prevalentemente residenziale, era direttamente connesso alla variante impugnata e idoneo a pregiudicare la qualità residenziale e l'equilibrio urbanistico dell'area. Ha respinto l'eccezione di ne bis in idem, rilevando che il piano di attuazione e il permesso di costruire erano provvedimenti distinti, sebbene funzionalmente collegati, e che l'impugnazione del titolo edilizio costituiva lo strumento per far valere l'illegittimità derivata dall'annullamento del piano presupposto. Accertato che la variante si fondava sulle direttive del piano di attuazione già annullato, il Collegio ha ritenuto che essa fosse affetta, in via derivata, dai medesimi vizi accertati nella precedente sentenza, con carattere assorbente rispetto alle censure autonome, e ha annullato il permesso di costruire in variante del 19.9.2025. L'impugnazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di un provvedimento non lesivo per il ricorrente. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna del Comune e delle controinteressate al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'accertamento di conformità richiede la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
Il requisito della doppia conformità esclude la sanatoria giurisprudenziale e impedisce che il rilascio di un successivo titolo edilizio renda automaticamente irrilevanti gli effetti già prodotti dal titolo precedente.
art. 95 l.p. n. 9/2018
Il Collegio lo indica come disposizione provinciale corrispondente all'art. 36 d.P.R. 380/2001 in materia di accertamento di conformità e doppia conformità.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non è applicabile quando il nuovo titolo non supera integralmente gli effetti materiali del provvedimento impugnato e restano opere già realizzate suscettibili di vaglio giurisdizionale.
art. 24 l.p. n. 9/2018
La zona mista è destinata prevalentemente alla residenza e alle destinazioni d’uso con essa compatibili che non superano i limiti di emissione fissati dalla Giunta provinciale.
La destinazione prevalentemente residenziale della zona consente di ravvisare un interesse concreto all'impugnazione di opere idonee ad ampliare o intensificare un'attività artigianale.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla mancata autotutela comunale, ma la decisione ha definito la controversia principalmente sulla base dell'illegittimità derivata e non ha svolto un'autonoma analisi dei presupposti dell'annullamento d'ufficio.
Massime di principio
- Il rilascio in corso di causa di un nuovo titolo edilizio non determina automaticamente l'improcedibilità dell'impugnazione del titolo precedente quando le opere da quest'ultimo assentite siano state almeno parzialmente realizzate e il nuovo titolo preveda la rimozione o modifica di opere già eseguite. Finché gli interventi ripristinatori non siano effettivamente eseguiti, permane l'interesse a verificare la legittimità del titolo originario.
- La declaratoria di improcedibilità non può essere utilizzata per consolidare effetti materiali di opere potenzialmente illegittime già prodotti in forza del titolo edilizio impugnato, poiché ciò determinerebbe un risultato sostanzialmente assimilabile alla sanatoria giurisprudenziale, non ammessa in assenza della doppia conformità richiesta dall'accertamento di conformità.
- L'interesse a impugnare un titolo edilizio deve essere valutato in relazione agli effetti innovativi specificamente riconducibili a quel titolo. Le doglianze relative a opere già assentite da un precedente titolo sono tardive se non dedotte contro quest'ultimo, mentre sussiste interesse quando la variante introduca un collegamento funzionale idoneo a intensificare un'attività artigianale in una zona urbanisticamente destinata prevalentemente alla residenza.
- L'annullamento giudiziale di uno strumento urbanistico presupposto consente di far valere, mediante autonoma impugnazione del titolo edilizio consequenziale, l'illegittimità derivata di quest'ultimo, quando sia accertato il nesso funzionale tra i due atti. L'impugnazione del titolo consequenziale non costituisce duplicazione del giudizio sullo strumento presupposto, trattandosi di provvedimenti distinti.
- L'impugnazione di un provvedimento amministrativo privo di lesività per il ricorrente è inammissibile per difetto di interesse; ciò vale, in particolare, per l'impugnazione di un ordine di sospensione dei lavori che realizzi, anziché contraddire, l'interesse del proprietario vicino al blocco del cantiere.
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