Cassazione Civile, Ordinanza n. 24061/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio due avvocati chiedendo il risarcimento dei danni per asserita responsabilità professionale, sostenendo che la loro condotta avesse provocato un ritardo di circa due anni nella cancellazione di un'illegittima iscrizione nel registro dei protesti, poi rimossa con l'assistenza di altro difensore. La vicenda nasceva da protesti relativi a tre cambiali e dall'esigenza di ottenere la cancellazione dell'iscrizione, previa dimostrazione dell'illegittimità del protesto. Dopo un primo rigetto in merito e una cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha nuovamente respinto la domanda ritenendo, da un lato, non provato l'incarico all'avvocato ritenuto responsabile della gestione civilistica della vicenda e, dall'altro, non configurabile una responsabilità dell'avvocatessa che seguiva i profili penalistici. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio con quattro motivi: violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sulla valutazione delle prove per avere la Corte territoriale esaminato isolatamente la missiva del 30 luglio 2002 e non gli indizi complessivi; motivazione contraddittoria per aver tratto dalla lettera di contestazione dell'inadempimento sia la prova dell'incarico civilistico sia, al contempo, l'esclusione della responsabilità dell'altra professionista; violazione della disciplina sulla cancellazione dei protesti e delle regole di diligenza professionale per avere ritenuto necessario attendere gli esiti del processo penale, mentre l'azione poteva essere supportata anche da prove autonome; violazione del vincolo derivante dalla precedente cassazione, che aveva già evidenziato l'obbligo del difensore di informare il cliente sulle iniziative civilistiche necessarie o di indirizzarlo a un civilista. La Corte di cassazione ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ritenendo assorbito il primo, perché la Corte d'appello aveva violato il giudizio di rinvio e il regime giuridico della cancellazione dei protesti, con motivazione contraddittoria e erronea ricostruzione dei doveri professionali del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese. La decisione di rinvio ha censurato la sentenza territoriale per avere negato la responsabilità professionale degli avvocati sulla base di una motivazione internamente contraddittoria e per avere erroneamente subordinato l'attivazione per la cancellazione del protesto all'esito del procedimento penale, nonostante fosse possibile e doveroso valutare iniziative istruttorie autonome in sede civile. La Corte ha anche ribadito che, nel giudizio avverso la sentenza resa in sede di rinvio, può partecipare un consigliere che aveva già preso parte al precedente giudizio di cassazione senza obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
vincola il giudice di rinvio ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; la sentenza di rinvio è censurabile se se ne discosta o ne frustra la portata.
art. 392 c.p.c.
richiamato nel quadro delle violazioni denunciate in relazione al giudizio di rinvio.
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione congiunta degli elementi di prova e degli indizi.
art. 2727 c.c.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici e dell'apprezzamento indiziario.
art. 2729 c.c.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici e dell'apprezzamento indiziario.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere coerente e non irriducibilmente contraddittoria; la sentenza è censurabile quando le rationes decidendi si elidono a vicenda.
art. 4, legge n. 77 del 1955
richiamato come norma che disciplina la cancellazione dal registro dei protesti.
art. 1176 c.c.
richiamato in tema di diligenza professionale dell'avvocato.
art. 2236 c.c.
richiamato in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale e della sua diligenza.
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
non sussiste obbligo di astensione per il consigliere che abbia partecipato al precedente giudizio di cassazione sul medesimo processo, perché il sindacato resta di legalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio non sussiste, di regola, obbligo di astensione per il magistrato che abbia già partecipato al precedente giudizio di cassazione, poiché tale partecipazione non compromette i requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può neutralizzarlo mediante una motivazione che, da un lato, neghi il dato fattuale decisivo e, dall'altro, fondi la decisione su quello stesso dato.
- La motivazione è viziata quando ricorre una contraddizione insanabile tra premesse fattuali e conclusione giuridica, specie se il giudice utilizza uno stesso elemento per affermare e negare, a seconda dei passaggi, la sussistenza del medesimo presupposto.
- In materia di cancellazione dei protesti, il difensore ha il dovere di informare il cliente sulle iniziative utili in sede civile e, se ritiene di non essere in grado di seguirle, di indirizzarlo tempestivamente a un professionista idoneo.
- Non è corretto subordinare l'attivazione per la cancellazione del protesto alla definizione del giudizio penale, quando la parte può procurarsi autonomamente elementi probatori spendibili in sede civile per dimostrare l'illegittimità del protesto.
- Nel valutare la prova dell'incarico professionale e della responsabilità del legale, il giudice deve considerare complessivamente gli indizi e non isolare un singolo documento in modo atomistico.
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