Ordinanza n. 82/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023, trasmessa alla ricorrente il 25 maggio 2026, avente ad oggetto l’esclusione della sua offerta tecnica alle successive fasi della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di una tettoia con predisposizione campo fotovoltaico per efficientamento energetico, presso il distaccamento VV.F. di Foligno, sito nel Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno” (CIG B9D49C0ABF); - del verbale della seduta di gara del 25 maggio 2026, allo stato non conosciuto, nella parte in cui la commissione giudicatrice ha ritenuto l’offerta tecnica della ricorrente non valutabile e ne ha disposto la non ammissione alle successive fasi di gara; - del verbale della seduta del 15 giugno 2026, recante “valutazione dell’istanza di riesame in autotutela presentata dalla TRAVEX S.r.l.”, con cui la commissione giudicatrice ha confermato la precedente determinazione espulsiva; - di ogni ulteriore verbale, atto, nota, comunicazione o determinazione, anche non conosciuti, con cui l’Amministrazione resistente abbia confermato l’esclusione di Travex dalla procedura; - della proposta di aggiudicazione in favore di L.A. Cost. S.r.l., menzionata nel verbale del 15 giugno 2026; - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, allo stato non conosciuto e comunque ove medio tempore adottato, in favore di L.A. Cost. s.r.l. o di altro operatore economico; - del disciplinare di gara, dell’elaborato criteri e di ogni ulteriore atto della lex specialis, ove interpretati nel senso di impedire l’ottimizzazione dell’orditura secondaria della copertura lignea e degli altri aspetti progettuali nei termini condotti dalla ricorrente; - in via subordinata e ove occorrer possa, di tutti gli atti di approvazione, verifica, validazione e autorizzazione del progetto posto a base di gara, anche non conosciuti, ivi compresi: l’autorizzazione sismica regionale richiamata dalla commissione nel verbale del 15 giugno 2026; il parere favorevole del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria del 12 febbraio 2020, voto n. 260/20; le determinazioni della Direzione regionale dei Vigili del fuoco per l’Umbria n. 42 del 29 luglio 2025 e n. 53 del 2 ottobre 2025 di verifica e la validazione ex art. 42 del d.lgs. n. 36 del 2023, limitatamente alla loro qualifica come atti presupposti volti ad imporre ai concorrenti l’esecuzione di un progetto non conforme alle norme tecniche per le costruzioni; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna della stazione appaltante alla riammissione di Travex s.r.l. alla procedura di gara, con conseguente valutazione della relativa offerta tecnica e successiva apertura dell’offerta economica, previa nomina di una nuova commissione giudicatrice, ovvero previa sostituzione dei componenti della commissione già nominata, ai fini della rinnovazione della valutazione dell’offerta di Travex in condizioni di piena imparzialità, trasparenza e par condicio; nonché, ove occorrer possa, per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, e, in via subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Travex s.r.l. in data 7 agosto 2026: per l’annullamento previa sospensiva: - del Decreto del M.I.T. - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria, sede coordinata di Perugia del 14 luglio 2026, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione di una tettoia con predisposizione campo fotovoltaico per efficientamento energetico presso il distaccamento dei VVF di Foligno (PG), sito nel Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno, in favore dell’Operatore Economico L.A. Cost s.r.l.; nonché per la condanna della Stazione appaltante alla riammissione di Travex s.r.l. alla procedura di gara, con conseguente valutazione della relativa offerta tecnica e successiva apertura dell’offerta economica, previa nomina di una nuova Commissione giudicatrice, ovvero previa sostituzione dei componenti della Commissione già nominata, ai fini della rinnovazione della valutazione dell’offerta di Travex s.r.l. in condizioni di piena imparzialità, trasparenza e par condicio; nonché, ove occorrer possa, per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio; in via subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell'offerta tecnica da una procedura negoziata per lavori di realizzazione di una tettoia con predisposizione di un campo fotovoltaico, nonché successiva aggiudicazione dell'appalto ad altro operatore economico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione ex art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, i verbali di gara e di riesame in autotutela, la proposta e il successivo provvedimento di aggiudicazione, oltre agli atti della lex specialis e agli atti progettuali presupposti. L’esclusione era fondata sulla ritenuta non valutabilità dell’offerta tecnica, con conseguente non ammissione alle successive fasi della procedura. La ricorrente ha chiesto la riammissione, la valutazione dell’offerta tecnica, l’apertura dell’offerta economica e la rinnovazione della valutazione da parte di una commissione imparziale; in subordine, l’annullamento dell’intera gara e, ove stipulato, la dichiarazione di inefficacia del contratto. Con i motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 14 luglio 2026 di aggiudicazione in favore dell’operatore economico controinteressato, chiedendo nuovamente la riammissione e la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà conto della contestazione dell’esclusione e dell’interpretazione della lex specialis e degli atti progettuali in relazione alle soluzioni tecniche proposte dall’impresa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, confermando, nei limiti della delibazione propria della fase cautelare, le valutazioni già espresse nell’ordinanza del 7 luglio 2026 n. 63. Il Collegio ha ritenuto prevalente, nella comparazione degli interessi contrapposti, l’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura e dell’esecuzione dell’appalto, anche alla luce dell’intervenuta stipulazione del contratto e dell’orientamento espresso dall’ordinanza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato del 24 luglio 2026 n. 3032. Non è stata quindi disposta la sospensione dell’aggiudicazione né la riammissione cautelare della ricorrente. La decisione di merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. d)
La disposizione è richiamata quale base normativa della comunicazione relativa all’esclusione dell’offerta tecnica.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La norma costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare e della relativa decisione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la valutazione del giudice resta sommaria e non preclude l’esame definitivo delle questioni di rito e di merito nella fase di cognizione piena.
- Quando nelle more del giudizio è stato stipulato il contratto, la comparazione cautelare degli interessi può attribuire prevalenza all’interesse pubblico alla prosecuzione dell’esecuzione dell’appalto, con conseguente rigetto della domanda di sospensione, ferma la decisione di merito sulle censure dedotte.
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