Sentenza n. 580/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno - sezione Lavoro n. 1248/24 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 7132/2023, pubblicata in data 06/06/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all'attribuzione complessiva di 1.000 euro. Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione in data 23 ottobre 2024, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'astreinte. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per i due anni scolastici e per l'importo complessivo di 1.000 euro, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi l'allocazione delle somme in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire impedimento all'esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà relazionare al TAR sull'attività svolta e non avrà diritto a compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale e consente di escluderla in presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la penalità di mora. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, nei casi previsti, misure di coercizione indiretta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative
L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare anche ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per ordinare all'amministrazione l'esecuzione della statuizione rimasta ineseguita.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione a una condanna giudiziale all'attribuzione di un beneficio economico, il giudice dell'ottemperanza può imporre un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese le modifiche o allocazioni di bilancio, per rendere possibile il pagamento dovuto.
- L'astreinte prevista nel giudizio di ottemperanza è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concessione non è automatica; il giudice deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative riferibili alla posizione del debitore pubblico, potendo escluderla in concreto anche in considerazione della crisi della finanza pubblica e dell'ammontare del debito pubblico.
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