Regolamento (UE) 2025/24
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/24 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per gli operatori di aeromobili relativi alle attività di assistenza a terra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico e operativo del regolamento (UE) n. 965/2012 per allinearlo ai nuovi requisiti europei sull’assistenza a terra introdotti dal regolamento delegato (UE) 2025/20. Vengono inserite nuove definizioni, chiariti gli obblighi degli operatori di aeromobili nei rapporti con i fornitori di servizi di handling e disciplinati in modo più preciso supervisione a terra e controllo del carico. La riforma mira a ridurre duplicazioni, armonizzare le procedure operative e rafforzare la sicurezza, prevedendo un periodo transitorio di tre anni.
Modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per aggiornare i requisiti applicabili agli operatori di aeromobili in materia di attività di assistenza a terra, auto-assistenza, supervisione a terra e controllo del carico.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori di aeromobili rientranti nel regolamento (UE) n. 965/2012, con un impatto specifico sugli operatori CAT di velivoli a motore complessi che svolgono trasporto aereo commerciale e auto-assistenza. Le modifiche riguardano sia i servizi di assistenza a terra affidati a un fornitore terzo, sia quelli svolti direttamente dall’operatore o nell’ambito di un unico raggruppamento di imprese di vettori aerei. Restano rilevanti le attività di supervisione a terra e alcune fasi del controllo del carico che sono sotto la responsabilità dell’operatore; l’applicazione decorre dal 27 marzo 2028. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/24 della Commissione: assistenza a terra e requisiti per gli operatori di aeromobili
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 965/2012 per adeguare la disciplina delle operazioni di volo alle nuove regole europee in materia di assistenza a terra. L’obiettivo è allineare i requisiti applicabili agli operatori di aeromobili con il quadro introdotto dal regolamento delegato (UE) 2025/20, rafforzando la sicurezza, riducendo la frammentazione delle procedure e chiarendo responsabilità e flussi informativi tra operatori e fornitori di servizi.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2018/1139, che fissa i requisiti essenziali per la sicurezza dell’aviazione civile e per la fornitura sicura dei servizi di assistenza a terra. Il nuovo intervento mira a:
- aggiornare, chiarire e allineare i requisiti tecnici e le procedure amministrative del regolamento (UE) n. 965/2012;
- riflettere lo stato dell’arte, le migliori pratiche e gli standard ICAO applicabili;
- garantire proporzionalità rispetto alla dimensione e complessità delle attività di assistenza a terra;
- evitare duplicazioni tra il regime degli operatori di aeromobili e quello dei fornitori di servizi di assistenza a terra.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Le modifiche incidono sugli operatori disciplinati dal regolamento (UE) n. 965/2012, in particolare sugli operatori di trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore complessi che svolgono auto-assistenza. Le nuove regole riguardano sia i servizi di assistenza a terra affidati a terzi sia quelli svolti direttamente dall’operatore o nell’ambito di un unico raggruppamento di imprese di vettori aerei.
Resta centrale anche la disciplina di attività che continuano a essere sotto il pieno controllo e responsabilità dell’operatore, come:
- la supervisione a terra;
- alcune fasi del controllo del carico, incluse le verifiche sui dati di massa e centraggio, la pianificazione del carico e l’emissione della relativa documentazione.
Nuove definizioni introdotte
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 vengono inserite due definizioni chiave:
- supervisione a terra: servizio di assistenza a terra relativo alla supervisione di tutti i servizi forniti a un operatore in aeroporto; può essere appaltato o svolto in auto-assistenza;
- controllo del carico: processo sotto la responsabilità dell’operatore finalizzato a garantire che l’aeromobile sia caricato in modo sicuro ed efficiente prima di ogni volo.
Queste definizioni servono a chiarire la ripartizione delle funzioni tra operatore e fornitore di servizi e a dare certezza giuridica alle attività operative in aeroporto.
Rapporti tra operatore e organizzazioni di assistenza a terra
Con il nuovo punto ORO.GEN.315, l’operatore deve garantire che l’assistenza a terra per aeromobili, passeggeri, posta e merci sia prestata:
- come auto-assistenza svolta dal proprio personale;
- come servizio appaltato a un’organizzazione terza di assistenza a terra;
- oppure con una combinazione delle due modalità.
L’operatore deve inoltre assicurare che l’organizzazione terza operi conformemente alle istruzioni e procedure operative dell’operatore. Tuttavia, se l’operatore appalta i servizi di assistenza a terra di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/20 a un’organizzazione che opera sulla base di una dichiarazione ai sensi di tale regolamento, può utilizzare le procedure operative dell’organizzazione contraente solo se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
- l’operatore accetta che l’organizzazione applichi le proprie procedure operative, conformemente alla norma GH.OPS.005, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2025/20, e tale accettazione è documentata;
- l’organizzazione ha dichiarato di essere in grado di adempiere alle responsabilità relative ai servizi forniti e la dichiarazione è valida;
- l’operatore non può fornire all’organizzazione le proprie procedure e istruzioni.
Obbligo di informazione in caso di non conformità
All’articolo ORO.GEN.150 viene aggiunto un nuovo obbligo di comunicazione: l’operatore deve informare l’organizzazione di assistenza a terra contraente sulle azioni adottate per affrontare una non conformità quando questa incide direttamente sul rischio per la sicurezza o sulle responsabilità dell’organizzazione stessa. La regola rafforza il coordinamento tra soggetti coinvolti e la circolazione diretta delle informazioni di sicurezza.
Supervisione a terra: contenuto del manuale delle operazioni
Se la supervisione a terra è svolta in auto-assistenza o appaltata a un fornitore terzo, l’operatore deve garantire la conformità al punto ORO.GEN.110 e inserire nel manuale delle operazioni almeno:
- una descrizione delle attività incluse nella supervisione a terra e delle eventuali procedure necessarie;
- le responsabilità connesse alla funzione;
- il programma di formazione per tale funzione, con particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza quando sono presenti compiti connessi alla sicurezza.
Regime specifico per gli operatori CAT di velivoli a motore complessi
Il nuovo punto CAT.GEN.MPA.220 si applica agli operatori CAT che svolgono auto-assistenza per le attività di assistenza a terra rientranti nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/20. Tali operatori devono rispettare i requisiti applicabili degli allegati I e II di quel regolamento, salvo quelli sulla funzione di supervisione a terra, che restano disciplinati da ORO.GEN.315.
Inoltre, l’operatore deve presentare all’autorità competente il programma di formazione per il personale addetto all’assistenza a terra. Il programma relativo alle merci pericolose è soggetto ad approvazione ai sensi di ORO.GEN.110, lettera j).
Controllo del carico: chiarimenti e obblighi documentali
La disciplina del controllo del carico viene rafforzata sotto il profilo organizzativo e documentale. Il punto CAT.POL.MAB.105, lettera b), n. 1, viene sostituito per imporre la verifica dell’integrità dei dati ottenuti, così da accertare la conformità alle limitazioni del manuale di volo del velivolo o, se più restrittive, a quelle del manuale delle operazioni.
È inoltre introdotto il punto CAT.POL.MAB.110, che impone all’operatore di:
- stabilire un processo di controllo del carico;
- attuare le relative procedure;
- includere processo e procedure nel manuale delle operazioni.
La riforma mira così a rendere più chiari i compiti e le responsabilità nelle fasi del controllo del carico, anche quando le attività siano svolte in auto-assistenza o affidate a terzi.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 27 marzo 2028. È quindi previsto un periodo transitorio di tre anni per consentire agli operatori e alle autorità competenti di adeguarsi al nuovo quadro normativo.
Coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2025/20
Il nuovo regolamento si coordina espressamente con il regolamento delegato (UE) 2025/20, che disciplina i requisiti per la fornitura sicura dei servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono. La tecnica normativa adottata evita duplicazioni e delimita il perimetro degli obblighi residui che restano in capo agli operatori di aeromobili, soprattutto per le attività ancora sotto il loro pieno controllo.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 965/2012
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, III e IV del regolamento (UE) n. 965/2012 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Nuove definizioni
Nell’allegato I sono introdotte le definizioni di "supervisione a terra" e "controllo del carico". La supervisione a terra è qualificata come servizio di assistenza a terra relativo alla supervisione di tutti i servizi forniti a un operatore in aeroporto, appaltabile o svolgibile in auto-assistenza. Il controllo del carico è definito come processo sotto la responsabilità dell’operatore volto a garantire che l’aeromobile sia caricato in modo sicuro ed efficiente prima di ogni volo.
Informazione al fornitore terzo in caso di non conformità
All’articolo ORO.GEN.150 è aggiunta l’obbligazione, per l’operatore, di informare qualsiasi organizzazione di assistenza a terra contraente sulle azioni intraprese per affrontare la non conformità, quando tale non conformità incide direttamente sul rischio per la sicurezza o sulle responsabilità dell’organizzazione.
Procedure operative per l’assistenza a terra
È inserito il nuovo punto ORO.GEN.315, che impone all’operatore di garantire che i servizi di assistenza a terra per aeromobili, passeggeri, posta e merci siano svolti come auto-assistenza, mediante un’organizzazione terza o con una combinazione dei due modelli. L’operatore deve assicurare che il fornitore terzo operi secondo le sue istruzioni e procedure. In presenza delle condizioni indicate, l’operatore può utilizzare le procedure operative dell’organizzazione contraente; ciò richiede documentazione, una dichiarazione valida del fornitore e l’impossibilità per l’operatore di fornire le proprie procedure e istruzioni.
Supervisione a terra e manuale delle operazioni
Quando la supervisione a terra è svolta in auto-assistenza o appaltata, l’operatore deve garantirne la conformità a ORO.GEN.110 e inserire nel manuale delle operazioni la descrizione delle attività e delle procedure, le responsabilità associate e il programma di formazione, con particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza quando vi siano compiti connessi alla sicurezza.
Obblighi aggiuntivi per gli operatori CAT di velivoli a motore complessi
Il nuovo punto CAT.GEN.MPA.220 stabilisce che gli operatori che svolgono in auto-assistenza le attività di assistenza a terra di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/20 devono rispettare i requisiti applicabili di tale regolamento, salvo quelli sulla supervisione a terra, che restano soggetti a ORO.GEN.315. Essi devono presentare all’autorità competente il programma di formazione per il personale addetto all’assistenza a terra; il programma sulle merci pericolose richiede approvazione ai sensi di ORO.GEN.110, lettera j).
Controllo del carico
Il punto CAT.POL.MAB.105, lettera b), n. 1, viene modificato per richiedere la verifica dell’integrità dei dati ottenuti al fine di accertare il rispetto delle limitazioni contenute nel manuale di volo o, se più restrittive, nel manuale delle operazioni. Inoltre, il nuovo punto CAT.POL.MAB.110 impone all’operatore di stabilire e attuare un processo di controllo del carico e le relative procedure, da includere nel manuale delle operazioni.
Applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 27 marzo 2028, prevedendo quindi un periodo transitorio di tre anni.
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