Sentenza del 09/03/2016 n. 4606 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Appartamenti destinati ad attività turistico ricettive - Agriturismo - Spese di ristrutturazione - Ordinario regime di detrazione delle spese - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero dell'IVA detratta sulle spese di ristrutturazione di appartamenti accatastati come abitativi, ma destinati all'attività agrituristica e all'ospitalità dei clienti. L'Agenzia sosteneva che l'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 633/1972 escludesse la detrazione per gli immobili a destinazione abitativa, salvo che l'impresa avesse come oggetto principale la costruzione o rivendita degli stessi. La società contestava tale interpretazione, sostenendo che gli appartamenti erano beni strumentali all'attività economica soggetta a IVA. L'Agenzia aveva inoltre impugnato il riconoscimento, ai fini IRPEG e IRAP, della deducibilità dei costi di ristrutturazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società limitatamente alla detraibilità dell'IVA, ritenendo applicabile l'ordinario regime di detrazione previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972. La funzione abitativa degli immobili, nell'attività agrituristica, costituisce infatti lo strumento per fornire il servizio di ospitalità imponibile e non un uso personale o estraneo all'impresa. È stata cassata la sentenza della CTR nella parte relativa all'IVA e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Il ricorso incidentale dell'Agenzia, relativo alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
ordinario regime di detrazione delle spese inerenti
La detrazione IVA spetta per gli acquisti di beni e servizi inerenti all'attività economica soggetta a IVA, quando i beni sono utilizzati strumentalmente per effettuare prestazioni imponibili.
Art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 633/1972
escludeva la detrazione d'imposta per i lavori di ristrutturazione degli immobili a destinazione abitativa
La limitazione alla detrazione deve essere interpretata considerando la finalità della norma: essa riguarda gli immobili destinati al godimento personale del consumatore finale o a uso promiscuo, non quelli abitativi utilizzati direttamente per fornire servizi imponibili, come l'ospitalità agrituristica.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
le leggi ... che fanno eccezione a regole generali ... non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
Le norme che limitano la detrazione IVA sono eccezionali e non possono essere applicate analogicamente a fattispecie non espressamente ricomprese.
Art. 3, comma 66, lett. b), della legge n. 662/1996
escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
La legge delega consente l'indetraibilità solo per beni e servizi non impiegati nell'attività d'impresa o destinati a operazioni non soggette a IVA; la disciplina delegata deve quindi essere interpretata in conformità a tale criterio.
Art. 76 Costituzione
La norma delegata deve essere interpretata in modo conforme ai principi e ai limiti della legge delega; ciò impedisce di estendere la limitazione della detrazione oltre gli acquisti estranei all'attività economica.
Art. 17 della direttiva 77/388/CEE
Il diritto alla detrazione IVA attua il principio di neutralità fiscale e può essere limitato solo nei casi previsti dalla normativa, in particolare quando manca il collegamento funzionale tra acquisto e attività economica imponibile.
Art. 2135 c.c.
L'attività agrituristica è considerata attività connessa a quella agricola quando consiste nella fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente delle risorse dell'azienda agricola, comprese ricezione e ospitalità.
Legge n. 96/2006 sull'agriturismo
le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli ... attraverso l'utilizzazione della propria azienda
La disciplina dell'agriturismo conferma che alloggi e immobili destinati all'ospitalità sono funzionalmente integrati nell'attività economica e costituiscono strumenti per l'erogazione del servizio.
Art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
I motivi del ricorso per cassazione devono essere specifici e devono indicare con precisione fatti, prove e documenti rilevanti; la mera critica generica alla motivazione non è sufficiente.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per stabilire la detraibilità dell'IVA sulle spese relative a immobili abitativi non è decisiva la sola classificazione catastale o urbanistica: occorre verificare l'effettivo impiego del bene.
- La detrazione è generalmente ammessa quando l'immobile, pur avendo destinazione abitativa, è direttamente utilizzato per fornire servizi imponibili, come alloggio turistico, attività alberghiera o agriturismo.
- L'indetraibilità prevista per gli immobili abitativi opera soprattutto quando il bene è destinato al godimento personale del soggetto passivo, a uso promiscuo o comunque a finalità estranee all'impresa.
- Il contribuente deve documentare concretamente il nesso tra le spese sostenute, l'immobile e l'attività imponibile: autorizzazioni, contratti, fatture, registrazioni contabili e modalità effettive di utilizzo sono elementi rilevanti.
- Le eccezioni al diritto alla detrazione IVA sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a fattispecie non previste dalla legge.
- In Cassazione, le contestazioni relative a costi deducibili e valutazione delle prove devono essere formulate con specificità, indicando i documenti e i fatti decisivi trascurati dal giudice; critiche generiche o apodittiche possono essere dichiarate inammissibili.
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