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Sentenza

Sentenza del 03/04/2017 n. 32 - Comm. Trib. II grado di Trento

Cartella di pagamento - contenuto - motivazione per relationem - indicazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della cartella per carenza di motivazione, con particolare riferimento alla motivazione per relationem e alla mancata allegazione dell'atto presupposto. Contestava inoltre l'indeterminatezza degli importi richiesti a titolo di interessi, non essendo indicati in modo comprensibile la base di calcolo, il tasso applicato e il periodo temporale considerato. La questione riguardava anche il rapporto tra il modello ministeriale della cartella e l'obbligo dell'Agente della riscossione di fornire indicazioni sufficienti a consentire al contribuente di comprendere la pretesa.

La decisione

Il principio affermato è che l'obbligo di motivazione della cartella varia in base alla natura della pretesa. Se la cartella riscuote una pretesa già formalizzata e previamente comunicata al contribuente, è sufficiente richiamare gli estremi dell'atto presupposto, senza obbligo di allegarlo nuovamente. Se invece la cartella porta per la prima volta a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva, deve contenere una motivazione autonoma e completa. In ogni caso, il modello ministeriale non esonera l'Agente della riscossione dal rispettare i principi di chiarezza e motivazione. Gli interessi devono essere quantificabili attraverso l'indicazione della base di calcolo, del tasso e del periodo di applicazione. L'esito concreto del giudizio non è espressamente indicato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • Obbligo di motivazione degli atti tributari e della cartella di pagamento

    La motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo a un atto presupposto già conosciuto o formalmente comunicato al contribuente; in tal caso non è necessaria una nuova allegazione dell'atto.

  • Modello ministeriale della cartella di pagamento

    La conformità al modello approvato dal Ministero non rappresenta un limite invalicabile: l'Agente della riscossione deve comunque fornire informazioni chiare e sufficienti per rendere comprensibile la pretesa.

  • Disciplina degli interessi richiesti nella cartella

    La cartella deve consentire di verificare gli interessi indicando la base imponibile o capitale di riferimento, il tasso applicato e l'intervallo temporale di calcolo.

Massime di principio

  • Quando la cartella si limita a riscuotere un tributo già accertato e già notificato, il richiamo puntuale all'atto precedente può essere sufficiente; l'Amministrazione non deve necessariamente allegare nuovamente documenti già conosciuti dal contribuente.
  • Quando invece la cartella costituisce la prima comunicazione della pretesa, non basta un rinvio generico: devono essere indicati in modo autonomo i presupposti, gli elementi essenziali e i criteri di calcolo della somma richiesta.
  • Il rispetto del modello ministeriale non sana una motivazione incomprensibile o meramente formale. Il contribuente deve poter ricostruire la ragione della richiesta e valutare concretamente se contestarla.
  • Per gli interessi, l'indicazione del solo importo complessivo è normalmente insufficiente se non sono verificabili capitale, tasso e periodo di maturazione.
  • In una controversia analoga occorre verificare sia la conoscenza effettiva o formale dell'atto presupposto, sia la completezza delle indicazioni contenute nella cartella, distinguendo la validità della pretesa dalla validità della sua motivazione.

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