Sentenza del 03/04/2017 n. 1202 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla revisione del classamento catastale e della rendita dell'immobile. L'edificio, originariamente una ex stalla facente parte di un'azienda agricola, era stato oggetto di una ristrutturazione significativa. In particolare, il sottotetto era stato trasformato da unico ambiente accessorio in locali abitabili dotati di impianti e servizi igienici, con caratteristiche assimilabili a quelle di un'abitazione ordinaria. Secondo l'Agenzia, tali interventi avevano fatto perdere all'immobile le caratteristiche di fabbricato strumentale all'attività agricola e giustificavano il classamento nella categoria catastale A/2. I contribuenti contestavano integralmente l'appello, sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza del nuovo classamento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il nuovo classamento catastale. Ha annullato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e ha riconosciuto che la ristrutturazione, la realizzazione degli impianti, i servizi igienici e le altezze del sottotetto avevano trasformato l'immobile in un'abitazione con finiture ordinarie, censibile in categoria A/2. La Commissione ha inoltre chiarito che la sola localizzazione dell'immobile o il mantenimento dell'originario perimetro edificato non sono elementi decisivi, dovendosi valutare complessivamente le caratteristiche intrinseche e strutturali dell'unità immobiliare. PAM e ML sono stati condannati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 1.100 euro oltre accessori.
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale conta la consistenza e la destinazione effettiva dell'immobile risultante dalle sue caratteristiche concrete, non soltanto la destinazione originaria o la sua localizzazione.
- Una ristrutturazione sostanziale che renda abitabile un sottotetto o trasformi un fabbricato agricolo in un'unità residenziale può giustificare la revisione del classamento e l'attribuzione di una categoria catastale abitativa, come la A/2.
- Il mantenimento dell'impianto edilizio o del perimetro originario non impedisce il nuovo classamento quando gli interventi interni modificano significativamente qualità, funzionalità e destinazione dell'immobile.
- La valutazione catastale deve essere complessiva e basata sulla relazione tra finiture, impianti, servizi, altezze, distribuzione degli spazi e concreta utilizzabilità dell'unità immobiliare.
- La mancata indicazione nel Docfa dell'anno della ristrutturazione e delle modifiche sostanziali può indebolire la posizione del contribuente e legittimare l'intervento dell'Amministrazione finanziaria, se gli elementi oggettivi dimostrano il mutamento delle caratteristiche dell'immobile.
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