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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18881/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per: 1) omissione di motivazione circa l'estinzione per prescrizione dei reati (in particolare capi 39, 46 e 61) sostenendo che alcune aggravanti non incidessero sul calcolo della prescrizione; 2) travisamento delle dichiarazioni del teste Riccardo Giorgi e delle videoriprese (capo 76, 85, 39, 46, 61); 3) errata valutazione delle immagini relative al capo 61 (Besostri) e al capo 85 (Spiaggi); 4) illogicità della valutazione circa la destinazione delle derrate (consumo in loco vs occultamento in zaini/borse); 5) carenza dell'elemento soggettivo (dolo) avendo richiamato il caso di un coimputato assolto, Fittipaldi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, spiegando che la presenza congiunta di aggravanti (abuso della prestazione d'opera ex art. 61, comma 1, n.11 e furto su cose esistenti in stabilimento pubblico ex art. 625, comma 1, n.7) concorre ai fini dell'art. 625, comma 2 (aggravante indipendente ad effetto speciale) determinando il termine di prescrizione calcolato sul massimo ed influenzato dalle interruzioni/sospensioni processuali. Ha escluso il travisamento e l'illogicità della motivazione, richiamando i limiti del sindacato di legittimità (divieto di riesame del merito dei fatti), la regola della "doppia conforme" e l'onere di autosufficienza nell'allegazione delle prove dedotte. Conseguentemente i provvedimenti di merito restano efficaci: confermate le responsabilità e le condanne di primo e secondo grado così come risultanti (Tamburelli per i capi 39, 46, 76; Besostri per il capo 61; Spiaggi per il capo 85). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di giudizio, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione di euro 3.087,00 a favore della parte civile, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.

    Aggravante per abuso della prestazione d'opera; valutata dai giudici di merito come rilevante ai fini della determinazione della pena e quindi del decorso della prescrizione ove concorra con altra aggravante ad effetto speciale

  • art. 625, comma 1 e comma 2 cod. pen.

    Il comma 1 elenca le aggravanti del furto; il comma 2 opera come aggravante 'indipendente' ad effetto speciale quando concorrono più aggravanti (nel caso, abuso della prestazione d'opera e furto su cose in stabilimento pubblico), comportando aumento della pena massima e conseguente maggior termine per la prescrizione

  • art. 157, commi 2 e 3 cod. pen.

    Stabilisce che il concorso di circostanze (art. 69) può essere irrilevante per la determinazione della pena ai fini della prescrizione e che rilevano, al fine del calcolo della prescrizione, anche le circostanze ad effetto speciale; la Corte ha applicato questo principio per escludere la riduzione del termine di prescrizione richiesta dai ricorrenti

  • art. 159, comma 1, n. 3 cod. proc. pen.

    Regola il computo dei giorni di sospensione del decorso dei termini processuali per impedimenti delle parti o dei difensori; la Corte ha computato tali sospensioni nel calcolo dei termini di prescrizione

  • art. 546, comma 1, n. 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riguarda i motivi di ricorso per cassazione per omissione o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto la censura sul presunto difetto di motivazione manifestamente infondata

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il gravame per travisamento della prova solo se la prova considerata è stata valutata per la prima volta in appello o se l'errore è tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; la Corte ha applicato questi limiti per dichiarare inammissibili le doglianze su travisamento

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni per i ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • art. 69 cod. pen.

    Regolamenta il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ricordato che, ai fini della prescrizione, non sempre il bilanciamento ex art. 69 riduce il termine quando operano le circostanze ad effetto speciale

Massime di principio

  • Quando più aggravanti concorrono e una di esse ha effetto speciale (aumento della pena non contenuto entro un terzo), per il calcolo della prescrizione va preso in considerazione il massimo edittale risultante dalla combinazione (termine di prescrizione più lungo).
  • La giurisprudenza della cosiddetta 'doppia conforme' consente alla Corte di cassazione di considerare congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado: l'argomentazione complessiva dei giudici di merito forma un unico corpo decisionale valutabile in legittimità.
  • Il vizio di travisamento della prova in cassazione è ammesso solo se il ricorrente indica in modo specifico e autosufficiente l'atto o la prova travisata e dimostra che l'errore disarticola l'intero impianto probatorio; semplici rilievi sul merito o estratti parziali di deposizioni sono insufficienti.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze di fatto: non è ammesso un nuovo esame del materiale probatorio volto a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Per censurare omissioni o contraddizioni nella motivazione è necessario dimostrare il carattere essenziale dell'omissione e la sua incidenza sulla decisione; la mera diversa interpretazione dei fatti non è sufficiente.
  • Le parti che propongono ricorso hanno l'onere di autosufficienza documentale: devono allegare integralmente le prove o le trascrizioni decisive che si assumono travisate o omesse, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

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