Sentenza del 03/04/2017 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - TARSU - Avviso di accertamento - Unità immobiliare priva di utenze e sgombro di materiali - Obiettive condizioni di inutilizzabilità e inidoneo a produrre rifiuti - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’immobile, essendo oggettivamente inutilizzabile e non idoneo a produrre rifiuti, non è soggetto al pagamento della TARSU. È stato tuttavia precisato che il contribuente deve presentare al Comune la relativa denuncia e comunicare il venir meno delle condizioni di inutilizzabilità quando l’immobile torni utilizzabile per l’attività prevista.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’avviso di accertamento TARSU sostenendo che l’immobile fosse privo di utenze, completamente sgombro da materiali e mobili e, quindi, in condizioni oggettive di inutilizzabilità e non idoneo a produrre rifiuti. Per tale ragione ha chiesto l’esclusione dall’imposizione, non sussistendo il presupposto della tassa.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993
La tassa sui rifiuti presuppone l’occupazione o la detenzione di locali e aree potenzialmente idonei a produrre rifiuti. Quando l’immobile è oggettivamente inutilizzabile, privo di utenze e sgombro, tale presupposto può venire meno.
Massime di principio
- Un immobile non è automaticamente soggetto alla TARSU/TARI solo perché formalmente esistente o catastalmente censito: occorre che sia concretamente utilizzabile e idoneo a produrre rifiuti.
- La mera assenza di utenze può non essere sufficiente da sola; deve essere accompagnata da elementi oggettivi, come l’assenza di mobili, materiali o altre evidenze d’uso, che dimostrino l’inutilizzabilità dell’immobile.
- Il contribuente deve documentare e dichiarare al Comune la situazione di inutilizzabilità secondo le modalità previste; in mancanza, l’ente può contestare l’esenzione o richiedere la tassa.
- Quando l’immobile torna utilizzabile, il contribuente ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente, poiché da quel momento può riprendere l’assoggettamento alla TARI o al tributo vigente.
- L’esclusione riguarda le condizioni oggettive dell’immobile e non una semplice scelta soggettiva del proprietario di non utilizzarlo.
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