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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31757/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/01/2023 del GUP di Cosenza che ha disposto la sospensione del procedimento e l'ammissione alla messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis c.p.p. a carico di Giampietro Reda per il reato previsto dall'art. 624-bis c.p. Il Procuratore deduce che l'istituto della messa alla prova non sarebbe applicabile perché, secondo il ricorrente, a seguito delle riforme legislative (legge n. 103/2017, legge n. 36/2010 e d.lgs. 150/2022) e per via dell'inasprimento sanzionatorio, il reato non sarebbe tra quelli per i quali si procede con citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p., ostando così alla sospensione per messa alla prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il reato di cui all'art. 624-bis c.p. rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa la sospensione del processo per messa alla prova. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Sez. 5 n. 43958/2017 e Sez. 5 n. 37251/2022) e ha osservato che gli incrementi sanzionatori richiamati non determinano una pena detentiva massima superiore a quella richiamata dall'art. 625 c.p. (ten years), né intaccano le valutazioni di selezione dei reati operate dall'art. 550 c.p.p., le quali rispondono a criteri di natura organizzativa ed economicistica più che a una proporzionalità diretta con l'entità delle pene. Ha inoltre rilevato che la delega prevista dall'art. 1, comma 22, lett. a) della legge n. 134/2021 non ha escluso le ipotesi già previste dall'art. 550, comma 2, tra le quali rientra il reato di cui all'art. 624-bis.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il reato contestato al ricorrente è quello previsto da questa norma; la Corte conferma che tale fattispecie rientra tra i reati per i quali può operare la sospensione del procedimento con messa alla prova secondo la giurisprudenza consolidata

  • art. 168-bis c.p.p.

    Norma che disciplina la sospensione del processo con messa alla prova; applicata dal GUP nel caso di specie e confermata dalla Corte

  • art. 550 c.p.p., comma 2

    Elenca reati per i quali si procede con citazione diretta e che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, rientrano tra i reati compatibili con la messa alla prova; la Corte sottolinea che la scelta dei reati inclusi risponde a criteri funzionali/organizzativi oltre che tipologici

  • art. 625 c.p.

    Richiamato quale parametro di riferimento per la soglia massima di pena (la Corte osserva che le modifiche sanzionatorie al 624-bis non superano la reclusione massima prevista dall'ultimo comma dell'art. 625, cioè dieci anni, con conseguenze sul possibile accesso agli istituti riparatori)

  • legge n. 103/2017

    Citata dal ricorrente come elemento di riforma che avrebbe inciso sull'applicabilità della messa alla prova; la Corte non ritiene che tale riforma escluda l'applicazione dell'istituto al reato in questione

  • legge n. 36/2010

    Richiamata dal ricorrente in relazione all'inasprimento sanzionatorio; la Corte valuta che l'inasprimento non altera la compatibilità del reato con la messa alla prova nella misura rilevante

  • d.lgs. 150/2022

    Citato dal ricorrente tra le modifiche legislative successive; la Corte non ritiene che l'entrata in vigore del decreto escluda la possibilità di applicare la messa alla prova al reato di cui si discute

  • legge n. 134/2021, art. 1, comma 22, lett. a)

    Prevede delega per estendere l'ambito di applicabilità della sospensione con messa alla prova a reati puniti con pena edittale detentiva non superiore a sei anni, ma fa espressamente salve le ipotesi previste dall'art. 550, comma 2, tra le quali rientra il 624-bis secondo la giurisprudenza richiamata

  • d.l. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18/12/2020, n. 176)

    Richiamata come norma procedurale relativa alla trasmissione degli atti in Cassazione; qui menzionata per la regolarità della trasmissione delle conclusioni e delle memorie

Massime di principio

  • La messa alla prova può essere applicata anche a reati inclusi nell'art. 550 c.p.p., comma 2; l'assenza di un riferimento espresso nella lista delle fattispecie procedibili con citazione diretta non esclude automaticamente l'istituto se la giurisprudenza consolidata riconosce la compatibilità.
  • Un incremento sanzionatorio non determina di per sé l'esclusione della messa alla prova: occorre verificare se la pena massima supera soglie rilevanti previste dalle norme o dalla giurisprudenza, non la mera crescita numerica dell'irrorazione sanzionatoria.
  • La scelta dei reati ammessi al procedimento con citazione diretta (art. 550 c.p.p.) risponde a criteri organizzativi e di politica processuale, oltre che a considerazioni tipologiche; pertanto, mutamenti marginali della disciplina sanzionatoria non incidono necessariamente su tali scelte.
  • L'efficacia di iniziative legislative successive (deleghe o riforme) va letta tenendo conto delle riserve espresse nella norma delegante: se la norma di delega salva espressamente categorie già comprese, queste rimangono operanti secondo la giurisprudenza consolidata.
  • In contenziosi simili il sindacato della Corte di Cassazione si concentra sull'interpretazione giuridica della compatibilità dell'istituto rispetto alla tipologia del reato e alla soglia delle pene; argomentazioni del pubblico ministero basate solo su modifiche normative non accompagnate da ragioni che incidano sulla natura tipologica o sulla soglia massima della pena sono meno persuasive.
  • Per valutare la possibilità di ammettere la messa alla prova occorre verificare: a) la tipologia del reato e la sua inclusione nelle categorie considerate dal legislatore o dalla giurisprudenza; b) la pena edittale massima effettiva; c) eventuali disposizioni legislative che escludono espressamente l'istituto.

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